Cassation court allows appeal due to appellate court's failure to declare process interrupted upon death of a party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appealed judgment void because the appellate court failed to declare the litigation interrupted after a party's death. The appellant argued that the lower court ignored a crucial fact regarding the death of one of the defendants, preventing a proper assessment of the case. The court ruled that the appellate court was legally obligated to interrupt the proceedings upon the death of a constituted party, rendering subsequent acts null and void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 300, comma 1, c.p.c.; Art. 303, c.p.c.: Upon the death of a party constituted in judgment before the expiration of the term, the appellate court must declare the interruption of the proceedings; failure to do so renders subsequent acts null.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
.F.: PCA CML 63E15 F158D), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Elisabetta Barbara Loisi e Antonina Costantino in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Roma viale Beato Angelico n. 101; - ricorrente - contro CULLURA’ MAURIZIO (C.F.: CLL MRZ 54B06 C347X) e CULLURA’ MARIA MADDALENA (CF: CLL MRA 51P55 C347B), rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale rilasciato su foglio separato allegato al controricorso, dall’Avv. Giuseppe Benvenga ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv.
Guido Orlando, in Roma, via Gregorio VII, n. 474; - controricorrenti - e BELLINVIA ANTONINO (CF: BLL NNN 53A03 A638S), QUATTROCCHI BELLINVIA CARMELA (CF: QTT CML 53D54 C347H), PACE FORTUNATO (CF: PCA FTN 59H18 F158W), QUATTROCCHI SALVATORE (CF: QTT SVT 48H28 C347P) e VAZZA QUATTROCCHI MARIA GIOVANNA (CF: VZZ MGV 54H50 A638B); R.G.N.25026/18 C.C. 13/10/2022 PROPRIETA’ -intimati - avverso la sentenza della Corte di appello di Messina n. 671/2017 (pubblicata il 16 giugno 2017), corretta con ordinanza adottata il 2 luglio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Consigliere relatore Aldo Carrato; letta la memoria depositata ai sensi dell’art. 380 - bis .1 c.p.c. dalla difesa del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione del settembre 1999, Cullurà Maurizio e Cullurà Maria Maddalena convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Pace Carmelo, Bellinvia Antonino, Pace Fortunato, Quattrocchi Salvatore, Quattrocchi Bellinvia Carmela e Vazza Quattrocchi Maria Giovanna, chiedendo che venisse dichiarata l’inefficacia dell’atto di vendita per notar Cutrupia del 24 settembre 1998, rep. 46210 Racc. 8320 (registrato a Milazzo il 6 ottobre 1998 al n. 1225), con il conseguente riconoscimento di essere proprietari esclusivi della particella n. 264 in contrada “Malasà Santa Croce” del Comune di Castroreale o, in subordine, di esserlo divenuti per usucapione, avendola posseduta ininterrottamente dal 16 febbraio 1948, data della morte della loro pro-zia.
Invocavano, altresì, la condanna alla restituzione della predetta particella con relativa trascrizione e volturazione, chiedendo, infine, anche la condanna, ai sensi dell’art. 2043 c.c., dei convenuti Pace al risarcimento dei danni arrecati al loro patrimonio. Si costituivano in giudizio, separatamente, da un lato Pace Carmelo e Pace Fortunato e, dall’altro lato, Bellinvia Antonino e Quattrocchi Carmela, i quali instavano per il rigetto delle pretese attoree. Rimanevano contumaci i convenuti Vazza Maria Giovanna e Quattrocchi Salvatore. In corso di causa veniva accolto il ricorso per reintegrazione nel possesso formulato dagli attori ma, all’esito della causa, l’adito Tribunale, con sentenza n. 207/2009, rigettava la domanda degli attori, revocando l’ordinanza possessoria adottata nel corso del giudizio.
2. Decidendo sull’appello proposto da Cullurà Maurizio e Cullurà Maria Maddalena e nella costituzione dei soli appellati Pace Carmelo, Pace Fortunato, Bellinvia Antonino e Quattrocchi Carmela, la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 671/17 (pubblicata il 16 giugno 2017), accoglieva, per quanto di ragione, il gravame, riformando la sentenza di primo grado. A fondamento dell’adottata pronuncia, l’indicata Corte ravvisava la nullità della sentenza di primo grado, emergendo una profonda contraddizione tra la motivazione e la decisione di rigetto delle domande, giacché questa risultava del tutto inspiegabile e non giustificata dalle premesse assunte dal Tribunale che, invece, logicamente e giuridicamente, avrebbero dovuto condurre, in modo obiettivo, all’accoglimento delle domande degli attori.
In particolare, la Corte messinese osservava che il Tribunale era pervenuto alla conclusione del rigetto della domanda di rivendica del fondo identificato con la p.lla 264 formulata dagli appellanti Cullurà, contraddicendo le stesse premesse legittimamente individuate, con cui aveva correttamente condiviso l’esito degli accertamenti eseguiti dal c.t.u., in base ai quali era rimasta acclarata la fondatezza di quanto sostenuto dagli appellanti. Infatti, dalle risultanze della relazione del c.t.u. era all’evidenza evincibile che la particella venduta con atto del 1950 da Cullurà Andrea e Calamuneri Francesca andava identificata con la particella 276, per cui, erroneamente, nel corpo del rogito, era stata indicata, al suo posto, la particella 264.
Di conseguenza, andava dichiarata inefficace la vendita per notar Cutrupia del 24 settembre 1998, rep. 46210 Racc. 8320.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, il solo Pace Marcello, resistito con controricorso da Cullurà Maurizio e Cullurà Maria Maddalena. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. La difesa del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, il ricorrente ha denunciato il vizio di omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, unitamente alla violazione dell’art. 300 c.p.c., per non aver la Corte di appello provveduto sulla richiesta di interruzione del giudizio ai sensi della citata norma, per effetto della sopravvenuta morte di Pace Fortunato, attestata dal suo (comune) procuratore nella comparsa conclusionale del 13 aprile 2017, con coeva istanza di interruzione.
2. Con la seconda censura, il ricorrente ha dedotto –ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. –l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, avendo la Corte d’Appello di Messina rigettato l’istanza probatoria di rinnovazione della c.t.u., formulata da esso Pace Carmelo nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello del 24 luglio 2010, precludendo, in tal modo, la possibilità di accertare e valutare l’erroneità delle conclusioni formulate dal c.t.u. nel giudizio di prime cure.
3. Con la terza ed ultima doglianza, il ricorrente ha prospettato –con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., dovendosi ritenere l’impugnata sentenza, come corretta con ordinanza del 4 maggio 2018 (depositata il 2 luglio 2018), illegittima, nella parte in cui, con la disposta correzione, aveva integrato la precedente motivazione provvedendo alla liquidazione delle spese del giudizio di primo grado e del procedimento possessorio in corso di causa, dovendosi, in proposito, denunciare tale omissione con l’esperimento dei mezzi ordinari di impugnazione.
4. Rileva il collegio che il primo motivo è fondato per le ragioni che seguono. Infatti, conformemente a quanto con esso dedotto ed a confutazione di quanto osservato dai controricorrenti, va rilevato che la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 23042/2009 e Cass. n. 14472/2017) è consolidata nel ritenere che - nel caso in cui l’evento della morte della parte costituita in giudizio sia dichiarata dal suo procuratore in comparsa conclusionale (fatto pacifico nel caso di specie, avuto riguardo al sopravvenuto decesso di Pace Fortunato, costituto in secondo grado come appellato) e prima, quindi, della scadenza dei termini assegnati ai sensi dell’art. 190 c.p.c.
–il giudice di appello è tenuto a dare atto dell’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 300, comma 1, c.p.c., con la necessità della sua riassunzione tempestiva, in virtù dell’art. 303 c.p.c., al fine di non incorrere nella declaratoria di estinzione. Pertanto, una volta intervenuta la suddetta dichiarazione nel corpo della comparsa conclusionale (scambiata con le controparti costituite), con la correlata manifestazione della volontà di ottenere l’interruzione del giudizio, quest’ultimo non avrebbe potuto essere proseguito, con la conseguenza chegli atti successivamente compiuti senza la dichiarazione dell'interruzione del processo, compresa la sentenza, sono da ritenersi nulli, da cui deriva la necessità della loro rinnovazione.
5. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, occorre pervenire all’accoglimento del primo motivo del ricorso (da cui deriva la declaratoria di assorbimento degli altri due), con la conseguente cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa dinanzi alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Messina, in diversa composizione. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 13 otto