Cassation court annuls opposition procedure due to lack of necessary co-litigant notification and investigation secrecy.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the opposition proceedings and the resulting order because the Tribunal failed to notify necessary co-litigants, violating the principle of contradictory proceedings. The court found that the Public Prosecutor appointed two consultants, making them necessary co-litigants whose absence rendered the procedure null. Consequently, the case was remitted to the Tribunal to integrate the missing parties and verify if investigation secrecy had ceased before proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 383, comma 3, c.p.c.; Art. 170 d.P.R. 115/2002: The absence of necessary co-litigants in an opposition proceeding renders the entire procedure null due to lack of contradictory proceedings, and opposition against liquidation decrees involving investigation secrecy requires notification to the accused once secrecy ceases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20667-2017 proposto da: VIGNONE STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI n. 4, presso lo studio dell'Avv. Aldo P into , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Mario Saltalamacchia eLuca Saltalamacchia; -ricorrente - Contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI N. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende; -Controricorrente - avverso l'ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 04/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022 dal Consigliere ROSSANA GIANNACCARI;
Fatti di causa 1. Il giudizio trae origine dall’opposizione proposta da Vignone Stefano avverso il decreto di liquidazione del 28/04/2016 da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziata per l’attività svolta quale consulente nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 2989/2010. 1.1. Vignone Stefano dedusse la non congruità del compens o liquidato nonché l’omessa liquidazione del compenso del coadiutore. 1.2. I l Tribunale di Torre Annunziata accolse per quanto di ragione l’opposizione e liquidò al Vignone l’ulteriore importo di € 29.063,15, in ragione del 50 % per aver svolto l’incarico con altro consulente.
2. Per la cassazione del provvedimento ha proposto ricorso Vignone Stefano sulla base di due motivi.
3. Con ordinanza interlocutoria del 16/6/2022, il collegio ha disposto il rinnovo della notificazione al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato.
4. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. 4.1. In prossimità dell’udienza il ricorrente ha depositato memorie illustrative. Motivi della decisione 1. È preliminare all’esame del ricorso il rilievo della nullità dell’ordinanza e dell’intero procedimento svoltosi innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari.
2. Nel giudizio di opposizione al decreto di liquidazione del compenso emesso in favore del consulente tecnico d’ufficio sono contraddittori necessari, oltre al beneficiario, le parti processuali - compreso il pubblico ministero- e, tra esse, in particolare, i soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere detto compenso. 2.1. Ne consegue che l’omessa notificazione del ricorso e del decreto di comparizione delle parti ad uno dei soggetti obbligati al pagamento determina la nullità del successivo procedimento e della relativa decisione, in ragione della mancanza di integrità del contraddittorio. 2.2. La violazione delle norme sul litisconsorzio necessario non rilevata dal giudice dell’opposizione vizia, pertanto, il procedimento ed il giudice di legittimità deve disporre l’annullamento, anche d’ufficio, della pronuncia emessa con rinvio al Presidente del Tribunale, titolare della competenza funzionale in materia (Cassazione civile sez. II, 30/03/2006, n. 7528).
3. Si è anche affermato, con riguardo alla liquidazione del compenso ad ausiliario del Magistrato nominato in un procedimento penale, che, se il procedimento si trova in una fase in cui sussista il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto, pur comunicato al beneficiario e provvisoriamente esecutivo, non può essere opposto, ai sensi dell’ art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, occorrendo, a tal fine, che il segreto cessi, in modo da poter notificare il relativo ricorso di opposizione, oltre che al Ministero della Giustizia e al pubblico ministero, anche all’ indagato o all’imputato (Cass. Civ. 12/04/2018, n. 9102; v. anche Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2176 del 2013).
4. Nel caso di specie, risulta che il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torre Annunziataaveva conferito a Vignone Stefano e ad altro professionista, l’incarico di consulent i nell’ambito del procedimento penale R.G. n. 2989/2010. 4.1. Ne consegue che, in caso di condanna, la pronuncia potrebbe avere riflessi nei confronti degli imputati o, in generale, nei confronti degli altri soggetti a carico dei quali è posto l’obbligo di corrispondere il compenso in via definitiva. 4.2. L’opposizione è stata quindi erroneamente notificata soltanto al Ministero della Giustizia e non anche alle altre parti processuali, che erano litisconsorti necessari.
5. L’ordinanza impugnata va, pertanto, cassata e va dichiarata la nullità dell’intero procedimento svoltosi innanzi al g iudice dell’opposizione, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata , il quale provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio (previa verifica della cessazione del segreto sugli atti di indagine) e regolerà anche le spese del giudizio di cassazione. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara la nullità dell'ordinanza impugnata e dell'intero procedimento e rimette la causa alTribunale di Torre Annunziata, in perso na di