Italian Supreme Court allows appeal against eviction order, ruling usucapion claim does not shift burden of proof to owner.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court partially allowed an appeal against a second-instance eviction order, quashing the judgment and remanding the case for a new trial. The appellants argued that the lower court erred in awarding damages without proving actual prejudice, while the respondent maintained that mere possession claims do not alter the owner's burden of proof. The court rejected the argument that a usucapion defense automatically reduces the evidentiary rigor required from the property owner, holding that the owner must still prove their title or prior possession.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2923 c.c.; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The invocation of usucapion as a defense does not inherently attenuate the burden of proof on the claimant, who must demonstrate their own right or that of their predecessors.
Parole chiave
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e: .DeLtù ORDINANZA sul ricorso 23182/2018 proposto da: SESSO FRANCESCO e MARSEGLIA MARIA, rappresentati e difesi dall'Avvocato GIOVANNI LACARIA per procura in calce al ricorso; - ricorrenti - contro VITETTI SALVATORE, rappresentato e difeso dall'Avvocato BERNMRDO MARASCO per procura in calce al controricorso; - con troricorrente - avverso la SENTENZA n. 1172/2017 della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, depositata il 21/6/2017; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell'adunanza in camera di consiglio del 13/10/2022.
FATTI DI CAUSA 1.1. Salvatore Vitetti ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Crotone, i coniugi Francesco Sesso e Maria Marseglia e, dopo aver dedotto che Francesco Sesso, in data 8/6/2005, si era aggiudicato, tramite vendita all'incanto, un immobile sito in Cirò Marina, censito nel NCEU, al f. 72, part. 252 sub. 4 e 5, e che, nel prendere possesso di tale immobile assieme alla moglie Maria Marseglia, aveva illegittimamente occupato una porzione dell'immobile confinante, composto da piano terra, primo piano e secondo piano e censito nel NCEU, al f. 72, part. 247 sub. 2, di proprietà dell'attore (per averlo ricevuto in donazione in forza di atto del 21/1/1993 dal padre Domenico che l'aveva, a sua volta, acquistato con atto del 26/1/1965); ha chiesto al tribunale di dichiarare quest'ultimo come l'unico legittimo proprietario di tale immobile e di condannare i convenuti, che lo possiedono senza alcun titolo, al rilascio immediato dello stesso, oltre al risarcimento del danno. 1.2.
Francesco Sessa e Maria Marseglia, dal loro canto, hanno contestato la fondatezza della domanda dell'attore, proponendo eccezione riconvenzionale di usucapione dell'immobile e, in via subordinata, domanda riconvenzionale diretta al rimborso per le migliorie apportate all'immobile. 1.3. Il tribunale, con sentenza depositata il 6/4/2011, ha rigettato le domande formulate dall'attore nonché la domanda di risarcimento danni spiegata dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. 2.1. Salvatore Vitetti, con atto notificato il 19/5/2011, ha proposto appello avverso tale sentenza. 2.2.
Francesco Sesso e Maria Marseglia hanno resistito all'appello, del quale hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità per omessa specificazione dei motivi ex art. 342 c.p.c., chiedendone in ogni caso il rigetto. 3.1. La corte d'appello, espletata una consulenza tecnica d'ufficio, ha, con la sentenza in epigrafe, accolto l'appello proposto da Salvatore Vitetti ed ha, quindi, condannato Francesco Sesso e Maria Marseglia al rilascio dell'immobile censito nel NCEU, f. 72, part. 252 sub. 2, oltre che al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite.
Ric. 2018 n. 23182 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 3.2. La corte d'appello, in particolare, ha innanzitutto dichiarato infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. sul rilievo che, in realtà, l'appellante aveva rispettato i requisiti previsti dalla predetta norma individuando i passaggi motivazionali errati e precisando le circostanze dalle quali deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione. 3.3. La corte, poi, dopo aver affermato l'infondatezza del motivo di appello relativo alla nullità della sentenza appellata per mancata concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ha ritenuto che l'appello era fondato ritenendo condivisibili le risultanze emerse dalla consulenza tecnica d'ufficio. 3.4.
La relazione del consulente, infatti, ha osservato la corte, dimostra che i coniugi Francesco Sesso e Maria Marseglia "hanno operato lo sconfinamento, annettendo all'immobile acquistato alla vendita di pubblico incanto ... (particella 252 su(b) 8, già sub 4 e 5) l'immobile confinante, censito in catasto con la particella 247 sub. 2, in testa a Vitetti Salvatore". 3.5. La corte, inoltre, stante la modesta dimensione del bene occupato (mq 28) e della sua rendita catastale (pari adC. 33,26), ha ritenuto che lo stesso poteva essere presumibilmente utilizzato come magazzino ed ha, quindi, liquidato, in via equitativa, il danno conseguente all'occupazione sine titulo da parte dei convenuti nella somma di C. 600,00 annui (pari ad C. 50,00 mensili), con decorrenza dalla domanda fino al rilascio, oltre agli interessi legali 4.1.
Francesco Sesso e Maria Marseglia, con ricorso notificato in data 27/7/2018, hanno chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente non notificata. Ric. 2018 n. 23182 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 4.2. Salvatore Vitetti ha resistito con controricorso notificato il 4/10/2018. RAGIONI DELLA DECISIONE 5.1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto l'infondatezza dell'eccezione d'inammissibilità dell'appello che gli appellati avevano sollevato nella comparsa di costituzione in appello senza, tuttavia, considerare che: - la sentenza resa dal tribunale aveva espressamente statuito che "per quanto riguarda la quaestio della proprietà dell'immobile censito in catasto al foglio 72 p.11a 247 - sub 2 - nessuna prova ha fornito parte attrice sul punto essendosi limitata ad asserire che il titolo di proprietà le deriverebbe dall'atto di donazione del 21.01.1993 ... il rogito notarile di donazione in questione è stato allegato al fascicolo dei convenuti, e, per come risulta da tale atto, esso riguarda unicamente un terreno di 28 mq; ne consegue che quanto asserito dall'attore circa la proprietà dell'immobile composto da piano terra, primo e secondo piano (appunto oggetto del presente giudizio) è rimasto del tutto sfornito dell'indispensabile supporto probatorio"; - nessun specifico motivo d'appello risulta essere stato formulato sul punto nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado. 5.2.
L'appellante, quindi, hanno osservato i ricorrenti, non avendo contrastato in modo specifico le ragioni addotte dal tribunale, come sopra riportate, non ha rispettato l'onere di specificazione dei motivi d'appello, con la conseguenza che l'impugnazione proposta era inammissibile. 5.3. Il motivo è inammissibile. L'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al Ric. 2018 n. 23182 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone, in effetti, l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, con la conseguenza che, ove il ricorrente censuri la statuizione d'inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto d'appello (Cass. n. 24048 del 2021;
Cass. n. 22880 del 2017). Il ricorrente, in particolare (specie a fronte di un espresso giudizio di ammissibilità dell'appello da parte della sentenza impugnata in ragione proprio della ritenuta specificità dei relativi motivi), ove denunci la violazione e la falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., in conseguenza della mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, ha l'onere (rimasto, nel caso in esame, del tutto inadempiuto) di riportare nel ricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte (Cass. n. 29495 del 2020). 5.4.
Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello, riformando la statuizione del tribunale, ha accertato la proprietà, in capo al Vitetti, dell'immobile censito nel NCEU, al f. 72 p.11a 247, sub 2, Ric. 2018 n. 23182 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 senza, tuttavia, considerare che l'attore che agisce in rivendicazione deve provare la sussistenza dell'asserito dominio sulla cosa rivendicata risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario e che tale principio non subisce alcuna attenuazione posto che gli appellati non hanno sollevato, nel giudizio d'appello, alcuna domanda e/o eccezione di usucapione. 5.5.
Salvatore Vitetti, infatti, hanno osservato i ricorrenti, non ha dimostrato alcun acquisto a titolo originario dell'immobile, avendo, piuttosto, dedotto di essere proprietario dello stesso, composto da piano terra, primo e secondo piano, esclusivamente in forza della donazione ricevuta da Domenico Vitetti, e cioè il padre, con atto notarile del 21/1/1993, che, peraltro, riguarda unicamente un vano terreno di mq. 28. 5.6. Né, hanno aggiunto i ricorrenti, la prova della proprietà può essere fornita con i certificati catastali né con le risultanze, peraltro errate, della consulenza tecnica d'ufficio, in quanto affetta, come dedotto nelle osservazioni critiche presentata, da nullità insanabile. 6.1.
Il motivo è fondato. 6.2. La corte d'appello, infatti, si è limitata ad affermare che, come emerge dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, i coniugi Francesco Sesso e Maria Marseglia "hanno operato lo sconfinamento, annettendo all'immobile acquistato alla vendita di pubblico incanto ... (particella 252 su(b) 8, già sub 4 e 5) l'immobile confinante, censito in catasto con la particella 247 sub. 2, in testa a Vitetti Salvatore". 6.3. Questa Corte, però, ha rilevato, anche di recente, che: - "nel giudizio di revindica l'attore deve provare di essere divenuto proprietario della cosa rivendicata risalendo anche attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo Ric. 2018 n. 23182 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 originario o dimostrando che l'attore stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo"; - "all'attore, perciò, non basta esibire un titolo di acquisto derivativo, perché un tale titolo non prova con certezza che egli è divenuto proprietario del bene: egli potrebbe avere acquistato dal non proprietario"; - il rivendicante, quindi, "per assolvere l'onere probatorio gravante a suo carico, deve dimostrare ... o che egli è fornito di un valido titolo derivativo proveniente, direttamente o tramite i suoi autori, da un soggetto cui possa attribuirsi la qualità di dominus nel senso precisato, di legittimo titolare della proprietà del bene in contestazione, per averlo acquistato a titolo originario; ... o che egli stesso possa vantare un acquisto a titolo originario, per avere posseduto il bene per il tempo necessario all'usucapione", potendo a tal fine "eventualmente sommare il proprio possesso al possesso dei precedenti danti causa" (Cass. n. 28865 del 2021, in motiv.;
Cass. n. 21940 del 2018, Cass. n. 1210 del 2017; Cass. n. 25643 del 2014). 6.4. Il rigore probatorio rimane, peraltro, attenuato solo nel caso in cui il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. 6.5. Viceversa, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui dies a quo sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si Ric. 2018 n. 23182 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore. 7.1.
Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, infatti, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, pertanto, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo (Cass.n. 28865 del 2021). 7.2.
Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2056, 1223, 1226, 2697 e 2727 c.c., in riferimento all'art. 360 n. 3 c.p.c. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul fatto discusso e decisivo, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha riconosciuto a favore di Salvatore Vitetti il diritto ad ottenere il risarcimento dei danni senza, tuttavia, considerare che lo stesso non aveva allegato né dimostrato, nel corso del giudizio, di aver subito un pregiudizio e che il danno derivante dall'occupazione sine titulo di un immobile non può essere considerato sussistente in re ipsa. 7.3.
Il motivo è assorbito 8. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo - esame, alla corte d'appello di Catanzaro che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente Ric. 2018 n. 23182 Sez. 2, CC del 13 ottobre 2022 giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il terzo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'a