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Ordinanza — n. 31831/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to applicant's formal withdrawal of the legal action under civil procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31831/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal extinguished following the applicant's formal withdrawal of the legal action. The applicant submitted a declaration via post on September 19, 2022, explicitly renouncing the recourse under Article 390 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the Court ruled that the proceedings terminated without addressing the merits or calculating costs.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: A party's formal declaration of withdrawal extinguishes the litigation, preventing the court from adjudicating the merits or ordering costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings Code of Civil Procedure renunciation of recourse termination of litigation conseguenze del ritiro tacita revoca dell'opposizione ritiro dell'istanza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
29/9/2022 firma del medesimo ricorrente), con la quale ha rinunciato al ricorso ai sensi per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art.
Art. 391, comma 1, c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
art. 390 c.p
29/9/2022 firma del medesimo ricorrente), con la quale ha rinunciato al ricorso ai sensi per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art.
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Testo completo

.F.: SCC SFN 75C07 C632C), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Carmine Ciofani e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Tacito, n. 64; -ricorrente - contro TEATESERVIZI S.R.L. (P.I.: 02195410697), in persona del legale rappresentante pro-tempore; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 555/2019 (pubblicata il 9 agosto 2019); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 settembre 2022 dal Consigliere relatore dott. Aldo Carrato; rilevato che il ricorrente Seccia Stefano ha fatto pervenire a mezzo posta, in data 19 settembre 2022, dichiarazione dallo stesso sottoscritta oltre che dal suo difensore (anche per autentica della SANZIONI AMMINISTRATIVE R.G.N. 35891/19 C.C. 29/9/2022 firma del medesimo ricorrente), con la quale ha rinunciato al ricorso ai sensi per gli effetti dell’art. 390 c.p.c.; ritenuto, pertanto, che, per effetto di tale evenienza processuale, non può che darsi atto dell’intervenuta estinzione del presente giudizio di legittimità in virtù dell’art. 391, comma 1, c.p.c., senza farsi luogo a provvedere sulle relative spese, in virtù della mancata costituzione della parte intimata, e dandosi, altresì, atto che da questa pronuncia consegue che non sussistono nemmeno le condizioni per attestare la sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della 2^ Sezione civile in data 29 settembre 2022. Il Presidente Mauro Mocci