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Ordinanza — n. 33614/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court quashes appeal judgment for apparent reasoning failure regarding incidental costs rejection.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33614/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's judgment and remanded the case due to a fatal defect in the reasoning regarding the rejection of incidental costs. The appellant argued that the first-instance court's decision lacked a logical foundation, citing precedents that require judgments to explicitly state the elements forming the judge's conviction. The court found the lower court's brief dismissal of the argument insufficient to allow for any control over the inferential logic, thus violating procedural requirements for apparent reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.; Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02: A judgment is null if its reasoning is merely apparent and fails to make the foundation of the decision perceptible, preventing the parties from understanding the logical path taken by the judge.

Parole chiave

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apparent reasoning nullity of judgment incidental costs logical foundation remand to appellate court procedural defect Cassation review retrocessione di beni ecclesiastici

Disposizioni normative citate

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Art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Risulta evidente, pertanto, che sussiste di violazione dell’art. 132, comma 2, n.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.
articolo 343 c.p
3.1 In subordine alla omessa motivazione, qualora dovesse interpretarsi tale statuizione come inammissibilità del gravame si propone un secondo motivo di ricorso incidentale per violazione dell’articolo 343 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un. 03/11/2016 n. 22232
Cass. 07/04/2017 n. 9105
Cass. n. 4891 del 2000
Cass. n. 4891 del 2000; n.
Cass. n. 1756 e n. 24985 del 2006
Cass. n. 11880 del 2007
Cass. n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009
Cass. n. 4488 del 2014
Cass. sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28105/2018 R.G. proposto da: PODDI GRAZIA, elettivamente domiciliata in Lecce, via Zanardelli n. 40 presso lo studio dell’avv.to VINCENZO LICCI (LCCVCN55P25E506O)che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro ARCIDIOCESI DI LECCE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DELL'EMPORIO N. 16/A, presso lo studio dell’avvocato ELENA FONTE (FNTLNE67D58C352R) rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO TUCCARI (TCCFNC59A28E506U); -controricorrente e ricorrente incidentale - Ric. 2018n.28105sez.

S2 - ud. 25/10/2022 avverso la sentenza n. 645/2018 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 19/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza/camera di consiglio del 25/10/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE; FATTI DI CAUSA 1. L’Arci diocesi di Lecce citava in giudizio Grazia P o d di , esponendo di essere proprietaria da tempo immemorabile, almeno dal 1600, della Chiesa dedicata a Sant’Antonio Abate, sita in Lecce ad angolo tra le vieDasumno e Scarambone, e in ogni caso di aver acquisito la proprietà a titolo originario per maturata usucapione ultraventennale dell’immobile, posseduto quantomeno dal 1933 al 2001, in modo continuo , ininterrotto ed incontestato.

Nel 2001 l’Arcidiocesi aveva vanamente tentato di aprire la porta di accesso alla Chiesa, verificandone la chiusura dall’interno con assi di legno inchiodate. I n tale occasione aveva acce r tato l’avvenuta usurpazione da parte della convenuta dell’immobile. Quest’ultima, approfittando della temporanea chiusura della cappella, aveva realizzato dall’interno un clandestino collegamento con il suo appartamentoconfinante. L’Arcidiocesi chiedeva al T ribunale di dichiarare l a sua esclusiva proprietà della Chiesa e di condannare la convenuta all’immediata restituzione del bene, previa chiusura dell’accesso interno creato tra la cappella e la sua abitazione , nonché al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa.

2. La Poddi, costituitasi in giudizio, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell’Arcidiocesi di Lecce e nel merito sosteneva di aver acquistato il diritto di proprietà della cappella in base all’atto di compravendita del 23 luglio 1982 e, in subordine , Ric. 2018n.28105sez. S2 - ud. 25/10/2022 chiedeva accertarsi l’avvenuto acquisto della proprietà per usucapione.

3. Il Tribunale, con sentenza non definitiva , rigettava l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’Arcidiocesi di Lecce e successivamente, con sentenza definitiva , accoglieva la domanda principale e dichiarava che la chiesa dedicata a Sant’Antonio Abate era di proprietà dell’Arcidiocesi di Lecce, condannando la convenuta P o d di all’immediata restituzione dell’immobile previa eliminazione dell’accesso interno creato tra la sua abitazione e la cappella. Al contempo il Tribunale rigettava la domanda riconvenzionale dellaPoddi.

