Italian court allows VAT inclusion in damage compensation when repair costs are necessary for restoration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation partially allowed the appeal against a lower court's decision regarding damage compensation. The plaintiffs argued that Value Added Tax (VAT) should not be included because the awarded sum was an equitable equivalent rather than specific repair costs. The court rejected this, ruling that VAT must be included as an accessory burden when the compensation aims to restore the property to its original state through necessary repairs. Consequently, the lower judgment was quashed and remanded for a new trial to recalculate the damages including VAT.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2058 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The compensation for damage must restore the victim's assets to the state they would have been in without the harmful event, thereby including all necessary accessory burdens such as VAT when the liquidation is based on repair expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
u ?)3-3 6(1 ORDINANZA sul ricorso 29722/2017 proposto da: VALLE S.R.L., anche in qualità di società incorporante della LA PORA s.r.I., rappresentata e difesa dagli Avvocati TOMASO GALLETTO e IVANO CAVANNA per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro CONDOMINIO LA PLAYA, USSEGLIO LAURA, CERRI LAURA, LUALDI PAOLO, REGGIO VIOLANTINA e FETTA DANIELA MARIA, rappresentati e difesi dall'Avvocato KARIM DAHMOUNI per procura in calce al controricorso; - controricorrenti - nonché ITAS-ISTITUTO TRENTINO ALTO ADIGE PER ASSICURAZIONI- SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI, in qualità di cessionaria del ramo d'azienda della RSA-SUN INSURANCE OFFICE LTD RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA, rappresentata e difesa dagli Avvocati FEDERICO VITALI e ANTONIO RIZZO per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché SEA - CONSOLIDAMENTI E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.; - intimata — avverso la SENTENZA n. 1135/2017 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA, depositata il 20/9/2017; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell'adunanza in camera di consiglio del 13/10/2022.
FATTI DI CAUSA 1.1. Daniela Maria Fetta, con atto di citazione del 25/6/2007, in qualità di proprietaria di una porzione esclusiva del Condominio La Playa, sito in Varigotti, via Aurelia 65, ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Savona, le società SEA s.r.I., VALLE s.r.l. e LA PORA s.r.l. per la condanna delle stesse al risarcimento dei danni cagionati all'immobile di sua proprietà in conseguenza dei lavori di realizzazione di un'autorimessa interrata nelle adiacenze dell'edificio condominiale. 1.2. Con successivo atto di citazione del 13/11/2007, il Condominio La Playa nonché, quali proprietari di porzioni esclusive del condominio, Laura Usseglio, Laura Cerri, Paolo Lualdi e Violantina Reggio hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Savona, le società SEA s.r.l.
VALLE s.r.l. e LA PORA s.r.l. per la condanna delle stesse al risarcimento dei danni subiti dall'edificio condominiale e dalle rispettive proprietà individuali, sempre a causa dei lavori di costruzione della suddetta autorimessa. 1.3. Daniela Maria Fetta e gli altri attori, in particolare, hanno esposto che, nel mese di marzo del 2005, nel sottosuolo del limitrofo terreno di proprietà della società La PORA s.r.I., venivano intrapresi lavori per la realizzazione dell'autorimessa interrata e che tali lavori, eseguiti dalle imprese VALLE s.r.l. e Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 SEA s.r.l. (quest'ultima limitatamente alle opere di palificazione), avevano causato già nel mese di agosto del 2005 danni ai rispettivi immobili, quali fessurazioni e cavillature. 1.4.
Le società SEA s.r.l. e VALLE s.r.l. hanno contestato la fondatezza della domanda proposta dagli attori chiedendo, in subordine: - quanto a SEA s.r.I., di essere manlevata dalla committente LA PORA s.r.I.; - quanto a VALLE s.r.I., di essere manlevata dalla propria compagnia assicurativa Allianz s.p.a. quale garante per il danno in oggetto. 1.5. La società LA PORA s.r.I., a sua volta, ha contestato le domande avversarie, chiedendo, in subordine, di essere manlevata dalla compagnia assicurativa National Vulcan Engineering Insurance Group Ltd. 1.6.
