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Ordinanza — n. 32723/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific procedural act citations in the petition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 32723/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the petitioner failed to cite specific procedural acts supporting their arguments. The lower court had ruled in favor of the buyer regarding hidden defects, but the appellant's petition lacked the required detailed references to process documents. The court held that without these specific citations, the appeal could not be examined under the principle of self-sufficiency.

Regesto Legislator

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Art. 366, para. 1, no. 6 c.p.c.; In cassation appeals, the petitioner must specifically cite and transcribe the procedural acts relied upon, identifying them by their sequence in the case file to ensure the court can examine the grounds for the complaint.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural act citation self-sufficiency principle hidden defects warranty solidary liability garanzia di locazione non pagata notifica tardiva dei difetti violazione di domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 366, para. 1, no. 6 c.p.c.
In argomento, va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n.
Art. 1490 et seq. c.c.
L'attore invocava dunque la condanna della sua dante causa alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno, ex art. 1490 e ss.
Art. 1669 c.c.
cc., per i vizi della cosa venduta riscontrati, e di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. Si costituiva Monaco Michelina, resistendo alla domanda ed eccependo la decadenza dalla garanzia per vizi, ex art.
Art. 13, para. 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.
art. 1669 c.c
cc., per i vizi della cosa venduta riscontrati, e di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 1669 c.c.
art. 1495 c.c
Si costituiva Monaco Michelina, resistendo alla domanda ed eccependo la decadenza dalla garanzia per vizi, ex art. 1495 c.c., per tardività della denuncia dei vizi rispetto al termine di otto giorni dalla loro scoperta, nonchè l’inoperatività della diversa garanzia ex art.
art. 132 c.p
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art.
art. 116 c.p
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli art. 116 c.p.c., 1669, 2697, 2729 e 2735 c.c., in relazione all’art.
art. 112 c.p
Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli art. 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015
Cass. Sez. 6, Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017
Cass. Sez. L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014
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Testo completo

onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1005-2018 proposto da: MONACO MICHELINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA n. 4, presso lo studio dell'avv. ANTONIO CONTE, rappresentata e difesa dall'avv. FRANCO MARCOLINI -ricorrente - contro QUATTROCOLO GIANRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. CARO n. 62, presso lo studio dell'avv. SIMONE CICCOTTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. MASSIMO BATTAZZA -controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro MONACO ANGELINA, TAGLIABOSCHI LORENZO, BERNI FABIO, CIRULLI GIULIO PRIMO e FIORENTINI AGOSTINA -intimati - avverso la sentenza n. 2725/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/10/2022 dal Consigliere Dott.

STEFANO OLIVA FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 29.5.2003 Quattrocolo Gianluca evocava in giudizio Monaco Michelina, Monaco Angelina, Tagliaboschi Lorenzo, Cirulli Giulio, Berni Fabio e Par Costruzioni Edili di Ciccioni Pio C. Snc dinanzi il Tribunale di Rimini, deducendo di aver acquistato da Monaco Michelina, giusta atto del 28.11.2001, un immobile sito in territorio del comune di San Clemente (RN), edificato nel 1992 da Par Costruzioni Edili di Ciccioni Pio C. Snc. L’attore esponeva di aver riscontrato, nel mese diluglio 2002, l’esistenza di infiltrazioni nel piano scantinato, e di aver attivato, con ricorso depositato il 9.8.2002 e notificato il successivo 22.8.2002, una procedura di accertamento tecnico preventivo, all’esito della quale il C.T.U. aveva dichiarato di non poter stabilire le condizioni originarie del bene, poiché il Quattrocolo aveva demolito i muri divisori interni e sostituito la pavimentazione preesistente.

L'attore invocava dunque la condanna della sua dante causa alla riduzione del prezzo ed al risarcimento del danno, ex art. 1490 e ss. cc., per i vizi della cosa venduta riscontrati, e di tutti i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del danno ex art. 1669 c.c. Si costituiva Monaco Michelina, resistendo alla domanda ed eccependo la decadenza dalla garanzia per vizi, ex art. 1495 c.c., per tardività della denuncia dei vizi rispetto al termine di otto giorni dalla loro scoperta, nonchè l’inoperatività della diversa garanzia ex art. 1669 c.c. per intervenuto decorso del decennio dall’ultimazione delle opera, risalente al mese di aprile del 1992.

Si costituivano Monaco Angelina e Tagliaboschi Lorenzo eccependo il loro difetto di legittimazione passiva e resistendo, nel merito, alla domanda. Rimanevano invece contumaci gli altri convenuti. Con sentenza n. 46/2011 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando i convenuti, in solido tra loro, al pagamento della somma di € 82.090, oltre interessi e rivalutazione dal 27.7.2002 al saldo, in favore dell’attore. Interponeva appello avverso detta decisione Monaco Michelina. Si costituivano in seconde cure Monaco Angelina, Tagliaboschi Lorenzo, Cirulli Giulio e Berni Fabio, aderendo ai motivi di appello.