4. Grazia P o d di proponeva appello avverso la suddetta sentenza.

5. L’Arcidiocesi di L e cc e si costituiva e proponeva appello incidentale.

6. La Corte d’Appello di Lecce rigettava sia l’appello principale che quello incidentalee confermava l’impugnata sentenza. 6.1 In primo luogo risultava provata l’appartenenza della cappella alla curia vescovile di Lecce costantemente aperta al culto fino all’anno 1973, allorché le chiavi dell’unica porta di accesso erano state prese in consegna dalla curia. Dal 1973 , sebbene chiusa al culto, la cappella non era stata sconsacrata e la curia aveva continuato a possederne le chiavi e ad utilizzare la facciata dell’edificio per affiggervi manifesti.

La Corte d’Appello precisava che, a nche se il catasto non fa ceva prova della proprietà , in ogni caso era uno strumento utile ad identificare l’immobile, la sua destinazione e i titoli abilitativi tutti elementi che non po tevano essere ignorati. Quanto all’atto di acquisto della Poddi la C orte d’Appello evidenziava che era indicata solo la cappella come Ric. 2018n.28105sez. S2 - ud. 25/10/2022 sottostante una terrazza di pertinenza del primo piano. Non vi era alcuna menzione di diritti del venditore sulla cappella. Infine, non era provato il possesso da parte della Poddi come potere di fatto , pubblico e indisturbato per il tempo necessario ad usucapire, non viziato da violenza e clandestinità.

Nella specie, infatti , il varco tra l’abitazione della Poddi e la cappella non era pubblico e , dunque , non era percepibile dall’esterno. Si trattava di una condotta clandestina che non consentiva di ritenere maturato il possesso utile ad usucapire in capo alla parte che l’aveva posta in essere.

6. Grazia Poddi ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.

7. L’Arcidiocesi di Lecce ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale sulla base di tre motivi.

8. Entrambe le parti, con memoria depositata in prossimità dell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione degli articoli 922 e 2697 codice civile. La censura ha ad oggetto la parte della sentenza che attiene al riconoscimento del diritto di proprietà dell’arcidiocesi fondato su una prova insufficiente. In particolare,la prova sarebbe fondata sui dati catastali che invece hanno una rilevanza meramente indiziaria senza alcun altro elemento di valutazione utile a provare la proprietà in capo all’Arcidiocesi.

In altri termini , secondo la ricorrente mancherebbe la prova c.d. “diabolica” dell’acquisto a titolo originario in capo alla ricorrente, come richiesto per colui che agisce in rivendica. 1.2 Ilprimo motivo di ricorso è in fondato . Ric. 2018n.28105sez. S2 - ud. 25/10/2022 La Corte d’Appello ha affermato espressamente che i dati catastali non costituiscono prova della proprietà ma meri indizi dei quali tenere conto. Nella sentenza si d à atto che , oltre alla documentazione catastale, dal valore meramente indiziario , la proprietà della curia vescovile emergeva da numer os i documenti risalenti nel tempo(prima visitatio parrochialis Ecclesiae S. Mariae, anni 1822 cui accedit visitatio, seu status Ecclesarium Minorum quae sunt in districtu hiuius Parociae, la Santa visita di Mons.

Luigi Zola vescovo di Lecce alla Cappella di S.Antonio Abate il 21 ottobre 1980, la I sanata visita fatta da mons. Gennaro Trama nel 1909 e la Prima sacra visita indetta da S.E. Mons. Francesco Minerva nell’anno 1952). In ogni caso, l ’Ar c i d iocesi di Lecce a veva chiesto anche di accertare l’ acquisto a ti t olo originario della cappella per usucapione e la Corte d’Appello ha ritenuto sussistere i presupposti peraccogliere la domanda. Infatti, si legge a pag. 5 della sentenza che: «nessun dubbio può sussistere sulla proprietà dell’Arcidiocesi di Lecce che può vantare il possesso ab immemorabile, e che comunque ha provato di aver esercitato il possesso pieno pubblico ed incontrastato sul bene.

Peraltro, la chiesa anche se chiusa al culto non è mai stata sconsacrata e la Curia ha continuato a possederne le chiavi». Ne consegue l’infondatezza di entrambe le doglianze. La Corte d'Appello di Lecce non ha ritenuto provata la proprietà della Cappella sulla bas e delle certificazioni catastali e , inoltre , ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’acquisto della proprietà da parte dell’Arcidiocesi a titolo originario a titolo di usucapione ventennale. Ric. 2018n.28105sez. S2 - ud. 25/10/2022 2. I l secondo motivo di ricorso è così rubricato : violazione degli articoli 1350, n.1, 2643 n. 1, e 2700 codice civile.

