Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 31800/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal regarding equitable compensation for excessive bankruptcy duration, ruling the claim amount must be based on the admitted debt, not the final distribution share.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 31800/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's appeal against a lower court order awarding Adidas Italy equitable compensation for the excessive duration of a bankruptcy proceeding. The lower court determined the compensation amount should be based on the total debt admitted to the bankruptcy estate rather than the portion ultimately distributed to creditors. The Supreme Court upheld this reasoning, establishing that the value of the cause for compensation purposes is defined by the debt claimed or admitted, rendering the final distribution share irrelevant for calculating the indemnity.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, comma 2bis; Art. 2, comma 2 quinquies lett. g) of Law No. 89/2001: In cases of equitable compensation for excessive bankruptcy duration, the value of the cause must be determined by the debt claimed or admitted to the estate, not by the amount finally distributed.

Parole chiave

Generato dall'IA
equitable compensation bankruptcy duration admitted debt final distribution value of cause indemnity calculation procedural delay istanza tardiva di restituzione dei termini

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 2bis of Law No. 89/2001
La corte, in particolare, dopo aver rilevato che, a norma dell'art. 2, comma 2bis, della I.
Art. 2, comma 2 quinquies lett. g) of Law No. 89/2001
La corte, in particolare, dopo aver rilevato che, a norma dell'art. 2, comma 2bis, della I.
Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. No. 115/2002
La Corte, infine, rileva che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
art. 17 c.p
24362 del 2018, secondo cui "in tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con l disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento".

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 10176 del 2018
110 ss I.fall.)" (Cass. n. 10176 del 2018).
Cass. n. 24362 del 2018
Cass. n. 25181 del 2021
Cass. n. 11372 del 2019
25181 del 2021; conf., Cass. n. 11372 del 2019; Cass.
Cass. n. 2615 del 2021
10176 del 2018; Cass. n. 2615 del 2021).
Cass. n. 1778 del 2016
2 CC 4 ottobre 2022 meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

7v) I) 200 ORDINANZA sul ricorso 24101-2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - contro ADIDAS ITALY S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avvocato PIER ANGELO MAININI per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso il DECRETO N. 1491/2021 della CORTE D'APPELLO DI BRESCIA, depositato il 9/6/2021; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 4/10/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. L'Adidas Italy s.p.a., con ricorso del 20/12/2019, ha proposto domanda intesa ad ottenere, ai sensi della I. n. 89 del 2001, l'equa riparazione del danno conseguente alla durata non ragionevole della procedura fallimentare aperta ai danni della Bettoni Sport s.r.l. con sentenza del tribunale di Bergamo2 dell'8/1/2009 e chiusa con decreto delV8/5/2019 per compiuta ripartizione dell'attivo. 1.2.

La corte d'appello di Brescia, con decreto dell'11/1/2021, ha accolto la domanda ed ha, quindi, condannato il ministero della giustizia al pagamento, in favore della società istante, della somma di C. 1.280,00, oltre interessi. 1.3. Il ministero della giustizia ha proposto opposizione. 1.4. La corte d'appello di Brescia, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l'opposizione. 1.5. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che, a norma dell'art. 2, comma 2bis, della I. n. 89 del 2001, la durata ragionevole di una procedura fallimentare è di sei anni e che, trattandosi di un creditore, tale durata dev'essere calcolata a partire della data della sua ammissione al passivo, vale a dire, nel caso in esame, dal 14/5/2009, ha ritenuto che: - la procedura fallimentare aperta ai danni della Bettoni Sport s.r.I., in quanto chiusa solo con decreto dell'8/5/2019, era durata, nei confronti della Adidas Italy s.p.a., oltre il tempo stabilito dalla legge, senza, peraltro, che possa essere giustificata neppure da una sua particolare complessità; - nelle procedure esecutive come il fallimento, il valore della causa, entro il quale dev'essere contenuto l'indennizzo spettante al creditore per l'irragionevole durata delle stesse, va individuato non nella parte di credito rimasta soddisfatta ma nell'intero ammontare della pretesa ammessa al passivo, pari, nel caso in esame, ad una somma di poco inferiore ad C. 112.000,00, senza che possa, per contro, rilevare la consapevolezza che il creditore aveva in ordine alle scarse possibilità di soddisfazione dello stesso, né il vantaggio fiscale che il creditore può conseguire dall'ammissione al passivo. 1.6.

