Cassation court dismisses appeal due to lack of contradiction integration against other co-plaintiffs in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal lodged by Bergamini and Preti against the Second Instance judgment. The plaintiffs had appealed only themselves, while other co-plaintiffs from the original first-instance suit did not appeal or intervene in the second instance. The court ruled that the mandatory integration of contradiction in the appeal phase was violated because these omitted parties were essential to avoid conflicting judgments on the same matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 331 c.p.c.; Art. 384, third comma, c.p.c.: The failure to integrate the contradiction in the second instance against all participants of the first instance, where causes are inseparable, renders the entire second-instance procedure null and void.
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ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 28835/2017R.G. proposto da: ACHILLE BERGAMINI e RENATO PRETI , elettivamente domiciliati in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI rappresentati e difesi dagli avvocati BIAGIO MONTELEONEe DIEGO MONTELEONE –ricorrenti – contro GINO CESARINI , MARCO CALABRESE , FULVIO BARBARO , OTTAVIACALLEGARI, MARCELLO FERRARO , LUIGINA RONCHI , SILVIA LIPPI, LUCIA MADDALENA MOROSSO, COENERGY UK LTD, elettivamente domiciliatiin ROMA VIA ANTONIO BERTOLONI,35, Oggetto:
Condominio R.G.N. 28835/2017 Ud. 19/10/2022PU R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 2 di 5 presso lo studio dell’avvocato GREGORIO CRITELLI rappresentat i e difesidall'avvocato SIRONI EMANUELA –controricorrenti – nonché contro CONDOMINIO VIA KRAMER 17/19 MILANO –intimato – avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO MILANO n. 3471/2017 depositata il 24/07/2017 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 19 ottobre 2022dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti motivi.
PREMESSOIN FATTO − che odierni ricorrenti - assieme ad altri condomini del CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO- impugnarono innanzi il Tribunale di Milano la delibera assunta all’assemblea straordinaria del 25 luglio 2013; − che, costituitosi il CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO per resistere alla domanda, il Tribunale di Milano rigettò integralmente le domande degli attori; − che avverso detta decisione proposero appello i soli ACHILLE BERGAMINI e RENATO PRETI, in principalità, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere a seguito dell’adozione di una nuova delibera in data 12 febbraio 2014 e, in subordine, insistendo nella domanda di declaratoria R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 3 di 5 della nullità o annullabilità della delibera del 25 luglio 2013, sulla scorta dei motivi già formulati in primo grado e riproposti nei motivi di gravame;
− che, r imasto contumace il CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO, intervennero invece in giudizio gli odierni controricorrenti, nell’allegata veste di condomini del medesimo condominio, opponendosi all’accoglimento del gravame; − che la Corte ambrosiana respinse integralmente l’appello ; − che ACHILLE BERGAMINI e RENATO PRETI hanno proposto ricorsoaffidato a sei motivi; − che resistono con controricorso GINO CESARINI, MARCO CALABRESE, FULVIO BARBARO, OTTAVIA CALLEGARI, MARCELLO FERRARO, LUIGINA RONCHI, LUCIA MADDALENA MOROSSO, SILVIA LIPPI, COENERGY UK LTD;
− che il CONDOMINIO DI VIA KRAMER, N. 17/19, MILANO è invece rimasto intimato. − che il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; − che le parti hanno depositato memorie;
CONSIDERATO IN DIRITTO
− che il presente giudizio è stato introdotto in primo grado non solo dagli odierni ricorrenti ma anche da altri attori (Antonietta Carati, Mary Mendoza Landeta, Nadia Milone, Maria Paredi, R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 4 di 5 Gianni Pericotti), i quali non hanno invece interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano; − che, parimenti, non emerge né che tali attori originari siano stati evocati nel giudizio d’appello, né che nei confronti dei medesimi sia stata disposta l’integrazione del contraddittorio; − che questa Corte ha reiteratamente affermato il principio per cui l'obbligatorietà dell'integrazione del contraddittorio nella fase dell'impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l'impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado, con la conseguenza che, in entrambe le ipotesi, la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass.
Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019 - Rv. 653392 – 01 ; Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 26433 del 08/11/2017 -Rv. 646163 – 01 ; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010 -Rv. 611192 – 01 ); R.G. 28835/2017 - Pagina nr. 5 di 5 − che, alla luce di tale principio, viene a porsi la questione preliminare della nullità del giudizio d’appello per mancata integrazione del contraddittorio; − che, trattandosi di profilo rilevato d’ufficio da questa Corte, deve trovare applicazione il disposto di cui all’art. 384, terzo comma, c.p.c.;
P. Q. M. La Corte, rileva la mancata integrazione nel giudizio d’appello del contraddittorio nei confronti di Antonietta Carati, Mary Mendoza Landeta, Nadia Milone, Maria Paredi, Gianni Pericotti e, visto l’art 384, terzo comma, c.p.c., assegna alle parti ed al pubblico ministero termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito in cancelleria di osservazioni, ri