La censura attiene all’atto di acquisto del 23 luglio 1982 con il quale la ricorrente ha rivendicato la proprietà del bene, risultando da tale at to il passaggio anche degli eventuali diritti del venditore sul vano adibito a cappella. Allo stesso modo, i l precedente atto di acquisto risalente all’8 dicembre 1967 , trasferiva a Giuseppe De Salvatore, dante causa della Poddi , eventuali diritti vantati dalle venditrici sul vano predetto adibito a cappella. Secondo la ricorrente, la dizione eventuali diritti non potrebbe interpretarsi in senso dubitativo ma, al contrario, dovrebbe interpretarsi in senso positivo, attestando l’esistenza certa dei diritti sulla cappella, diritti che non possono che essere intesi quali diritti reali e quindi dirittidi proprietà (pag.8 del ricorso) . 2.1 Il secondo motivo è inammissibile.

L’interpretazione dei titoli negoziali spetta alla Corte d’Appello e la ricorrente non censura specificamente alcuna violazione dei criteri interpretativi. In ogni caso il tenore letterale della espressione « eventuali diritti esistenti » rende evidente l’infondatezza della pretesa della ricorrente di interpretarla come affermazione in positivo della esistenza di non meglio specificati diritti che dovrebbero essere intesi come diritto di proprietà. Infine, non può sottacersi che l’a cquisto a tiolo originario mediante usucapione da parte dell’Arcidiocesi prevale su qualsiasi tiolo negoziale, sicch é anche sotto questo profilo la censura è inammissibile.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale dell’arcidiocesi di Lecce è così rubricato: nullità della sentenza per carenza di Ric. 2018n.28105sez. S2 - ud. 25/10/2022 motivazione o motivazione meramente apparente, violazione articolo 132, n. 4, c.p.c. La censura attiene al capo di sentenza con il quale il Tribunale di Lecce aveva liquidato le spese e competenze in euro 400 per spese vive ed euro 3900 per compensi. L’Arcidiocesi di Lecce aveva proposto appello incidentale deducendo che le spese vive effettivamente sostenuteammontavano ad euro 673,35 e che nella liquidazione non si era stato tenuto conto della sentenza parziale del 2013e neanche del corretto valore della causa.

La ricorrente lamenta che la C orte d’ A ppello di Lecce ha rigettato l’appello incidentale limitandosi a rilevare la genericità della doglianza. 3.1 In subordine alla omessa motivazione, qualora dovesse interpretarsi tale statuizione come inammissibilità del gravame si propone un secondo motivo di ricorso incidentale per violazione dell’articolo 343 c.p.c. La statuizione sarebbe erronea risultando evidente come il motivo di appello fosse più che specifico, contenendo sia l’esplicitazione delle caratteristiche dell’attività prestata dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare e del numero e della complessità delle questioni giuridiche di fatto trattate. 3.3 In ulteriore subordine si propone un terzo motivo di ricorso incidentale per violazione degli articoli 4 e 5 del d.m. del 10 marzo 2014 e delle tabelle e parametri forensi allegateallo stesso decreto ministeriale.

Il valore della causa correttamente indicato nell’atto introduttivo del giudizio come indeterminato, non essendo Ric. 2018n.28105sez. S2 - ud. 25/10/2022 attribuita alla cappella alcuna rendita catastale , avrebbe dovuto comportare l’applicazione dei parametri di cui alla tabella 2 del d.m. del 2014 in misura non inferiore ad euro 26.000 e non superiore ad euro 260.000 tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. La liquidazione sarebbe di molto inferiore non solo ai valori medi dei due scaglioni di riferimento ma persino ai valori minimi del primo scaglione. 3.4Il primo motivo del ricorso incidentale è fondato.

La Corte d’Appello non ha in alcun modo motivato le ragioni del rigetto del motivo di appello incidentale proposto dall’Arcidiocesi di Lecce circa la quantificazione delle spese del giudizio di primo grado. Deve ribadirsi che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum.

Si è precisato, in particolare, che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un.03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito Ric. 2018n.28105sez.

S2 - ud. 25/10/2022 ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass.07/04/2017 n. 9105). Nel caso di specie, la sentenza infatti si limita alla seguente motivazione che testualmente si riporta: quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, la doglianza sviluppata dall’appellante incidentale è alquanto generica e va, perciò, disattesa.

Risulta evidente, pertanto, che sussiste di violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. per motivazione apparente nel senso sopra indicato, non risultan d o percepibili quale siano le ragioni del rigetto dell’appello incidentale sulla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado. Le argomentazioni offerte, infatti, sono obiettivamente inidonee a far comprendere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento e, pertanto, non consentono alcun controllo sull'esattezza, logicità e congruenza del ragionamento inferenziale del giudice (in tal senso tra molte:

Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009; n. 4488 del 2014; sezioni unite n. 8053 e n. 19881 del 2014). 3.5 L’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale assorbe i restanti due motivi.

4. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso principale , accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione che Ric. 2018n.28105sez. S2 - ud. 25/10/2022 provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti i restanti motivi del ricorso incidentale,cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contri