Italian Court of Cassation quashes appellate judgment for mixing separate inheritance estates in division proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Bari Court of Appeal's judgment, which ordered a joint division of two distinct inheritance estates. The appellate court erred by including the mother's estate assets when quantifying shares for the father's estate, despite the heirs' explicit opposition to merging the two successions. Consequently, the case was remanded to the appellate court to divide only the father's estate separately.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 709 c.c.; Art. 710 c.c.: The court cannot quantify shares in one inheritance estate by including assets from a separate, distinct inheritance estate when the heirs have expressly opposed the merger of the two successions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
nte C"\)o,v,_ ORDINANZA sul ricorso 25315-2017 proposto da: DIBITONTO ISABELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Ruggiero Bollino, con domicilio eletto in Roma, Piazza Ragusa n. 60; - ricorrente - contro PORRECA EMANUELLA, DIBITONTO MARIA TERESA e DIBITONTO FRANCESCO, nella qualità di eredi di DIBITONTO RICCARDO, rappresentati e difesi dall'Avv. Luigi Carpagnano ed elettivamente domiciliati in Roma, Viale Pasteur n. 241; - controricorrenti- contro DIBITONTO SAVINA e CORVASCE FRANCESCO PAOLO in proprio e nella qualità di procuratore speciale di DIBITONTO SAVINA, rappresentati e difesi dall'Avv.
Giovanni Franzese, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Renato Macro in Roma, Viale Mazzini n. 6; -ricorrenti incidentali- AMATI VINCENZA, erede di DIBITONTO LEONARDO (deceduto il 13/05/2003), a sua volta erede di DIBITONTO FRANCESCO (deceduto il 10/07/1992) e DIBITONTO MARIA TERESA (deceduta il 26/09/2001); DIBITONTO GAETANO, anche lui erede di DIBITONTO FRANCESCO e DIBITONTO MARIA TERESA - intimati - sul ricorso 29707-2017 proposto da: DIBITONTO SAVINA e CORVASCE FRANCESCO PAOLO in proprio e nella qualità di procuratore speciale di DIBITONTO SAVINA, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini n. 6, presso lo studio dell'Avv.
Renato Macro, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Franzese; - ricorrenti - contro PORRECA EMANUELLA, DIBITONTO MARIA TERESA e DIBITONTO FRANCESCO, nella qualità di eredi di DIBITONTO RICCARDO, rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Carpagnano ed elettivamente domiciliati in Roma, Viale Pasteur n. 241; - controricorrenti- DIBITONTO ISABELLA, rappresentata e difesa dall'Avv. Ruggiero Bollino, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Ragusa n. 60 -ricorrente incidentale- AMATI VINCENZA, erede di DIBITONTO LEONARDO (deceduto il 13/05/2003), a sua volta erede di DIBITONTO FRANCESCO (deceduto il 10/07/1992) e DIBITONTO MARIA TERESA (deceduta il 26/09/2001);DIBITONTO GAETANO, anche lui erede di DIBITONTO FRANCESCO e DIBITONTO MARIA TERESA - intimati - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari n. 956/2017, depositata il 10 agosto 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis.
PREMESSO CHE 1. Isabella Dibitonto ha proposto ricorso (notificato il 27/10/2017, RG n. 25315/2017) avverso la sentenza 10 agosto 2017 n. 956 della Corte d'appello di Bari che, in parziale accoglimento dell'appello principale degli eredi di Riccardo Dibitonto, ha disposto a titolo di conguaglio il pagamento a carico di Isabella Dibitonto, Savina Dibitonto e Vincenza Amati, in solido tra loro, della somma di euro 1.490.804 agli eredi di Riccardo Dibitonto e altrettanto a Gaetano Dibitonto. Il Tribunale di Trani, con sentenza n. 321/2011, aveva dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria di Francesco Dibitonto che aveva lasciato quali eredi la moglie (poi deceduta nel corso del giudizio di primo grado) e i cinque figli Riccardo, Savina, Gaetano, Isabella e Leonardo Dibitonto (quest'ultimo deceduto durante il giudizio primo grado, con successione della moglie Vincenza Amati, sua unica erede); ritenuta l'indivisibilità dei beni, il Tribunale aveva attribuito a Isabella, Savina e Vincenza Dibitonto tutti gli immobili e stabilito un conguaglio a favore di Riccardo e Gaetano Dibitonto.
Savina Dibitonto e Francesco Paolo Corvasce hanno proposto ricorso incidentale.Controricorso è stato proposto da Emanuella Porreca, Maria Teresa Dibitonto e Francesco Dibitonto, quali eredi di Riccardo Dibitonto. Gli intimati Vincenza Amati e Gaetano Dibitonto non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente principale, dalla ricorrente incidentale e dai controricorrenti.
2. Savina Dibitonto e Francesco Paolo Corvasce hanno proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza 10 agosto 2017 n. 956 della Corte d'appello di Bari. Ha resistito con controricorso Isabella Dibitonto, che ha fatto valere ricorso incidentale. Controricorso è stato proposto da Emanuella Porreca, Maria Teresa Dibitonto e Francesco Dibitonto, quali eredi di Riccardo Dibitonto. Gli intimati Vincenza Amati e Gaetano Dibitonto non hanno proposto difese. Memoria è stata depositata dalla ricorrente principale, dalla ricorrente incidentale e dai controricorrenti. CONSIDERATO CHE 1. Si dispone, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione del procedimento n. 29707/2017 al procedimento n. 25315/2017, previamente instaurato avverso la sentenza impugnata, trattandosi di impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza, che debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo.
2. I controricorrenti hanno eccepito la inesistenza della notificazione del ricorso essendo stata effettuata all'avvocato Domenico Carpagnano, invece che all'avvocato Luigi Carpagnano, loro difensore, con conseguente inammissibilità del ricorso incidentale che la stessa Isabella Dibitonto ha proposto nel procedimento n. 29707/2017, avendo la notificazione del primo ricorso determinato la consumazione del diritto di impugnazione. L'eccezione non può essere accolta. La notificazione è stata sì effettuata all'avvocato Domenico Carpagnano invece che all'avvocato Luigi Carpagnano, ma presso via Napoli 241, Bari, ove l'avvocato Luigi Carpagnano era elettivamente domiciliato in secondo grado (così come risulta dall'intestazione della sentenza impugnata), e il vizio, in ogni caso, non determinerebbe l'inesistenza, ma la semplice nullità della notificazione, sanata con la costituzione dei controricorrenti (cfr. Cass 6164/2020).
3. Fondata è invece l'eccezione di consumazione del diritto di impugnazione da parte dei ricorrenti principali Savina Dibitonto, Francesco Paolo Corvasce e della ricorrente incidentale Isabella Dibitonto nel procedimento n. 29707/2017. Come hanno precisato le sezioni unite di questa Corte, "la parte rimasta in tutto o in parte soccombente nell'esercitare il potere di impugnazione consuma la facoltà di critica della decisione che la pregiudica, non potendo in prosieguo proporre altri motivi o ripetere, specificare o precisare quelli già dedotti" (Cass., sez. un., n. 6691/2020).
Nel caso in esame Savina Dibitonto e Francesco Paolo Corvasce, da un lato, e Isabella Dibitonto, dall'altro lato, hanno ripetuto nel procedimento successivamente instaurato i medesimi motivi già fatti valere nel primo procedimento. Il ricorso principale di Savina Dibitonto e Francesco Paolo Corvasce, nonchè quello incidentale di Isabella Dibitonto, fatti valere nel procedimento n. 29707/2017, vanno pertanto dichiarati inammissibili.4. Passando all'esame dei ricorsi del procedimento n. 25315/2017, il ricorso principale di Isabella Dibitonto è articolato in due motivi. - Il primo motivo lamenta violazione dell'art. 720 c.c., omesso e contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio, quale è il valore e la consistenza dell'asse ereditario derivante dalla successione legittima di Francesco Dibitonto, nonché dei conguagli in danaro attribuiti ai coeredi non assegnatari: la sentenza di primo grado aveva correttamente circoscritto l'oggetto del processo alla massa ereditaria di Francesco Dibitonto, comprendendo la quota pari ad un terzo spettante alla moglie Maria Teresa Dibitonto convenuta in giudizio e deceduta in corso di causa, il Tribunale aveva precisato che la divisione non poteva riguardare il 50% dei beni acquistati da Maria Teresa, in quanto facenti parte di un compendio ereditario distinto e autonomo.
Il consulente tecnico, nominato in secondo grado, si è invece lasciato "affascinare" dall'opportunità di riunire i due compendi ereditari dando una stima dell'intera proprietà, stima che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto applicabile ai fatti di causa. - Il secondo motivo lamenta omesso e contraddittorio esame circa un fatto decisivo per il giudizio, ossia il presupposto di edificabilità dei suoli oggetto di causa: il consulente tecnico d'ufficio nominato in secondo grado ha ritenuto i suoli oggetto di causa completamente edificabili, senza considerare la contrarietà dell'ufficio tecnico del comune di Barletta rispetto a tale edificabilità.
5. Il ricorso incidentale Savina Dibitonto e Francesco Paolo Corvasce è a sua volta articolato in due motivi, che pur richiamando diversi parametri dell'art. 360 c.p.c. ripropongono nella sostanza le medesime questioni fatte valere con il ricorso principale. - Il primo motivo contesta la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c. (ultra o extrapetizione): la Corte d'appello non ha considerato che nella relazione del consulente tecnico d'ufficio era stata compresa non solo la quota dei beni derivanti a Maria Teresa Dibitonto dalla successione del marito, ma anche i suoi beni personali, cosicché la Corte d'appello ha proceduto di fatto allo scioglimento della comunione ereditaria dei beni personali della madre. - Il secondo motivo fa valere violazione degli artt. 720, 726, 728 c.c.: i conguagli in denaro, oltre ad essere stati rapportati alle due successioni, non hanno considerato l'attuale inedificabilità dei suoli, come risulta dal relativo certificato di destinazione urbanistica.
6. I motivi sono fondati. La sentenza impugnata ha disposto, a titolo di conguaglio, il pagamento a carico di Isabella Dibitonto, Savina Dibitonto e Vincenza Amati della somma di euro 1.490,804 in favore dei controricorrenti e della medesima somma in favore di Gaetano Dibitonto, basandosi sui risultati raggiunti dal consulente tecnico nominato nel giudizio di secondo grado e sulla quantificazione complessiva operata, con attribuzione del valore di euro 1.490.804 a ciascuna quota dei coeredi. In tal modo, il giudice d'appello non ha considerato che il consulente tecnico (v. la consulenza tecnica depositata nell'agosto 2013 e i supplementi del settembre e novembre 2016) ha dapprima descritto e stimato l'asse ereditario di Francesco Dibitonto (i beni sono stati stimati in euro 2.693.832,68) e a tale importo ha aggiunto i beni del compendio della moglie, arrivando così a stimare il compendio in euro 7.454.020.
Già il Tribunale in primo grado (v. pag. 7 della pronuncia) aveva sottolineato che non vi era stato consenso espresso da parte di tutti i condividenti per addivenire a un'unica divisione delle due successioni del padre e della madre e che, anzi, Riccardo e Gaetano Dibitonto si erano, in udienza, espressamente opposti alla divisione dei beni della madre. Il profilo è stato ribadito dalla Corte d'appello (v. pag. 8 della sentenza impugnata), che ha sottolineato la mancata accettazione del contraddittorio da parte di Riccardo Dibitonto sulla domanda di divisione della successione della madre.
Accertato che oggetto del giudizio di divisione erano unicamente i beni di Francesco Dibitonto, la Corte d'appello non poteva quantificare le quote spettanti a ciascuno dei cinque eredi comprendendo i beni della madre.
7. L'accoglimento dei primi due motivi comporta l'assorbimento dei secondi motivi di ricorso, aventi ad oggetto la contestazione della quantificazione del conguaglio sotto il profilo della edificabilità dei terreni presenti nella massa ereditaria.
8. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione ai motivi accolti e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Bari che dovrà provvedere alla divisione della sola successione di Francesco Dibitonto. Il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
9. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale del procedimento n. 29707/2017, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello T previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione del procedimento n. 29707/2017 con il procedimento n. 25315/2017; dichiara l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale del procedimento n. 29707/2017; in relazione al procedimento n. 25315/2017 accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo motivo di entrambi; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale del procedimento n. 29707/2017, di un ulteriore importo a titolo di contributo unif