Cassation appeal dismissed; interim order remits case to new hearing pending Supreme Court ruling on retroactive interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court dismissed the cassation appeal against a lower court ruling that upheld administrative penalties for a vehicle rental company. The company argued that specific legislative amendments regarding rental license conditions had not yet entered into force due to a retroactive interpretation issue pending before the Supreme Court. Consequently, the Court ordered a remittal to a new hearing to await the Supreme Court's decision on the disputed legal question.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 9, comma 3 d.l. n. 244/2016: When a question of law regarding the temporal validity of legislative provisions is raised and requires a uniform interpretation by the Supreme Court, the lower court's decision is remitted for a new hearing pending that ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18335/2018 proposto da: Movartis Limousine Service Coop, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Di Santa Costanza 2 presso lo studio dell'avvocato Ruggiero Stefano che la rappresenta e difende - ricorrente - contro Roma Capitale, 02438750586, in persona del Sindaco pro tempore, -intimata - avverso la sentenza n. 4801/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 06/03/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/09/2022 da COSENTINO ANTONELLO, e lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale DELL'ERBA ROSA MARIA che si è espresso per il rinvio a nuovo ruolo in attesa della pronuncia delle Sezioni Unite RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE La società Movartis Limousine Service Coop (di seguito:
Movartis) ha chiesto la cassazione della sentenza n. 4801/2018 con cui il Tribunale di Roma, confermando la sentenza del Giudice di Pace della stessa città, ha rigettato il suo ricorso avverso il verbale dell'8 agosto 2016 con cui la Polizia municipale di Roma Capitale le aveva contestato la violazione dell'articolo 85 del codice della strada, in riferimento alla legge n. 21/1992, conseguentemente sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo e ritirando la relativa carta di circolazione. In particolare, l'impugnato verbale contestava il mancato rispetto delle condizioni fissate nell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente, giacché il veicolo era uscito «dall'autorimessa sprovvisto di servizio con il cliente, servizio che poi reperiva in un secondo momento, come da dichiarazione resa da uno dei clienti trovati sul luogo» (pag. 1, primo cpv, della sentenza).
Entrambi i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta della società fosse contraria al disposto degli artt. 3 e 11 della legge n. 21/1992, come modificata dall’articolo 29, comma 1 quater, del decreto-legge n. 207/2008, convertito con la legge n. 14/2009. Il Tribunale ha ritenuto che all’epoca dei fatti le disposizioni introdotte dal decreto-legge n. 207/2008 fossero vigenti. Il ricorso per la cassazione della società Movarits si articola in quattro motivi. L’intimata Roma Capitale non ha depositato controricorso. Il terzo mezzo di ricorso, riferito all’articolo 360, n. 3, c.p.c., denuncia la violazione dell’art. 9, comma 3, d.l. n. 244/16, convertito nella legge n. 19/2017, là dove esso prevede che «la sospensione dell'efficacia disposta dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si intende prorogata fino al 31 dicembre 2017».
Tale disposizione, secondo il ricorrente, recherebbe una interpretazione autentica, con effetto retroattivo, delle norme contenenti le precedenti proroghe del termine originariamente stabilito dall'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 5/2009 per l’entrata in vigore delle modifiche portate alla legge n. 21/1992 dall'articolo 29 comma 1 quater del decreto - legge n. 207/2008. Interpretazione alla cui stregua, in definitiva, dette modifiche non sarebbero mai entrate in vigore prima del 31/12/2017. La questione posta nel terzo mezzo di ricorso è stata rimessa all’esame delle Sezioni Unite Civili con l’ordinanza interlocutoria di questa Sezione n. 6781/2022.
Poiché le Sezioni Unite non si sono ancora pronunciate, è necessario rinviare a nuovo ruolo in atte