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Ordinanza Interlocutoria — n. 31989/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals and orders integration of missing party's contradiction in civil procedure.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31989/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the joint appeals filed by the Coltri and Zardini parties against the lower court's judgment on servitude and prescription. The court noted that while the appeals were formally submitted, the notification to Cinzia Coltri, a necessary co-litigator who had not appeared in the second instance, was incomplete or ineffective for one party. Consequently, the court ordered the integration of the contradiction by notifying the missing party to ensure procedural regularity before the appeals could be fully examined.

Regesto Legislator

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Art. 331 c.p.c.; Art. 291 c.p.c.: The court must order the integration of contradiction against a necessary co-litigator who has not been properly notified, and may order the renewal of notification if the notification to a contumacious party was merely null.

Parole chiave

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integration of contradiction necessary co-litigator notification defect contumacious party procedural regularity servitude dispute prescription usucapion prova dell'avvenuta notifica

Disposizioni normative citate

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Art. 331 c.p.c.
Art. 291 c.p.c.
Art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
SILVANO BONETTI e MARISA CASTIONI ; - che i ricors i sono stat i trattat i in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l.
art. 111 c.p
OSSSERVATO - che il presente giudizio è stato originariamente introdotto anche nei confronti di CINZIA COLTRI; - che, successivamente, le domande di CINZIA COLTRI sono state fatte proprie da ALMA COLTRI, intervenuta ex art. 111 c.p.c.
art. 331 c.p
art. 291 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010
649280 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010 - Rv.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22529 del 20/10/2006
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sui ricorsi riuniti iscritti al n. 10930/2016R.G. proposto da: ALMA COLTRI (C.F. CLTLMA64H70L949E ), rappresentat a e difesa da ll’ Avv. to VITTORIO ENEA RIZZO in virtù di procura a margine del ricorso –ricorrente – contro RENATO ZARDINI (C.F. ZRDRNT58H16Z133K ), MARIA TERESA TOMMASI (C.F. TMMMRA31C68F861C ) , ANTONELLA ZARDINI (C.F. ZRDNNL62A42L949T ) , rappresentat i e difes i dall’Avv.to ALBERTO PATTARO in virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Pescantina, alla Via Vezza, 1 –controricorrenti e ricorrenti incidentali – nonché contro Oggetto:

S ervitù – Usucapione - Accessione R.G.N. 10930/2016 Cron. Ud. 19/10/2022PU Rep. R.G. 10930/2016 Pagina nr.2 di 5 FAUSTA MALAGNINI (C.F. MLGFST40M68L949H ), LUCA BONETTI (C.F. BNTLCU67P08E949N ), ARMIDA BONETTI (C.F. BNTRMD28P51L949N), MARINO BONETTI (C.F. BNTMRN41R19L949B), MARIA BONETTI FU LUIGI (C.F. BNTMRA41R59L949S), rappresentat i e difes i da ll’ Avv. to PIERINA MARIEFRANCE FAZZARI in virtù di procura in calce al ricorso , ed elettivamente domiciliati presso la medesima in Verona, alla Via Leopardi, 2 –controricorrenti – nonché contro SILVANO BONETTI (C.F.

BNTSVN47A10L949O ), MARISA CASTIONI (C.F. CSTMRS49C50I826S ) , rappresentat i e difes i dall’Avv.to NICOLA GRANIin virtù di procura in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliati presso il medesimo in Villafranca di Verona, alla Via Zago, 13 –controricorrenti – nonché contro IOLANDA PERIGOZZI, BRUNA MARINI, LOREDANA MARINI, LUIGIA o LUIGINA MARINI, MARIA MARINI, SECONDO MARINI, MIRIAM SCARSINI quale erede di MARIA BONETTI FU ERNESTO, DANIELE SCARSINI quale erede di MARIA BONETTI FU ERNESTO –intimati – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia, n. 288/2016 , depositata in data 16 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2022dal Consigliere Dott. Federico Rolfi; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. R.G. 10930/2016 Pagina nr.3 di 5 PREMESSO - che per la ricostruzione della vicenda in fatto può richiamarsi il contenuto della precedente ordinanza interlocutoria in data 29 aprile 2022, assunta all’esito della camera di consiglio del 17 marzo 2022; - che, a seguito del rinvio della causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza, risultano essere state depositate memorie da:

1) RENATO ZARDINI, MARIA TERESA TOMMASI, ANTONELLA ZARDINI;

2) FAUSTA MALAGNINI, LUCA BONETTI, ARMIDA BONETTI, MARINO BONETTI, MARIA BONETTI FU LUIGI;

3) SILVANO BONETTI e MARISA CASTIONI ; - che i ricors i sono stat i trattat i in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale; - che il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Alessandro Pepe ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. OSSSERVATO - che il presente giudizio è stato originariamente introdotto anche nei confronti di CINZIA COLTRI; - che, successivamente, le domande di CINZIA COLTRI sono state fatte proprie da ALMA COLTRI, intervenuta ex art. 111 c.p.c. nel giudizio di primo grado, quale successore a titolo particolare nella titolarità dei beni in ordine ai quali è contestazione;

R.G. 10930/2016 Pagina nr.4 di 5 - che, quindi, nella specie opera il principio per cui i l successore a titolo particolare per atto tra vivi di una delle parti del processo può intervenire volontariamente nel processo o esservi chiamato, senza che ciò comporti automaticamente l'estromissione dell'alienante o del dante causa, potendo questa essere disposta dal giudice solo se le altre parti vi consentano, con la conseguenza che, nel giudizio di impugnazione contro la sentenza, il successore intervenuto in causa e l'alienante non estromesso sono litisconsorti necessari e che, se la sentenza è appellata da uno solo soltanto o contro uno soltanto dei medesimi, deve essere ordinata, anche d'ufficio, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'altro, a norma dell'art. 331 c.p.c.(Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 15905 del 15/06/2018 - Rv. 649280 –01; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1535 del 26/01/2010 - Rv. 611191 -01); - che , esaminati gli atti :

1) il ricorso proposto da ALMA COLTRI non risulta notificato a CINZIA COLTRI;

2) il ricorso proposto da RENATO ZARDINI, MARIA TERESA TOMMASI, ANTONELLA ZARDINIrisulta notificato a CINZIA COLTRI -non costituitasi in appello- presso il procuratore costituito in primo grado; - opera, in questo secondo caso, il principio per cui l a notificazione di un ricorso per cassazione alla parte rimasta contumace in appello, qualora sia fatta a d essa presso il domicilio eletto dal suo difensore in primo grado, non è inesistente, ma nulla, con la conseguenza che la Corte di Cassazione può disporre la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 22529 del 20/10/2006 (Rv. 593050 -01); R.G. 10930/2016 Pagina nr.5 di 5 - che, pertanto, deve ordinarsi l’integrazione del contraddittorio nei confronti di CINZIA COLTRI, quanto al ricorso di ALMA COLTRI, e la rinnovazione della notifica, nei confronti della medesima CINZIA COLTRI, del ricorso proposto da RENATO ZARDINI, MARIA TERESA TOMMASI, ANTONELLA ZARDINI P. Q. M. La Corte, dispone il rinvio del ricorso a nuovo ruolo, disponendo la notifica dei ricorsi, rispettivamente, di ALMA COLTRI e di RENATO ZARDINI, MARIA TERESA TOMMASI, ANTONELLA ZARDINI nei confronti di CINZIA COLTRI, entro il termine perentorio di giorn