La corte, quindi, esclusa l'applicabilità dell'art. 2, comma 2 quinquies lett. g), della I. n. 89 cit. in ragione della RIC. 2021 n. 24101 Sez. 2 CC 4 ottobre 2022 rilevante entità del credito ammesso al passivo, pari a poco meno di 112.000 euro, ha rigettato l'opposizione proposta dal ministero. 1.7. Il ministero della giustizia, con ricorso notificato il 28/9/2021, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto della corte d'appello. 1.8. L'Adidas Italy s.p.a. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DIECISIONE 2.1.

Con l'unico motivo articolato, il ministero ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione dell'art. 2 bis, comma 3, e dell'art. 2, comma 2 sexies lett. g), della I. n. 89 del 2001, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, ai fini della determinazione del valore della causa previsto dall'art. 2 bis, comma 3, della I. n. 89 cit., occorre aver riguardo all'intero ammontare del credito così come ammesso al passivo senza dare alcun rilievo alla circostanza che il creditore sin dall'inizio della procedura fallimentare fosse consapevole che, all'esito della stessa, non avrebbe ricevuto, come poi è accaduto, alcuna soddisfazione e che, a fronte della sostanziale mancanza già ex ante di qualsiasi posta in gioco, il creditore non ha, pertanto, sofferto, per effetto del protrarsi del fallimento, di alcun paterna d'animo e non ha, quindi, subito alcun danno non patrimoniale suscettibile di indennizzo per il tempo trascorso oltre la ragionevole durata della procedura. 2.2.

Il motivo è infondato. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che "nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente (art. 93, comma 3, n. 2,1. fa/I.) ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso (artt. 96 e 99 1. fa/I.), a nulla, almeno a tal fine, Ric. 2021 n. 24101 Sez. 2 CC 4 ottobre 2022 rilevando la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (artt. 110 ss I.fall.)" (Cass. n. 10176 del 2018). 2.3.

Analogo principio è stato, del resto, affermato anche in materia di esecuzione individuale da Cass. n. 24362 del 2018, secondo cui "in tema di equa riparazione, in caso di violazione del termine di ragionevole durata del processo di esecuzione, il valore della causa va identificato, in analogia con l disposto dell'art. 17 c.p.c., con quello del credito azionato con l'atto di pignoramento". 2.4. Non ha, pertanto, alcun fondamento la tesi del ministero ricorrente secondo la quale, ove si tratti di domanda di ammissione al passivo, il valore del giudizio presupposto dev'essere ancorato all'importo del riparto invece che all'importo per cui il credito è stato ammesso al passivo. 2.5.

In definitiva, in tema di equa riparazione, nel caso del giudizio di verificazione dello stato passivo, occorre aver riguardo al credito azionato dal ricorrente ovvero, se inferiore, alla somma per la quale il creditore, all'esito del giudizio stesso, risulti essere stato ammesso, a nulla rilevando, almeno a tal fine, la somma per la quale il creditore ammesso risulti, poi, iscritto al riparto (Cass. n. 25181 del 2021; conf., Cass. n. 11372 del 2019; Cass. n. 10176 del 2018; Cass. n. 2615 del 2021). 3.1. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 3.2.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquiate in dispositivo. 3.3. La Corte, infine, rileva che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nei testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il Ric. 2021 n. 24101 Sez. 2 CC 4 ottobre 2022 meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese di lite, che liquida in €. 2.000,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%.