Cassation court dismisses appeal for late procedural filing and failure to address key facts regarding property encroachment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Vincenzo Durante against the Second Instance Court of Salerno. The appellant argued that the lower court failed to address the encroachment of a shared courtyard and that the response was filed late. The court held that the appeal was procedurally inadmissible due to the late filing of the response and that the second instance court correctly relied on its own technical expert report to determine the facts of the encroachment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 166 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the response is filed later than twenty days before the hearing date, and a second instance court may base its decision on a technical expert report even if the first instance court criticized it, provided the new report addresses the specific issues raised.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA o sul ricorso 2587-2017 proposto da: DURANTE VINCENZO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CIBELLI, NICOLA BELSITO giusta delega in atti; - ricorrente - contro LAMENDOLA PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ARCHIMEDE N.138, presso lo studio dell'avvocato GUIDO CARLOS PIZZI, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrente - nonchè contro VERONA ENZA, FALSONE MARIA VITTORIA; - intimate- avverso la sentenza n. 368/2016 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 12/07/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/2022 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS; lette le Conclusioni del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DOTT.SSA ANNA MARIA SOLDI, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
11. R.G. n. 2587/2017 FATTI DI CAUSA 1. Pietro Lamendola ha convenuto in giudizio Vincenzo Durante, deducendo che, in occasione dei lavori di ristrutturazione fatti eseguire dal padre del convenuto, erano stati inglobati nel fabbricato di controparte un bagno comune insieme ai gradini che davano accesso al locale, con "creazione illegittima - mediante la realizzazione di una finestra ad angolo e l'installazione di una ringhiera sul terrazzo di copertura - di servitù di vedute sulle scale dell'istante, senza sottacere che la chiusura della piccola rampa a mezzo la realizzazione di un muro viola anche il regime delle distanze; ulteriore violazione è derivata poi dall'avanzamento del fabbricato, con occupazione del cortile comune"; ha quindi chiesto che il convenuto fosse condannato alla eliminazione degli abusi mediante demolizione e/o arretramento delle opere illegittime e integrale ripristino dello status quo ante.
Costituendosi, il convenuto ha domandato in via riconvenzionale, tra l'altro, di condannare l'attore ad abbattere l'ampliamento da questi realizzato del lastrico solare en abbaino. Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 547/2006, ha rigettato la domanda relativa al bagno e la correlata domanda di risarcimento del danno; per la costruzione del muro ha escluso la violazione delle regole sulle distanze; circa la realizzazione nel muro di aperture con conseguente illegittima costituzione di vedute, ha rilevato che dai rilievi fotografici risultava che l'apertura di vedute e l'installazione della ringhiera erano state realizzate senza rispettare le distanze minime di cui agli artt. 905 ss. c.c. e ha così condannato il convenuto a sostituire i vetri trasparenti della finestra con altrettanti vetri retinati ed opachi e a saldare il telaio della parte apribile della finestra, nonché a installare sul terrazzo, nella parte laterale della ringhiera, un pannello in materiale opaco, condannando il convenuto a pagare euro 50 per ciascun mese, a partire dalla data di acquisto del proprio immobile fino all'effettiva esecuzione del lavori; ha rigettato la richiesta di demolizione del muro che avrebbe occupato il cortile comune; ha accolto parzialmente la domanda riconvenzionale condannando l'attore a rimuovere la ringhiera apposta sul bordo del lastrico solare su cui affacciava l'abbaino.
2. La sentenza è stata impugnata da Pietro Lamendola, che ha contestato con i primi due motivi il rigetto della domanda relativa alla demolizione della parte del fabbricato che ha inglobato il bagno e la relativa domanda di risarcimento del danno; con il terzo motivo l'esclusione della violazione delle distanze nella realizzazione del muro di chiusura del bagno; con il quarto motivo l'errata valutazione in ordine all'oscuramento delle vedute, dovendo queste essere chiuse; con il quinto motivo l'immotivata ricostruzione della gravità della condotta di Durante; con il sesto motivo il rigetto della richiesta di demolizione della parte del muro con cui era stato occupato il cortile comune; con il settimo motivo l'errato ordine di demolizione della ringhiera, essendo l'abbaino tecnicamente qualificabile come volume tecnico.
Si è costituito Vincenzo Durante, chiedendo di rigettare l'appello perché infondato e temerario. La Corte d'appello di Salerno - con sentenza 12 luglio 2016, n. 368 - ha parzialmente accolto il gravame: ha dichiarato "illegittima l'occupazione del portico comune realizzata dalla costruzione" di Vincenzo Durante e gli ha ordinato di procedere al ripristino dello stato dei luoghi attraverso l'arretramento del muro perimetrale per la porzione di portico comune occupata; ha altresì dichiarato illegittima la realizzazione dell'abbaino sulla terrazza di copertura, ordinando l'abbattimento dell'opera.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello Vincenzo Durante ricorre per cassazione. Resiste con controricorso Pietro Lamendola. Entrambe le parti hanno depositato memoria prima della adunanza in camera di consiglio cui era stata inizialmente assegnata la causa; il ricorrente ha depositato una nuova memoria in prossimità della pubblica udienza.Le intimate Enza Verona e Maria Vittoria Falsone non hanno proposto difese. RAGIONI DELLA DECISIONE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1) Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art.905 c.c., omessa applicazione dell'art. 1102 c.c., violazione dell'art.112 c.p.c., omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.": nell'atto di costituzione in appello il ricorrente - nel riscontrare la doglianza dell'appellante che avversava la condanna ad oscurare e non ad eliminare le vedute - contestava in radice la decisione del primo giudice, chiedendo un intervento correttivo del giudice d'appello, non essendoci vedute che potessero definirsi illegittime; il giudice d'appello non è invece intervenuto sulla legittimità delle vedute, limitandosi a ritenere infondata la censura dell'appellante, così non considerando che il giudice di primo grado nulla ha specificato circa la distanza delle vedute e, ancor prima, ha deciso una domanda (rispetto della distanza per le vedute) che non era stata proposta, avendo l'attore lamentato la distanza irregolare solo per il muro; censura non inutile in quanto la domanda effettivamente proposta, basata sulla prospettazione della veduta sulla scala, non era fondata trattandosi di veduta aperta su un bene comune, la scala o comunque il cortile.
Il motivo è inammissibile. Il ricorrente non ha proposto appello incidentale in modo formale, limitandosi nelle conclusioni a chiedere il rigetto dell'appello. In ogni caso, anche interpretando la sua comparsa di costituzione come diretta ad ottenere la riforma della pronuncia di primo grado laddove ha ritenuto illegittima l'apertura delle vedute ad opera della controparte (cfr. Cass. 4860/2021, per cui la proposizione dell'appello incidentale "non richiede formule sacramentali o forme particolari, essendo sufficiente che dalla comparsa di costituzione risulti in modo non equivoco la volontà di ottenere la riforma della decisione"), l'appello è stato tardivamente proposto.
Ai sensi dell'art. 343 c.p.c. l'appello incidentale si propone, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, all'atto della costituzione in cancelleria ai sensi dell'art. 166 c.p.c., ossia almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione. Nel caso in esame la comparsa di risposta risulta essere stata depositata il 10 settembre, a fronte della fissazione dell'udienza il 28 settembre 2007, così che la proposizione dell'appello incidentale è stata in ogni caso tardiva.
2) Il secondo motivo contesta "falsa applicazione dell'art. 1102 c.c., omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.": la Corte d'appello, a differenza del Tribunale, ha accolto la domanda dell'attore volta al riconoscimento dell'ulteriore violazione posta in essere dal convenuto, ossia l'avere avanzato il suo fabbricato occupando una porzione del cortile comune, con "una statuizione assunta senza motivazione, semplicemente richiamando la consulenza tecnica", consulenza tecnica che era stata esaminata e criticata dal primo giudice.
Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello ha richiamato la consulenza tecnica d'ufficio in relazione alla ricostruzione da questa operata dello stato dei luoghi prima e dopo l'intervento e ne ha concluso che vi è stata occupazione di parte del cortile comune, con esclusione dell'altro comproprietario dalla possibilità di uso del bene e con modificazione della destinazione originaria dell'area. Gli argomenti del ricorrente, basati sulla pronuncia di primo grado e sui limiti della consulenza d'ufficio svolta in quel grado - e va sottolineato che la consulenza è stata integrata in secondo grado con la nomina del medesimo consulente cui sono stati affidati sette quesiti integrativi (v. il controricorso alla p. 10) - si sostanziano nella richiesta di rivalutazione dello stato dei luoghi così come è stata accertato dal giudice di merito, richiesta inammissibile di fronte a questa Corte di legittimità.3) Il terzo motivo non contiene censure alla pronuncia impugnata.
Si sottolinea, infatti, che l'accoglimento dei primi due motivi avrebbe comportato la cassazione della statuizione di condanna del ricorrente al pagamento della somma di 50 euro mensili, statuizione confermata in appello, e una nuova regolamentazione delle spese del processo. II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente, che liquida in euro 2.500, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis