Cassation court dismisses appeal due to procedural delay in filing the cassation petition within the statutory time limit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed Anna Maria Bardari's appeal against the Second Instance Court's rejection of her warranty claim against FICAR and Renault Italia. The appellant argued that the vehicle had defects from the start, but the lower courts ruled she refused necessary repairs, preventing contract resolution. The Supreme Court rejected the appeal because the cassation petition was filed late, as the appellant failed to prove timely electronic filing despite claiming system errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 166 c.p.c.: The cassation appeal is inadmissible if the petition is not filed within the statutory time limit, and the burden of proof for timely electronic filing rests entirely on the appellant.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA Sul ricorso iscritto al n. 21672/2021 R.G. proposto da BARDARI ANNA MARIA, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al ricorso dagli Avv.ti Alessandro Restuccia e Claudia Mirabito ed elettivamente domiciliata all'indirrzzo PEC del primo difensore iscritto nel REGINDE; - ricorrente - contro FILCAR s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta pro'cura speciale in calce al controricorso dagli Avv.ti Salvatore Costantino Belvedere del foro di Locri e Andrea Codispoti del foro di Reggio Calabria, e ed elettivamente domiciliata agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE; - controricorrente - contro RENAULT ITALIA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura speciale del 03.05.2021 in atti dall'Avv.to Giuseppe Manna ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; - controrigorrente - Avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 1675/2020, [pubblicata] il 21 ottobre 2020 e notificata in data 18 febbraio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'8 luglio 2022 dal Consigliere Milena alaschi. PREMESSO IN FATTO - con atto di citazione notificato il 2 dicembre 2009 Annamaria Bardari evocava, dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia, la FICAR s.r.l. e la RENAULT s.p.a., premettendo di aver acquistato in data 11.05.2007 dalla concessionaria Renault FICAR s.r.l. una Megane Scenic Privilege 1.9 dci e che fina dai primi giorni l'automobile presentava delle anomalie riguardanti il motore, in particolare un'eccessiva rumoosità e strappi in partenza, soprattutto in salita, per cui si configurava un difetto di conformità, difetto di cui aveva tempestivamente reso edotta la concessionaria, che effettuava una serie di interventi non risolutivi, e per l'effetto - lamentando la difformità fra il bene promesso e quello venduto - chiedeva la condapna delle società convenute in solido alla sostituzione del veicolo o in subordine, un'adeguata riduzione del prezzo di vendita o la risoluzione del contratto di acquisto e il risarcimento dei danni non patrimoniali; - instaurato il contraddittorio, il giudice adito, nella resistenza delle convenute, rigettava la doman‘ia attorea per non avere l'acquirente consentito la definitiva riparazione dell'autovettura, inaccoglibile la istanza perché non rientrante in alcuno dei rimedi di cui all'art. 130 del Codice di consumo; - sul gravame interposto dalla medesima Bardari, la Corte d'appello di Catanzaro, nella re,pistenza della Renault Italia, rimasta intimata la Filcar s.r.I., con sentenza n. 1675/2020, respingeva l'appello e regolava le spese secondo soccombenza.
Più esattamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale osservava che, p4r essendosi l'alienante Filcar s.r.I.- unico contraddittore dell'acquirente - prodigata per l'eliminazione dei vizi lamentati dalla Bardari - a suo dire - manifestatisi sin dal momento dell'acquisto (seppure il primo intervento era stato chiesto ed era avvenuto in data 16.11.2007, il secondo in data 11.07.2008 èd il terzo in data 15.09.2008), si trattava di vizio che comunque non aveva impedito l'uso del veicolo (oltre ad avere ricevuto dalla venditrice un'auto di cortesia per il tempo in cui era stato necessario il ricovero in officina del veicolo per effettuare gli interventi meccanici di riparazione); inoltre, l'acquirente? aveva rifiutato di portare l'autovettura presso l'officina della Filcar per consentirle di effettuare la riparazione definitiva del bene, manifestata dalla venditrice la volontà di risolvere il problema dopo avere ricevuto adeguate indicazioni dalla casa madre (Renault francese).
Elementi di giudizio che comportavano il rietto della domanda per non avere l'attrice giustificato il suo rifiuto di consentire alla Filcar di eseguire i lavori per l'eliminazione dei vizi; - avverso la sentenza n. 1675/2020, la Bardari ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di cinque motivi, resistito con separati controricorsi dalla FILCAR s.r.l. e dalla RENAULT Italia s.p.a. Considerato in diritto: - dalla documentazione di cancelleria allegata agli atti risulta che la sola parte controricorrente Fircar ha proceduto al deposito del controricorso, curandone l'iscrizione, ragione per la quale è stata fissata adunanza camerale per il giorno 8 luglio 2022; - in data 19.07.2022 la parte ricorrente ha depositato istanza di inserimento del ricorso nel PCT asstmendo di avere regolarmente depositato ed iscritto a ruolo il proprio atto in data 18.05.2021 tramite processo telematico all'indirizzo telematico a quella data provvisorio cassazione@civile.ptel.giustiziacertit, che aveva generato il numero identificatificativo 8F2C7AD3.03B663nE.80E4A1CC.FDFA002.posta-certificata@legalmaiLit, così dimostrando le avvenute consegna e accettazione degli atti da parte del sistema.
Chiedeva, pertanto, di provvedere alla fissazione di una nuova udienza; - l'istanza - dopo interlocuzione con il Presidente titolare di cui alla nota del 29.09.2022 - veniva inviata, in data 04.10.2022, al Direttore del CED per procedere all'inserimento informatico del ricorso nel sistema telematico e al Direttore della Cancelleria Centrale Civile per annotare la iscrizione a ruolo dello stesso; - in esito a quest'ultima richiesta il Direttore del CED formulava istanza, il 06.10.2022, al Direttore Generale della Diregione Generale S.I.A. del Ministero della giustizia di "file di log e atti allegati - PEC cassazione©civile.ptel.giustiziacert.it ", per il recupero degli atti depositati relativamente al procedimento R.G. n. 21672/2021 chiedendo la certificazione relativa ai file di log e l'estrazione dei file allegati al messaggio alla casella PEC in data 18.05.2021 dal mittente alessandro.restuccia@avvocativibo.legalmail.it ; - il Collegio veniva riconvocato in data 03.11.2022 per le determinazioni del caso alla luce della procedura attivata; - non essendo a quest'ultima data pervenuta alcuna risposta dalla Direzione Generale del Ministero
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo in attesa delle determinazioni ministeriali, fatto salvo ogni ulteriore provvedimento. Si comunichi alle parti. Così d