Le compagnie assicurative si sono costituite in giudizio sollevando "eccezioni di polizza". 1.7. Le due cause sono state riunite. 1.8. Nel corso del processo, LA PORA s.r.I., con atto di fusione del 30/9/2009, è stata incorporata dalla VALLE s.r.I.. 1.9. Il tribunale, dopo l'espletamento di tre consulenze tecniche d'ufficio, con sentenza del 17/3/2015, ha accertato e dichiarato la responsabilità delle società VALLE s.r.l. e SEA s.r.I., nella misura pari al 5 O % nei rapporti interni, nella causazione dei danni subiti dagli attori, e le ha, di conseguenza, condannate, in solido tra loro, al pagamento delle somme corrispondenti ai danni rispettivamente subiti da ciascuno di essi, oltre rivalutazione e interessi. 2.1.
Il tribunale, invece, ha respinto le domande che VALLE s.r.l. e LA PORA s.r.l. avevano proposto, rispettivamente, nei confronti di Allianz s.p.a. e National Vulcan Engineering Group Ltd. Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 2.2. Le società VALLE s.r.I., anche quale incorporante di LA PORA s.r.I., e SEA s.r.l. hanno proposto appello avverso tale sentenza. 2.3. Gli attori di primo grado hanno, a loro volta, proposto appello incidentale. 3.1. Costituitisi gli appellati, la corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, dopo aver dichiarato la cessazione della materia del contendere tra VALLE s.r.l. e Allianz s.p.a., ha per il resto: - rigettato l'appello proposto da VALLE s.r.I.; - parzialmente accolto l'appello incidentale proposto dal Condominio La Playa, Laura Usseglio, Laura Cerri, Paolo Lualdi, Violantina Reggio e Daniela Fetta, stabilendo che sull'importo agli stessi dovuto a titolo di risarcimento dei danni sia dovuta VIVA nella misura prevista dalla legge; - parzialmente accolto l'appello proposto da SEA s.r.I., condannando la VALLE s.r.I., quale incorporante di La PORA s.r.I., a manlevare e tenere indenne la SEA s.r.l. per le somme che la stessa deve corrispondere agli attori originari. 3.2.
La corte d'appello, per quanto ancora interessa, ha, innanzitutto, rigettato il quinto motivo dell'appello proposto dalla VALLE s.r.I., con il quale la stessa aveva censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale aveva accolto l'eccezione di prescrizione sollevata dalla compagnia di assicurazione Allianz ed aveva, di conseguenza, rigettato la domanda proposta dalla VALLE s.r.l. nei suoi confronti. 3.3. La corte, sul punto, dopo aver dato atto della cessazione della materia del contendere tra VALLE s.r.l. e Allianz s.p.a., ha rilevato che: - tale motivo aveva, in realtà, censurato la sentenza di primo grado esclusivamente nella parte in cui il tribunale aveva rigettato, per intervenuta prescrizione, la domanda di garanzia che la VALLE s.r.l. aveva Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 proposto nei confronti della Allianz; - la società appellante solo in comparsa conclusionale aveva censurato la sentenza di primo grado anche nella parte in cui il tribunale aveva rigettato la domanda di garanzia svolta (dalla LA PORA) nei confronti della Nation Vulcan Engineering Insurance Group Ltd (poi Rsa- Sun Insurance Office Ltd); - il motivo, formulato soltanto in comparsa conclusionale, era, pertanto, tardivo. 3.4.
La corte d'appello, in secondo luogo, ha ritenuto la fondatezza del secondo motivo d'appello con cui la SEA s.r.l. aveva lamentato l'omessa pronuncia da parte del tribunale sulla domanda con la quale la stessa aveva chiesto che la committente LA PORA s.r.I., poi incorporata in VALLE s.r.I., fosse condannata, in ragione delle pattuizioni contrattuali intercorse con la stessa, a manlevarla da qualsiasi domanda risarcitoria. 3.5. Le parti, infatti, ha osservato la corte, alla luce di quanto previsto dall'art. 4.7. del contratto d'appalto, il quale aveva stabilito: "oneri a carico committente: autorizzazioni, concessioni e licenze all'esecuzione dei lavori, ai transiti per i trasporti dei macchinari in andata e ritorno, compresi eventuali stati di consistenza ai manufatti attigui ed assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti", avevano voluto, attraverso tale clausola, "ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi", facendone carico alla committente LA PORA s.r.l. (poi incorporata dalla VALLE s.r.I.), che vi doveva provvedere mediante l'intervento della propria compagnia assicuratrice, con la conseguenza che, se tale contratto non fosse stato stipulato, l'inadempimento avrebbe comportato la diretta responsabilità delle LA PORA s.r.I., la quale, pertanto, avrebbe dovuto farsi carico delle istanze risarcitorie proposte nei confronti di SEA s.r.I., manlevandola Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 da ogni onere economico: la SEA, cioè, "voleva essere garantita dall'assicurazione che La Pora avrebbe dovuto stipulare" per cui "un'interpretazione diversa, limitata cioè alla necessità di stipula di un'assicurazione, sarebbe priva di significato". 3.6.
