Cassation appeal dismissed due to formal withdrawal; no costs awarded as respondent did not defend.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal extinct following the appellant's formal withdrawal, which met the requirements of Articles 390 and 391 of the Civil Procedure Code. The appellant, represented by Stefano Stefanini, voluntarily abandoned the challenge against the lower court's judgment regarding the company Volterrani Giovacchino & Settimo SNC in liquidation. Consequently, the court ruled that no costs should be assigned because the respondent failed to engage in any defensive activity during the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; The court may declare a cassation appeal extinct upon the appellant's formal withdrawal, and no costs are awarded if the respondent did not exercise defensive rights.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
corso proposto da: STEFANINI MOSELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 256/B, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO ORSINI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONE MARINAI, GIANFRANCO MARINAI; - ricorrente - Contro DITTA VOLTERRANI GIOVACCHINO & SETTIMO SNC IN LIQUIDAZIONE; - intimata — per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Firenze n.1356/2019 pubblicata in data 3 giugno 2019; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da STEFANINI MOSELLA; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006; ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva;
PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio. 132/2022 RG 25663-2019 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il