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Ordinanza — n. 33918/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer's appeal, rejecting the rule that fee liquidation requests must precede case closure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33918/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the lower court's order confirming a rejection of a lawyer's fee liquidation request. The lower court had relied on the view that the new law required such requests before the case concluded, but the Supreme Court found this interpretation incorrect. Consequently, the Court held that the statute does not impose a strict deadline and allowed the lawyer to proceed with the request.

Regesto Legislator

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Art. 83 comma 3-bis DPR n. 115/2002; The provision regarding fee liquidation for publicly funded defense does not establish a statutory deadline for filing the request prior to the final judgment, nor does it deprive the judge of the power to rule on the fee after the merits are decided.

Parole chiave

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fee liquidation deadline public funding defense statutory interpretation procedural acceleration judge's decision power lawyer compensation cassation appeal indennizzo statale

Disposizioni normative citate

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Art. 83 comma 3-bis DPR n. 115/2002
22448 del 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: «L'art. 83 comma 3 bis del DPR n.
Art. 1 comma 783 L. n. 208/2015
115 del 2002; -il Tribunale ha condiviso l’orientamento, in effetti sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo il quale la norma, introdotta dall’art. 1, comma 783, della l.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 22448 del 2019 della Corte di Cassazione
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4206/2018 R.G. proposto da: OPPEDISANO FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO MAMONE; -ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; -intimato- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE REGGIO CALABRIA n. 2884/2017 depositata il 14/12/2017. Uditala relazione svolta nella camera di consiglio del 18/10/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Ritenuto che: -l’avv. Francesco Oppedisano, difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, contro ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria; -con tale ordinanza il Tribunale, decidendo in sede di opposizione, ha confermato il provvedimento del primo giudice, il quale aveva rigettato l’istanza di liquidazione del professionista, avendola ritenuta intempestiva in rapporto alla previsione di cui all’art. 83, comma 3- bis, del d.p.r. n. 115 del 2002; -il Tribunale ha condiviso l’orientamento, in effetti sostenuto da una parte della giurisprudenza di merito, secondo il quale la norma, introdotta dall’art. 1, comma 783, della l. n. 208 del 2015, impone all’avvocato difensore di un cliente ammesso al gratuito patrocinio, di chiedere la liquidazione del compenso prima che si chiuda la causa; e ciò perché, secondo tale indirizzo giurisprudenziale, con l'emissione del provvedimento che definisce il giudizio, il giudice si spoglia dellapotestas decidendi e non potrebbe più provvedere alla liquidazione avendo perso il relativo potere; -secondo tale tesi, il legale non avrebbe altra via per ottenere le proprie spettanze se non agire in via ordinaria o con il procedimento monitorio; -tale ratio decidendi è oggetto di censura con i due motivi di ricorso, con i quali è invocato un diverso orientamento dei giudici di merito, in base al quale può procedersi alla liquidazione del compenso anche se il legale della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato abbia presentato la relativa istanza dopo la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta: ciò in quanto, secondo tale diverso orientamento, l'art. 83, comma 3- bis, d.p.r. n.115/2002, nel testo attualmente vigente, non prevede in modo espresso alcuna decadenza dal diritto alla liquidazione del compenso, osservandosi ancora che la reiezione della richiesta comporterebbe la necessità di instaurare un procedimento nei confronti dello Stato debitore (Ministero della Giustizia), in contrasto con la ratio della novella, tesa piuttosto ad assolvere a una esigenza di accelerazione delle procedure di liquidazione; -il Ministero è rimasto intimato.

Considerato che: -i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono manifestamente fondati; -l’indirizzo giurisprudenziale, richiamato a sostegno del ricorso, ha trovato l’avallo della Suprema Corte, la quale, con la sentenza n. 22448 del 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: «L'art. 83 comma 3 bis del DPR n. 115 del 2002, che ha previsto che il decreto di pagamento debba essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta, relativamente ai compensi richiesti dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna decadenza a carico del professionista che abbia depositato la relativa istanza dopo la pronuncia del detto provvedimento, né impedisce al giudice di potersi pronunciare sulla richiesta dopo che si sia pronunciato definitivamente sul merito, avendo in realtà la finalità in chiave acceleratoria, di raccomandare che la pronuncia del decreto di pagamento avvenga contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude il giudizio»; -a tale orientamento, il collegioritiene doversi dare continuità; -il ricorso, pertanto, deve essere accolto e la causa rinviata al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione, che deciderà sull’opposizione, attenendosi al principio di cui sopra; -il giudice di rinvio deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglieil ricorso; cassa l’ordinanza impugnata; rinvia al Tribunale di Reggio Calabria in diversa composizione anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di co