Ne consegue, ha osservato la corte, che, in assenza di un contratto di assicurazione che garantisse l'operato di SEA s.r.I., la società LA PORA s.r.l. era obbligata a garantire in proprio la SEA s.r.l. per i danni eventualmente cagionati dalla stessa a terzi facendosi carico delle istanze risarcitorie proposte nei confronti della stessa e manlevandola da ogni onere economico. 3.7. Il contratto di assicurazione stipulato da LA PORA s.r.l. con la National Vulcan Engineering Insurance Group Ltd (poi Rsa-Sun Insurance Office Ltd) tuttavia, ha proseguito la corte, copre, come si evince dall'art. 7, "solo i danni provocati dall'assicurato" e "per fatto accidentale" e non anche i danni provocati, come quelli in discussione nel caso in esame, da condotte colpose e negligenti dell'appaltatrice SEA s.r.I.. 3.8.
La committente LA PORA s.r.l. (e per essa la VALLE s.r.I.), pertanto, ha concluso la corte, deve garantire in proprio i danni cagionati dalla SEA s.r.l. e dev'essere, quindi, condannata a manlevare e tenere indenne la SEA s.r.l. per le somme che la stessa deve corrispondere agli attori. 3.9. La corte d'appello, infine, dopo aver rilevato che il tribunale aveva riconosciuto agli attori la somma (pari ad C. 80.740,70) "necessaria per eseguire i consolidamenti strutturali prodromici alle successive riparazioni estetiche" e che tale somma era stata correttamente ridotta del 50% "in misura corrispondente al maggior valore che in tal modo l'immobile potrebbe acquistare" sul rilievo che "l'esecuzione di Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 opere di consolidamento statico dell'edificio condominiale ... potrebbe determinare un miglioramento dello stato dell'edificio stesso rispetto a quello precedente il fatto dannoso", ha esaminato il secondo motivo dell'appello incidentale con il quale gli originari attori avevano lamentato che il tribunale aveva condannato le società convenute a corrispondere, a titolo di risarcimento del danno, somme non comprensive dell'IVA, senza, tuttavia, considerare che tale imposta, costituendo un onere accessorio gravante ex lege sulla spesa relativa agli interventi riparatori, avrebbe dovuto essere rimborsata a prescindere dal fatto che le riparazioni fossero state o meno effettuate: e l'ha ritenuto fondato. 3.10.
La corte d'appello, sul punto, dopo aver affermato il principio per cui il risarcimento del danno patrimoniale non si limita al solo ristoro del danno diretto ma si estende anche a tutti gli oneri accessori e consequenziali, ha ritenuto che la somma dovuta dal debitore a titolo di liquidazione del danno deve, pertanto, comprendere anche VIVA "essendo l'imposta stessa qualificabile come esborso comunque dovuto e necessario al ristoro del bene danneggiato". 4.1. La VALLE s.r.I., anche in qualità di società incorporante della LA PORA s.r.I., con ricorso notificato il 7/12/2017, poi illustrato da memoria, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d'appello. 4.2.
Con controricorso notificato il 16/1/2018, illustrato in seguito da memoria, ha resistito l'ITAS-Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni- Società Mutua Assicurazioni (in qualità di cessionario di ramo d'azienda della Rappresentanza per l'Italia di Rsa-Sun Insurance Office Limited), chiedendo il Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 rigetto del ricorso proposto da VALLE s.r.l. limitatamente ai primi tre motivi. 4.3. Con controricorso notificato il 16/1/2018, illustrato poi da memoria, hanno resistito il Condominio La Playa nonché Laura Usseglio, Laura Cerri, Paolo Lualdi e Violantina Reggio. 4.4.
