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Ordinanza — n. 33931/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal claiming agricultural insurance case value is indeterminate due to future pension impacts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33931/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a lawyer challenging the liquidation of costs for an agricultural insurance dispute. The lower court determined the case value was fixed at €600 based on the specific number of work days, rejecting the argument that future pension consequences make the value indeterminate. The Supreme Court upheld this decision, citing established precedent that limited daily work records allow for objective economic valuation despite potential future benefits.

Regesto Legislator

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Art. 13, comma 1-bis e comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002; In cases involving the certification of agricultural worker status for a limited number of days, the value is determinable based on the specific work record and cannot be classified as indeterminate merely because the certification affects future pension rights.

Parole chiave

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agricultural worker status indeterminate case value pension rights valuation costs liquidation labor court precedent rendita d'invalidità della previdenza professionale compenso per prestazioni indennità per lavoro ridotto retroattiva

Disposizioni normative citate

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Art. 13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002
18584/2021); -il ricorso,pertanto, deve essere rigettato; -nulla sulle spese; -ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater d.P.R.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
18584/2021); -il ricorso,pertanto, deve essere rigettato; -nulla sulle spese; -ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27395 del 29/10/2018
Cass. n. 27394 del 29/10/2018
27395 del 29/10/2018, Cass. n. 27394 del 29/10/2018), essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (Cass.
Cass. n. 8792/2019
Cass. n. 8970/2021
8792/2019); -a tale orientamento, in consapevole dissenso con i precedenti di questa sezione intervenuti in tema di patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 8970/2021; n.
Cass. n. 8941/2019
Cass. n. 9143/2019
Cass. n. 24635/2014
Cass. n. 18584/2021
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24747/2018 R.G. proposto da: AMATO FELICE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE ACACIE C/O CENTRO CAF, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO DI GENIO, rappresentato e difeso da se stesso; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE SALERNO n. 10898/2014 depositata il 25/07/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che: -il Tribunale di Salerno, sezione lavoro, accoglieva il ricorso proposto da Milano Maria, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nei confronti dell’Inps e «per l’effetto, ritenuto che sia intercorso un rapporto di lavoro fra il ricorrente e l’azione agricola [...] nell’anno 2007 per 151 giornate lavorative», ordinava «all’Inps di reiscrivere la lavoratrice negli elenchi nominativi del Comune di residenza per l’anno in questione con accredito dei relativi contributi»; -l’avv.

Felice Amato ha quindi chiesto la liquidazione della causa, da lui ritenuta di valore indeterminabile; -il giudice ha ritenuto invece che la causa fosse di valore determinabile, assumendo quale parametro la prestazione previdenziale dovuta per l’annualità per la quale si era avuto il disconoscimento; -egli ha quindi liquidato l’importo di € 600,00; -il Tribunale, investito dell’opposizione del legale, ha condiviso tale ratio decidendi, che è censurata con il ricorso per cassazione proposto dal professionista sulla base diun unico motivo; -il ricorrente sostiene che la controversia, riguardante l’accertamento del diritto all’iscrizione nell’elenco dei lavoratori agricoli, è di valore indeterminabile e rimane tale anche in presenza di contestuale richiesta di pagamento di una prestazione economica, e ciò perché non sarebbe possibile determinare, al momento della decisione di riconoscimento, le conseguenze, anche future, che possano derivare dal provvedimento; -il Ministero è rimasto intimato; -il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che: -il ricorso è infondato; -secondo l’insegnamento della giurisprudenza della Sezione Lavoro, nella causa riguardante l'accertamento del diritto all'iscrizione previdenziale quale bracciante agricolo, per un anno ed in relazione ad un numero limitato di giornate non può farsi applicazione del parametro proprio delle cause di valore indeterminabile (Cass. n. 27395 del 29/10/2018, Cass. n. 27394 del 29/10/2018), essendo possibile apprezzarne il valore economico obiettivamente contenuto, con riferimento alla possibile proiezione di tale iscrizione sulle future prestazioni previdenziali (Cass. n. 8792/2019); -a tale orientamento, in consapevole dissenso con i precedenti di questa sezione intervenuti in tema di patrocinio a spese dello Stato (Cass. n. 8970/2021; n. 8941/2019; n. 9143/2019), il collegio intende dare continuità; -si deve infatti condividere l’assunto – posto a giustificazione del principio recepito dalla Sezione lavoro - secondo cui, in relazione al contenuto numero delle giornate (nel caso in esame 151), l’eventuale incidenza sulle prestazioni future non è tale da giustificare «l'applicazione tout court della categoria della indeterminabilità e dei più elevati valori liquidativi minimi per essa previsti» (così testualmente Cass. n. 8792/2019 cit.); -il ricorrente lamenta che, nel confermare la liquidazione operata dal giudice del lavoro, il Tribunale non avrebbe neanche indicato il supposto valore “determinato” della causa considerato ai fini della stessa liquidazione; -tale obiezione è proposta nel ricorso quale semplice obiter , nell’ambio di una ricostruzione interamente intesa a suffragare la tesi del valore indeterminabile della causa; -fuori da tale presupposto, rivelatosi non appropriato nel caso concreto, il ricorso non contiene la denuncia di alcuna violazione incorsa nella liquidazione; -si ricorda essere principio consolidato nella giurisprudenza della Corte quello secondo cui è onere del ricorrente incassazione, a pena d'inammissibilità del ricorso, specificare analiticamente le voci tariffarie e gli importi in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, in modo da consentire il controllo di legittimità senza necessità di ulteriori indagini (Cass. n. 24635/2014; n. 18584/2021); -il ricorso,pertanto, deve essere rigettato; -nulla sulle spese; -ci sono le condizioni per dare atto ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater d.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso