Sentenza — n. 31827/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21806-2017 proposto da: BUONOCUORE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. BRU- NACCI 57, presso lo studio dell'avvocato DANIELA BARCHIESI, rappresen- tato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MARIA DI LIETO; -ricorrente - contro BUONOCORE IENGO ROSA MARIA ROSARIA, BUONOCORE VINCENZO, PROTO LUIGI, MANCUSO CARLO, MANCUSO ROSA, BUONOCORE GIUSEP- PE, BUONOCORE MARGHERITA, BUONOCORE MARIA, BUONOCORE ELIO, BUONOCORE IMMACOLATA; -intimati - avverso la sentenza n. 11/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, de- positata il 3/1/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l.28 ot- tobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale ALESSANDRO PEPE, il quale ha chiesto di dischiarare inammissibile il ricorso.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 890 c.c, art. 1102 c.c, art. 103 c.p, art. 332 c.p, art. 619 c.p; Sentenza — n. 31827/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il terzo motivo del ricorso diPietro Buonocore denuncia sempre la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., dell’art. 41, comma 3, Cost, degli artt. 832 e ss. c.c., degli artt. 873 e ss. c.c., dell’art. 890 c.c. e del “regolamento del Comune in materia di distanze”, stavolta per la violazione delle distanze (in particolare, la distanza di almeno 10 metri fra canne fumarie e finestre stabilita dal Regolamento del Comune di Minori).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 21806-2017 proposto da: BUONOCUORE PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V. BRU- NACCI 57, presso lo studio dell'avvocato DANIELA BARCHIESI, rappresen- tato e difeso dall'avvocato GIOVANNI MARIA DI LIETO; -ricorrente - contro BUONOCORE IENGO ROSA MARIA ROSARIA, BUONOCORE VINCENZO, PROTO LUIGI, MANCUSO CARLO, MANCUSO ROSA, BUONOCORE GIUSEP- PE, BUONOCORE MARGHERITA, BUONOCORE MARIA, BUONOCORE ELIO, BUONOCORE IMMACOLATA; -intimati - avverso la sentenza n. 11/2017 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, de- positata il 3/1/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA; viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l.28 ot- tobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale ALESSANDRO PEPE, il quale ha chiesto di dischiarare inammissibile il ricorso.
FATTI DI CAUSA Pietro Buonocore ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 11/2017 della Corte d’appello di Salerno, depositata il 3 gen- naio 2017. Tutti gli intimati, indicati in epigrafe, non hanno svolto attività difensive. Anna Iodice, Rosa Maria Rosaria Buonocore Iengo, Giuseppe Buonocore, Pietro Buonocore, Margherita Buonocore, Maria Buonocore, Vincenzo Buo- nocore, Elio Buonocore ed Immacolata Buonocore, proprietari di distinti appartamenti siti nell’edificio condominiale di via S. Giovanni a Mare di Mi- nori, convennero con citazione del 7 settembre 1993 davanti al Tribunale di Salerno Emilia Gargano e Luigi Proto, la prima quale proprietaria dei lo- cali a piano terra del fabbricato dove il secondo svolgeva attività di risto- razione.
Gli attori domandarono, tra l’altro, di dichiarare illegittime le aperture praticate dai convenuti sulla facciata dell’edificio per l’installazione di una canna fumaria e la condanna di Emilia Gargano e Lui- gi Proto al ripristino dei luoghi. Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 99/2006 rigettò le domande volte all’eliminazione delle due aperture realizzate nel muro condominiale e del- le canne fumarie installate, nonché al risarcimento dei danni, dichiarando per il resto cessata la materia del contendere. Proposero appello soltanto Rosa Maria Rosaria Buonocore Iengo e Vincen- zo Buonocore nei confronti di Emilia Gargano e Luigi Proto, mentre tutti gli altri attori originari rimasero contumaci in sede di gravame.
Espletata CTU, la Corte d’appello di Salerno ha accolto in parte l’appello di Rosa Ma- ria Rosaria Buonocore Iengo e Vincenzo Buonocore ed ha condannato Emi- lia Gargano ad eseguire le opere di adeguamento, indicate dal consulente tecnico d’ufficio, relative alle due canne fumarie che si diramano fino al terrazzo, al fine di rendere le stesse conformi al richiamato regolamento del Comune di Minori, nonché ad eliminare la terza canna fumaria. Il ricorso è stato deciso in camera di consiglio procedendo nelle forme di cui all’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo del ricorso di Pietro Buonocore denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., dell’art. 41, comma 3, Cost, degli artt. 832 e ss. c.c., degli artt. 873 e ss. c.c., dell’art. 890 c.c. e del “regolamento del Comune in materia di distanze”; ed ancora, mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione, travisamento dei fatti e della prova, violazione del divieto di ius novorum e del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. L’assunto è che gli appellanti Rosa Maria Rosaria Buonocore Iengo e Vincenzo Buonocore hanno intro- dotto nel giudizio di secondo grado “una domanda nuova” sotto il profilo della causa petendi con riguardo alle distanze delle canne fumarie previste dai regolamenti comunali, e che peraltro la Corte d’appello è incorsa in ul- trapetizione rispetto alle domande proposte ai sensi degli artt. 1102 e 844 c.c., avendo essa disposto una regolarizzazione e ricollocazione delle can- ne fumarie.
La diversa localizzazione delle canne fumarie ordinata dalla Corte d’appello di Salerno avrebbe determinato la lesione della proprietà di Pietro Buonocore, rimasto contumace in appello, in quanto l’appartamento del ricorrente verrebbe pregiudicato sia dalla canna fuma- ria già esistente sul lato nord del fabbricato, sia dalla collocazione aggiun- tiva della canna fumaria lato mare del forno pizze, occorrendo peraltro l’autorizzazione paesaggistica per lo spostamento dell’impianto. Il secondo motivo del ricorso di Pietro Buonocore denuncia sempre la vio- lazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., dell’art. 41, com- ma 3, Cost, degli artt. 832 e ss. c.c., degli artt. 873 e ss. c.c., dell’art. 890 c.c. e del “regolamento del Comune in materia di distanze”, stavolta per la lesione della proprietà del ricorrente, ed in particolare per i pregiudizi ar- recati al terrazzo che è sul lastrico solare della sua abitazione.
Il terzo motivo del ricorso diPietro Buonocore denuncia sempre la viola- zione e falsa applicazione degli artt. 345 e 112 c.p.c., dell’art. 41, comma 3, Cost, degli artt. 832 e ss. c.c., degli artt. 873 e ss. c.c., dell’art. 890 c.c. e del “regolamento del Comune in materia di distanze”, stavolta per la violazione delle distanze (in particolare, la distanza di almeno 10 metri fra canne fumarie e finestre stabilita dal Regolamento del Comune di Minori).
2. I tre motivi del ricorso di Pietro Buonocore devono essere esaminati congiuntamente, in quanto accomunati da un profilo unitario di inammis- sibilità. 2.1. Ciascuno dei singoli condomini è legittimato ad esercitare, senza ne- cessità di litisconsorzio con gli altri comunisti, sia le azioni a tutela della ri- spettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva (nella specie, la domanda di cessazione delle immissioni moleste provenienti da un locale adibito ad esercizio commerciale sito nell’edificio in condominio), sia le azioni a dife- sa della cosa comune (nella specie, la domanda di natura reale ex art.1102 c.c., avente quale fine il ripristino dello "status quo ante" del muro condominiale illegittimamente alterato dalla realizzazione di aperture e dalla installazione di canne fumarie), e sia nei confronti dei terzi che di ogni altro partecipante alla comunione (fra le tante.
Cass. Sez. 2, 08/02/1982, n. 734; Cass. Sez. 2, 07/03/2003, n. 3435). Ove più condomini, come avvenuto nel caso in esame, agiscono nello stesso processo verso altro condomino o verso un terzo a difesa dei rispettivi diritti di proprietà esclusiva nonché di quelli comuni inerenti all'edificio,sia per l'eliminazione delle denunciate immissioni sia ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsorzio facoltati- vo disciplinato dall'art. 103 c.p.c., con la conseguenza dell’autonomia delle singole correlative cause, non sussistendo un rapporto unico e indivisibile, tale che il giudice non possa conoscere utilmente della posizione di uno separatamente dalla posizione degli altri (Cass.
Sez. 3, 01/10/1985, n. 4758, Cass. Sez. 2, 24/12/2021, n. 41490). Trattandosi, appunto, di litisconsorzio processuale in cause scindibili, la sentenza che le definisce è solo formalmente unica, perché, in realtà, tali cause conservano, anche nella fase di impugnazione, la loro autonomia (Cass. Sez. 1, 22/12/1993, n. 12703), sicché, nel caso che, come avvenu- to nella specie, siano rigettate in primo grado tutte le domande dei diversi condomini attori e l’appello sia proposto soltanto da alcuni degli attori ori- ginari rimasti soccombenti nei confronti dei convenuti, trova applicazione l’art. 332 c.p.c. e le pronunce sulle domande cumulate non impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. divengono irrevocabili, non rile- vando, in senso contrario, l'eventualità che la prosecuzione del giudizio di gravame porti ad un esito favorevole, potenzialmente idoneo a riflettersi anche nella sfera giuridica di coloro che non hanno avanzato appello (cfr.
Cass. Sez. 2, 24/12/2021, n. 41490; Cass. Sez. 3, 18/06/1975, n. 2446; Cass. Sez. 1, 08/02/1977, n. 552). Ne consegue ulteriormente che il condomino, come nella specie Pietro Buonocore, rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato appello in ordine alla domanda da lui azionata, non può dedurre quali mo- tivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di mo- tivi specifici di appello proposti da altri condomini, come nella specie da Rosa Maria Rosaria Buonocore Iengo e Vincenzo Buonocore, poiché, in se- de di legittimità, tali questioni sono “nuove” rispetto a lui e, quindi, inam- missibili (arg. da Cass.
Sez. Unite, 18/06/2010, n. 14700). Per di più, ove, come qui avvenuto, sia accolto il gravame spiegato soltan- to da alcuni dagli attori originari nei confronti dei comuni convenuti in pro- cesso relativo a domande scindibili, i restanti attori, nei cui confronti era passata in giudicato la pronuncia di rigetto resa in primo grado, tanto me- no possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto l’appello, stante il difetto di soccombenza sostanziale, non trattan- dosi di parti destinatarie dell’accoglimento di domande o eccezioni avverse o che abbiano visto respinte le domande ed eccezioni da loro formulate.
Pietro Buonocore, del resto, non intende lamentare una soccombenza con- seguente all’accoglimento di una domanda proposta nei suoi confronti in appello da Rosa Maria Rosaria Buonocore Iengo e Vincenzo Buonocore, quanto contestare le modalità della condanna alle opere di riduzione in pristino, riposizionamento ed adeguamento delle canne fumarie resa dalla Corte d’appello in danno di EmiliaGargano. Pietro Buonocore, non avendo proposto impugnazione, eraquindi soggetto al giudicato sostanziale maturato rispetto alla sentenza di primo grado, mentre la sentenza di appello è suscettibile di acquisire il valore di cosa giudicata soltanto nell’ambito del distinto rapporto processuale intercor- rente tra Rosa Maria Rosaria Buonocore Iengo, Vincenzo Buonocore e Emi- lia Gargano, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione spiegato da Pietro Buonocore (arg. da Cass.
Sez. 3 , 21/06/2011, n. 13607). Ove tale sentenza, come si prospetta dal ricorrente, pronunciata nei rap- porti tra le parti rimaste in causa - con accoglimento della domanda avan- zata da Rosa Maria Rosaria Buonocore Iengo e Vincenzo Buonocore e con- danna di Emilia Gargano -, abbia pregiudicato i diritti di Pietro Buonocore, questi sarebbe stato legittimato, piuttosto, a proporre l’opposizione di ter- zo ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c.; ove invece si assumesse che sia l'esecuzione del titolo formatosi inter alios a poter incidere sulla proprietà di Pietro Buonocore,al di fuori dell'oggetto previsto nella statuizione giudi- ziale, questi potrebbe allora opporsi nelle forme dell'art. 619 c.p.c. (Cass.
Sez. Unite, 23/01/2015, n. 1238; Cass. Sez. 3, 20/11/2018, n. 29850). 2.2. In definitiva, deve affermarsi il seguente principio: allorché più condomini agiscono nello stesso processo verso altro condo- mino o verso un terzo sia per la cessazione delle immissioni a tutela della rispettiva unità immobiliare di proprietà esclusiva, sia a difesa della cosa comune ai sensi dell'art. 1102 c.c., si determina una ipotesi di litisconsor- zio facoltativoin cause scindibili, sicché, ove l’appello avverso la sentenza di primo grado, che abbia rigettato tutte le domande, sia proposto soltan- to da alcuni degli attori originari, trova applicazione l’art. 332 c.p.c. e le pronunce non impugnate nei termini di cui agli artt. 325 e 326 c.p.c. di- vengono irrevocabili.
Ne consegue che il condomino, rimasto soccombente in primo grado e che non abbia avanzato gravame in ordine alla domanda da lui spiegata, non può dedurre quali motivi di ricorso per cassazione questioni che abbiano formato oggetto di motivi specifici di appello propo- sti da altri condomini; peraltro, allorché detto appello sia accolto, tanto meno egli può ricorrere per cassazione, stante il difetto di soccombenza, restando eventualmente legittimato, ove la sentenza pronunciata nei rap- porti tra le parti rimaste in causa abbia pregiudicato i suoi diritti,a propor- re l’opposizione di terzo ai sensi dell'art 404, comma 1, c.p.c., oppure a proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, ai sensi dell'art. 619 c.p.c., ove lamenti che sia l’esecuzione del titolo formatosi inter alios ad incidere sulla sua posizione. 3.Il ricorso deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.
Non occorre regolare le spese del giudizio di cassazione, in quanto gli in- timati non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - da parte del ri- corrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel- lo previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto del- la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificat