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Ordinanza — n. 33417/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against appellate court's equitable compensation decree due to lack of jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 33417/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the contested decree was issued under specific statutory provisions governing equitable compensation proceedings, which preclude cassation review. The appellant argued that legal fees should be calculated using the appellate court's fee schedule rather than the summary procedure table. The court ruled that the exclusive remedy for such decrees is opposition within thirty days, not a cassation appeal, thereby rejecting the procedural challenge.

Regesto Legislator

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Art. 55, comma 1, lett. c), D.L. 83/2012; Art. 5 ter, L. 89/2001: Decrees in equitable compensation proceedings are not subject to cassation review; the sole remedy is opposition within thirty days.

Parole chiave

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equitable compensation proceedings cassation inadmissibility legal fee liquidation appellate court jurisdiction procedural remedy limitation risarcimento per errore giudiziario esame di cassazione sanatoria del vizio procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 55, comma 1, lett. c), D.L. 83/2012
89/2001 e non è – quindi - ricorribile per cassazione, trovando applicazione la disciplina del procedimento di equa riparazione introdotta dall’art. 55, comma primo, lett.
Art. 5 ter, L. 89/2001
Il decreto impugnato è sta to emesso ai sensi dell’art. 5 ter, L. 89/2001 e non è – quindi - ricorribile per cassazione, trovando applicazione la disciplina del procedimento di equa riparazione introdotta dall’art.
Art. 91 c.p.c.
Art. 1 e 4 D.M. 55/2014
Non sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta al pagamento dell’importo di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
Art. 2233, comma 2, c.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Non sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta al pagamento dell’importo di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, essendo il presente giudizio esente dal pagamento del contributo unificato.
artt. 91 c.p
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 1 e 4 D.M.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6682/2019
in termini, Cass. 6682/2019).
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Testo completo

nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12353/2021 R.G. proposto da CARRATO SANTE, rappresentat o e difeso dall’avv. Maddalena Patrizia Cappelletto, con domicilio in Pisa, Via San Lorenzo n. 15. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze n. 82/2021 , pubblicato in data 12/04/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11.10.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Sante Corrado ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria, avverso il decreto monitorio emesso dal Consigliere delegato della Corte d’appello di Firenze, con cui era stata accolta la domanda di equo indennizzo in relazione all’irragionevole durata di un processo civile ed era stato liquidato, a titolo di spese legali, l’importo di € 225,00 oltre Oggetto:spese legali accessori, in applicazione dei valori di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014, disciplinante i compensi per i procedimenti monitori.

Il Ministero resiste con controricorso.

2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 91 c.p.c., 1 e 4 D.M. 55/2014, 2233, comma 2, c.c., sostenendo che le spese del giudizio di equa riparazione andavano liquidate in applicazione alla tabella n. 12 di cui al citato decreto, norma che disciplina i procedimenti contenziosi dinanzi alla Corte d’appello, riconoscendo – in ogni caso - un compenso consono alla dignità professionale del difensore e non inferiore ai minimi tabellari. Il ricorso è inammissibile. Il decreto impugnato è sta to emesso ai sensi dell’art. 5 ter, L. 89/2001 e non è – quindi - ricorribile per cassazione, trovando applicazione la disciplina del procedimento di equa riparazione introdotta dall’art. 55, comma primo, lett. c), D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012.

La norma dispone che il Presidente della Corte d'appello, o un magistrato a tal fine designato, provvede sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato, contro il quale l’unico rimedio esperibile è l’opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione, anche nel caso in cui si intenda contestare la liquidazione delle spese processuali, ove difforme dalla richiesta di parte o di cui comunque si assuma l’erronea quantificazione (cfr. in termini, Cass. 6682/2019). Le spese seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.

Non sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta al pagamento dell’importo di cui all’art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002, essendo il presente giudizio esente dal pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 510,00, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Ca