La SEA Consolidamenti e Costruzioni Generali s.r.I., invece, pur avendo ricevuta la rituale notifica del ricorso, è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.1. La Corte, in via preliminare, prende atto che la sentenza impugnata, come risulta dalla relazione di notificazione che la ricorrente ha ritualmente depositato a norma dell'art. 369 n. 2 c.p.c., le è stata effettivamente notificata il 10/10/2017 e ritiene che il ricorso per cassazione, notificato il 7/12/2017, è, di conseguenza, tempestivo. 5.2. Sempre in via preliminare, la Corte rileva che, come emerge dalla relazione di notificazione della sentenza impugnata, la SEA Consolidamenti e Costruzioni Generali s.r.l. risulta essere stata ammessa, a fronte della nomina di un commissario giudiziale, alla procedura di concordato preventivo.
Si tratta, tuttavia, di un dato che, ai fini del presente giudizio, è privo di rilievo: - innanzitutto, perché "il debitore ammesso al concordato preventivo subisce uno spossessamento attenuato, in quanto conserva, oltre ovviamente alla proprietà (come nel fallimento), l'amministrazione e la disponibilità dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura, ..." ed, in ogni "la legittimazione processuale, mancando nel concordato una previsione analoga a quella dettata dall'art. 43 I.fall. per il fallimento" (Cass. n. 6211 del 2007;
Cass. n. 4728 del 2008); - in secondo luogo, perché la legittimazione Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 processuale del liquidatore del concordato (ove nominato in sede di omologazione) non è connessa alla circostanza per cui la controversia abbia ad oggetto, come nel caso in esame, l'accertamento di una ragione di credito e la condanna al pagamento del correlativo debito, ancorché idonee ad influire sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, ma è ancorata e circoscritta al perimetro (estraneo alla presente controversia) delle prerogative liquidatorie e distributive che fanno capo allo stesso e, quindi, ai rapporti che nel corso ed in funzione della liquidazione vengono in essere (cfr.
Cass. n. 17606 del 2015; in senso conf., Cass. n. 14683 del 2017; Cass. n. 33422 del 2019), sicché, in definitiva, né l'ammissione della società intimata al concordato preventivo né la sua eventuale omologazione determinano conseguenze sulla legittimazione processuale della stessa (e, quindi, sulla ritualità della notifica del ricorso per cassazione), così come deve escludersi la necessità d'integrare il contraddittorio con il liquidatore giudiziale ivi eventualmente nominato (Cass. n. 33422 del 2019). 6.1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 329, 342, 345 e 346 c.p.c., delle norme e dei principi che definiscono il processo di appello come una revisio prioris istantiae nonché dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto la tardività, in quanto formulato solo in comparsa conclusionale, del motivo di gravame relativo all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla National Vulcan Engineering Insurance Group Ltd, assicuratrice di LA PORA s.r.I..
Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 6.2. La corte d'appello, infatti, ha osservato la società ricorrente, così facendo non ha considerato che, come si evince dalle pag. 12 e 24 ss. del relativo atto, l'appello è stato tempestivamente proposto anche con riferimento alla statuizione relativa all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata da National Vulcan. 6.3. Il tribunale, invero, aveva accolto l'eccezione di prescrizione svolta dalla ALLIANZ s.p.a. (assicuratrice di VALLE s.r.l.) con ampia motivazione ma, allo stesso tempo, nel pronunciarsi sulla medesima eccezione sollevata dalla NATIONAL VULCAN (assicuratrice di LA PORA s.r.I.), si era limitato ad accoglierla per le medesime ragioni e senza altra motivazione. 6.4.
Con l'atto d'appello, pertanto, ha evidenziato la ricorrente, la VALLE s.r.l. si è limitata a censurare le motivazioni relative ai rapporti con la ALLIANZ ma tali rilievi erano valevoli anche per la NATIONAL VULCAN non essendovi altri passaggi motivazionali da inserire se non quelli aventi ad oggetto i rapporti con ALLIANZ posto che solo con riferimento alla stessa il tribunale aveva fornito la motivazione. 6.5. La corte d'appello, in definitiva, ha concluso la ricorrente, lì dove ha dichiarato la tardività dell'eccezione, ha violato le norme e i principi relativi all'effetto devolutivo dell'appello, le norme relative alla formulazione dei motivi di gravame ed il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ai sensi dell'art. 112 c.p.c., non essendo onere dell'appellante censurare in modo specifico il preteso errore del primo giudice a fronte di una motivazione implicita e/o di una decisione priva di motivazione. 6.6.
Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1363, 1364, 2697 c.c. Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 nonché la violazione del principio in claris non fit interpretatio, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115 c.p.c. e la nullità della sentenza, in relazione all'art. 360 n.4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, nell'esaminare l'appello incidentale proposto dalla SEA s.r.I., ha affermato che, con il contratto d'appalto, la committente La PORA s.r.l. si era assunta l'onere di manlevare e garantire SEA s.r.l. da qualsiasi domanda risarcitoria mediante l'intervento di una propria compagnia assicuratrice e che, a fronte di un contratto di assicurazione, come quello stipulato dalla stessa con la NATIONAL VULCAN, che non copriva i danni provocati dall'appaltatore per condotte colpose e negligenti, LA PORA s.r.l. era tenuta, in proprio, a garantire la SEA s.r.I.. 6.7.
La corte d'appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, è incorsa, così facendo, in un duplice errore poiché: - in primo luogo, lì dove ha ritenuto che l'assicurazione non garantiva il fatto dell'appaltatore, ha omesso di considerare il contenuto delle Condizioni di Polizza CAR n. 13125 in atti, secondo cui la polizza, espressamente stipulata per il cantiere di La PORA s.r.l. e per la realizzazione dell'autorimessa in questione, garantiva, oltre il fatto dei committenti, anche quello degli appaltatori e dei subappaltatori: la corte di appello, quindi, facendo mal governo dei principi in tema d'interpretazione del contratto e, in particolare, del principio per cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre, e di quello per cui in claris non fit interpretati°, non si è avveduta che la polizza garantiva espressamente anche il fatto di SEA s.r.l. in qualità di appaltatrice delle opere di scavo di consolidamento ed ha, quindi, erroneamente affermato che l'assicurazione non coprisse i danni cagionati dalla SEA e che, Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 di conseguenza, VALLE dovrebbe garantirla in proprio; - in secondo luogo, lì dove ha affermato che i danni assicurati sarebbero stati solo quelli per fatto accidentale, come indicato all'art. 7 delle condizioni generali, non ha considerato che l'art. 2 delle Condizioni Particolari aggiuntive, Allegato 9 alla Polizza, pag. 19, in atti nel fascicolo La PORA s.r.I., afferma, invece, la risarcibilità dei danni cagionati da colpa grave dell'assicurato e/o delle persone di cui deve rispondere. 6.8.
La corte d'appello, quindi, ha concluso la ricorrente, ha omesso di considerare una parte del contenuto del contratto di assicurazione, la cui applicazione avrebbe condotto alla conclusione secondo la quale i danni subiti dalle parti attrici erano in realtà coperti dalla garanzia assicurativa corrente con la NATIONAL VULCAN. 6.9. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello non ha tenuto conto degli allegati alla Polizza stipulata con National Vulcan e prodotti nel fascicolo La PORA s.r.l. sin dal giudizio di primo grado. 6.10.
Tale omissione, ha rilevato la ricorrente, ha inficiato la decisione impugnata essendo il loro contenuto, nella parte in cui riconosceva la copertura assicurativa per il fatto dell'appaltatore ed anche nei casi di colpa grave, di segno opposto rispetto a quanto ritenuto dalla corte d'appello. 6.11. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362- 1371 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, nell'interpretare il contratto stipulato tra LA PORA s.r.I., in Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 qualità di committente, e SEA s.r.I., in qualità di appaltatrice, ha ritenuto che i contraenti avevano voluto ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi facendolo gravare sulla società LA PORA s.r.I., che avrebbe dovuto provvedervi attraverso una propria compagnia assicuratrice, ed, in forza di tale argomento, ha accolto la domanda con la quale la SEA s.r.l. aveva chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dalla committente rispetto alle pretese risarcitorie vantate nei suoi confronti dai terzi danneggiati. 6.12.
La conclusione a cui è pervenuta la corte d'appello, tuttavia, ha osservato la ricorrente, lì dove ha affermato la sussistenza di un obbligo in realtà mai assunto in forza del contratto d'appalto, viola i criteri d'interpretazione del contratto secondo cui la comune intenzione dei contraenti dev'essere ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole, da verificare alla luce dell'intero contesto contrattuale, nonché dei criteri d'interpretazione soggettiva, volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica e ad escludere interpretazioni cavillose che depongono per un significato in contrasto con gli interessi delle parti hanno voluto tutelare. 6.13.
Il senso della clausola contrattuale che la corte d'appello non ha considerato, infatti, era esclusivamente ciò che in essa era scritto, e cioè di porre a carico del committente LA PORA s.r.l. esclusivamente il costo e l'onere della stipula del contratto di assicurazione per le opere edilizie, costo che diversamente sarebbe rimasto a carico dell'appaltatore SEA s.r.I., e non anche quello di porre su LA PORA s.r.l. l'obbligo di garantire l'appaltatrice rispetto alle eventuali pretese risarcitorie vantate nei suoi confronti dai terzi. Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 6.14.
Del resto, ha concluso la ricorrente, l'onere di porre a carico del committente il costo e l'onere della stipula del contratto di assicurazione è previsto esplicitamente per i contratti pubblici e tale regola viene generalmente applicata ai contratti privati. 6.15. La corte ha, quindi, violato anche i criteri d'interpretazione del contratto secondo ciò che generalmente si pratica ove ha sede l'impresa e secondo il senso più conveniente alla natura ed all'oggetto del contratto. 7.1. Il quarto motivo è fondato, con assorbimento dei primi tre. 7.2.
Costituisce, in effetti, principio di diritto del tutto consolidato presso questa Corte quello secondo cui, con riguardo all'interpretazione del contenuto di una convenzione negoziale adottata dal giudice di merito, l'invocato sindacato di legittimità non può investire il risultato interpretativo in sé, che appartiene all'ambito dei giudizi di fatto riservati appunto a quel giudice, ma deve appuntarsi esclusivamente sul (mancato) rispetto dei canoni normativi di interpretazione dettati dal legislatore agli artt. 1362 e ss. c.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., ovvero sulla mancanza o l'apparenza o la contraddittorietà della motivazione addotta o sull'omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente dedotti nel giudizio di merito, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr.
Cass. SU n. 8053 del 2014), nel testo conseguente alle modifiche addotte dall'art. 54, comma 1, lett. b), del dl. n. 83 del 2012, conv. con modif. con la I. n. 134 del 2012, ed applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 20964 del 2017). 7.3. Risponde, peraltro, ad un orientamento altrettanto consolidato il principio per il quale, in sede d'interpretazione del contratto, la comune intenzione dei contraenti dev'essere Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 ricercata avendo riguardo al senso letterale delle parole (da verificare, però, alla luce dell'intero contesto negoziale:
Cass.n. 2945 del 2021) nonché ai criteri d'interpretazione soggettiva di cui agli artt. 1369 e 1366 c.c. e volti, rispettivamente, a consentire l'accertamento del significato dell'accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (Cass. n. 7927 del 2017; (Cass. n. 11295 del 2011; Cass.23701 del 2016, in motiv.; più di recente, Cass. n. 34795 del 2021) e ad escludere interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione dei contraenti e di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell'accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass. n. 24699 del 2021;
Cass. n. 2173 del 2022). 7.4. La sentenza impugnata, come visto, ha ritenuto che le parti del contratto d'appalto (e cioè LA PORA s.r.I., in qualità di committente, e la SEA s.r.I., in qualità di appaltatrice), avendo convenuto, all'art. 4.7, quali "oneri a carico committente" (oltre alle "autorizzazioni, concessioni e licenze all'esecuzione dei lavori, ai transiti per i trasporti dei macchinari in andata e ritorno, compresi eventuali stati di consistenza ai manufatti attigui"), le "assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati soprastanti", avevano, in realtà, voluto, attraverso tale clausola, "ripartire il rischio derivante da eventuali pretese rísarcitorie di terzi", facendone carico alla committente, che vi doveva provvedere mediante l'intervento della propria compagnia assicuratrice, e che, di conseguenza, in assenza di un contratto di assicurazione che garantisse Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 l'operato di SEA s.r.I., la società LA PORA s.r.l. era tenuta a ... garantire in proprio la SEA s.r.l. per i danni eventualmente cagionati dalla stessa a terzi, facendosi carico delle istanze risarcitorie proposte nei suoi confronti di SEA s.r.I.. 7.5.
Ritiene la Corte che la sentenza impugnata, così opinando, non ha, evidentemente, provveduto a ricostruire la volontà delle parti, per come fatta palese dal ricorso ai criteri di interpretazione teleologica e sistematica, oltre che letterale, come sopra esposti, del testo al suo esame: omettendo, in particolare, di valutare se ed in quale misura, rispetto alla conclusione assunta, potessero, in concreto, rilevare il tenore letterale della clausola in esame, che pure si è limitata testualmente a prevedere quali "oneri a carico committente" le "assicurazioni per eventuali lesioni ai fabbricati . soprastanti", anche in relazione al suo contenuto residuo ed al tenore complessivo delle pattuizioni assunte, e lo scopo pratico , realmente perseguito dalle parti che avevano stipulato il contatto d'appalto, identificato nell'intento delle stesse "ripartire il rischio derivante da eventuali pretese risarcitorie di terzi", facendone carico alla committente, senza valutare la diversa (e, alla luce del tenore letterale della clausola, senz'altro plausibile) soluzione ermeneutica per cui la committente aveva, in realtà, assunto solo l'onere (tra gli altri) di stipulare il contratto di assicurazione (per i danni arrecati ai terzi dall'appaltatrice) ma senza accollarsi l'obbligo, in caso d'inadempimento o (come accertato nel caso in esame) d'inesatto o incompleto adempimento, di tenere l'esecutrice indenne dal peso economico corrispondente al risarcimento dalla stessa dovuto ai terzi danneggiati. 8.1.
Con il. quinto motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2058 c.c. e 1 ss del Ric. 2017 n. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 d.P.R. n. 633/1972, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte di appello, nell'accogliere parzialmente l'appello incidentale proposto dagli attori originari, ha ritenuto che la somma dovuta a titolo di liquidazione del danno dovesse comprendere anche VIVA, essendo l'imposta stessa qualificabile come esborso comunque dovuto e necessario al ristoro del bene danneggiato, senza, tuttavia, considerare che il danno riconosciuto dal tribunale e confermato sul punto dalla stessa corte, costituisce un risarcimento per equivalente che, per sua natura, non è comprensivo dell'IVA. 8.2.
Ed infatti, ha rilevato la ricorrente, la corte d'appello non si è avveduta di aver liquidato un danno per equivalente e non in forma specifica, come risulta evidente considerando che la corte non ha riconosciuto un importo pari al costo degli interventi di riparazione ma ha determinato l'importo sulla base di criteri equitativi che tengono conto del valore dell'immobile prima del danno. 8.3. L'IVA, pertanto, non poteva essere applicata. 9.1. Il motivo è infondato. Questa Corte, invero, ha più volte affermato che: - il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (Cass. n. 9740 del 2002); - il risarcimento del danno si estende, pertanto, agli oneri accessori e conseguenziali per cui, se lo stesso è stato liquidato in base alle spese da affrontare per riparare il bene danneggiato, il risarcimento deve comprendere anche VIVA, pur se la riparazione non è ancora Ric. 2017 ri. 29722 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 avvenuta (Cass. n. 10023 del 1997; conf., Cass. n. 1688 del 2010), a meno che il danneggiato, in ragione dell'attività svolta, non abbia diritto alla detrazione o rimborso dell'IVA versata per tale riparazione (Cass. n. 22580 del 2022). 9.2.
La corte d'appello, pertanto, lì dove ha ritenuto che il risarcimento del danno patrimoniale dovuto dalle società convenute (determinato nella somma "necessaria per eseguire i consolidamenti strutturali prodromici alle successive riparazioni estetiche") non si limita al solo ristoro del danno diretto ma si estende anche a tutti gli oneri accessori e consequenziali e che la somma dovuta dalle stesse a tale titolo doveva, pertanto, comprendere anche VIVA, "essendo l'imposta stessa qualificabile come esborso comunque dovuto e necessario al ristoro del bene danneggiato", si è attenuta al • principio esposto e si sottrae, in definitiva, alle censure svolte, sul punto, dalla ricorrente.
10. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto nei limiti esposti e la sentenza impugnata, entro gli stessi limiti, per l'effetto cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Genova, che, in differente composizione, provvederà