Si costituiva altresì l’originario attore, resistendo al gravame. Rimaneva invece contumace, anche in secondo grado, l’impresa appaltatrice. Con la sentenza impugnata, n. 2725/2017, la Corte di Appello di Bologna rigettava l’impugnazione. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione Monaco Michelina, affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso Quattrocolo Gianrico, spiegando ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo. Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, la ricorrente principale denuncia la violazione dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per l’ irriducibile contrasto logico della motivazione della sentenza impugnata. Ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello avrebbe dapprima affermato che le prove testimoniali non ammesse dal Tribunale erano superflue alla luce del contenuto della documentazione proveniente dal Comune di San Clemente, nella quale proprietaria e tecnico avevano dichiarato che le opere di edificazioni del fabbricato erano ultimate nel 1994, e poi ritenuto inutilizzabile detta documentazione.

Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione degli art. 116 c.p.c., 1669, 2697, 2729 e 2735 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe travisato il contenuto del certificato di collaudo, nel quale si dichiarava che le opere strutturali erano state ultimate nel febbraio 1992, ed avrebbe erroneamente affermato che le opere di completamento non potevano esser state ultimate già ad aprile 1992. Inoltre, la Corte distrettuale avrebbe erroneamente attribuito valenza probatoria alle risultanze catastali, ai fini dell’individuazione del dies a quo in relazione alla decorrenza della prescrizione dell’azione ex art. 1669 c.c. Le due censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili, sia perché non assistite dal richiesto grado di specificità, sia perché in realtà attinenti alla valutazione di merito operata dalla Corte di Appello.

Quest’ultima ha infatti affermato che, ai fini dell’individuazione del dies a quo per il calcolo della prescrizione decennale dell’azione ex art. 1669 c.c., si deve fare riferimento alla data di ultimazione delle opere; ed ha ritenuto che, trattandosi di costruzione di una villetta bifamiliare le cui strutture erano state ultimate a febbraio 1992, non fosse credibile l’ultimazione delle opere a distanza di poche settimane da tale data. La Corte distrettuale ha poi aggiunto che la data di ultimazione delle opere non era stata provata da parte ricorrente, e che, in ogni caso, le prove testimoniali richieste, e non ammesse in prime cure, non avrebbero potuto superare le risultanze della dichiarazione di ultimazione lavori, che indicava la data del 26.9.1994.

A tale affermazione, in sè sufficiente a fondare il rigetto della domanda, il giudice di merito ha aggiunto che, anche a voler ammettere l’inutilizzabilità della dichiarazione di ultimazione lavori, “… l’epoca infradecennale di completamento dell’immobile emerge anche da altra documentazione, è infatti contenuta nel certificato di accatastamento e detto documento risulta prodotto a corredo del ricorso per ATP, il cui fascicolo è stato tempestivamente prodotto ed acquisito agli atti del giudizio di merito” (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata).

L'articolata argomentazione tiene conto di tutte le risultanze processuali, e dunque non è fondata esclusivamente sulla valutazione delle risultanze catastali, come dedotto da parte ricorrente nel secondo motivo di censura; nè appare affetta da contrasto logico irriducibile, come lamentato con la prima doglianza, poiché la Corte di Appello ha ravvisato la prova della tempestività dell’azione ex art. 1669 c.c. non soltanto sulla base della certificazione di ultimazione lavori, ma da un complesso di circostanze (in particolare, il fatto che le strutture fossero state ultimate a febbraio 1992, la non credibilità che i lavori potessero esser stati ultimati in poche settimane da tale momento e la data risultante dalla dichiarazione di accatastamento dell’immobile) a fronte delle quali l’odierna ricorrente non aveva fornito prova certa del momento di effettiva ultimazione dei lavori.

Affermazione, quest’ultima, che non risulta neppure attinta in modo specifico dalle due doglianze inesame. Inoltre, la ricorrente non riporta il contenuto delle richieste di prova orale che erano state articolate in prime cure e ritenute inammissibili dal Tribunale, e dunque non consente al collegio la verifica della decisività del vizio di irriducibile contrasto logico della motivazione denunciato. In argomento, va ribadito che “In tema di ricorso per cassazione, ai fini del rituale adempimento dell'onere, imposto al ricorrente dall'art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c., di indicare specificamente nel ricorso anche gli atti processuali su cui si fonda e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza, si provveda anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame” (Cass.

Sez. 3 , Sentenzan. 8569 del 09/04/2013 , Rv. 625839; conf. Cass. Sez. 5 , Sentenzan. 14784 del 15/07/2015 Rv. 636120; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 Rv. 645334; Cass. Sez.L, Sentenza n. 4980 del 04/03/2014, Rv. 630291). Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione o falsa applicazione degli art. 112 c.p.c. e 1490 e ss. c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione di tardività della domanda di riduzione del prezzo di vendita.

La censura è inammissibile, alla luce dell’inammissibilità dei primi due motivi. Una volta confermata, infatti, la statuizione di responsabilità solidale di tutti gli originari convenuti ex art. 1669 c.c. contenuta nella sentenza impugnata (in relazione alla quale non vi è ricorso incidentale delle altre parti soccombenti all’esito del giudizio di merito), la ricorrente non ha alcun interesse a dolersi del mancato esame delle eccezioni relative alla tempestività della diversa azione per vizi della cosa venduta, poiché essa rimane comunque responsabile dei danni ad altro titolo.

In definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile. L'unico motivo del ricorso incidentale condizionato, con il quale si denuncia il vizio di ultrapetizione per mancata contestazione, nel giudizio di merito, da parte dell’odierna ricorrente principale, dell’ammissibilità del certificato di ultimazione lavori, è assorbito dall’inammissibilità del ricorso principale. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002–della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM la Cortedichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito l’incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 5.400, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D .P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat