Ordinanza — n. 31382/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAnunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25060-2017 proposto da: BENFENATI ALESSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALIA DEL VECCHIO; -ricorrente - contro CONDOMINIO VIA CADUTI DI VIA FANI 15-17-19 VIALE REPUBBLICA 23/2 BOLOGNA, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLOTTA BACCHI, TI- ZIANA TABELLINI; -controricorrente - nonché contro IMPRESA EDILE ANTONIO PARISI S.R.L., GENERALI ITALIA S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 1721/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Alessio Benfenati ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. avverso la sentenza n. 1721/2017 della Corte d’appello di Bo- logna, pubblicata il 25 luglio 2017. Il Condominio Via Caduti di Via Fani nn. 16-17-19 e viale della Repubblica n. 23/2, Bologna, ha notificato controricorso. Non hanno svolto attività difensive la Antonio Parisi s.r.l. e la Generali Ita- lia s.p.a.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 1131 c.c, art. 100 c.p; Ordinanza — n. 31382/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sez. Unite, 03/06/2015, n. 11377). A fronte di tale deduzione di inefficacia, il terzo contraente può chiedere che sia affermata la responsabilità per culpa in contrahendo del falsus procurator, ove questo sia stato evocato in giudizio, cioè il risarcimento dei danni sofferti per avere confidato senza propria colpa nell'operatività del contratto. L’inefficacia del contratto stipulato dal " falsus procurator " nei confronti dello pseudo rappresentato non comporta, infatti, salvo espressa previsione di legge (ad esempio, art. 1890, comma 2, c.c.), che gli effetti del negozio si verifichino in capo a colui che ha agito senza pote- re, il quale così assuma personalmente gli obblighi contrattuali. 5.4.
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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25060-2017 proposto da: BENFENATI ALESSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSALIA DEL VECCHIO; -ricorrente - contro CONDOMINIO VIA CADUTI DI VIA FANI 15-17-19 VIALE REPUBBLICA 23/2 BOLOGNA, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLOTTA BACCHI, TI- ZIANA TABELLINI; -controricorrente - nonché contro IMPRESA EDILE ANTONIO PARISI S.R.L., GENERALI ITALIA S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 1721/2017 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2022 dal Consigliere ANTONIO SCARPA. FATTI DI CAUSA E RAGIONIDELLA DECISIONE 1. Alessio Benfenati ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. avverso la sentenza n. 1721/2017 della Corte d’appello di Bo- logna, pubblicata il 25 luglio 2017. Il Condominio Via Caduti di Via Fani nn. 16-17-19 e viale della Repubblica n. 23/2, Bologna, ha notificato controricorso. Non hanno svolto attività difensive la Antonio Parisi s.r.l. e la Generali Ita- lia s.p.a.
2. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 25 febbraio 2013, rigettò la domanda di pagamento del corrispettivo di appalto, pari ad € 35.700,00, proposta dalla impresa edile Antonio Parisi s.r.l. nei confronti del Condo- minio Via Caduti di Via Fani nn. 16-17-19 e viale della Repubblica n. 23/2, Bologna, mentre dichiarò inammissibile, perché spiegata solo in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda proposta dalla medesima Anto- nio Parisi s.r.l. nei confronti di Alessio Benfenati, chiamato in causa d al convenuto Condominio, in quanto proprio ex amministratore, per esserne garantito in caso di condanna in favore dell’attrice, avendo questi commis- sionato i lavori all’impresa edile in assenza di deliberazione assembleare.
Alessio Benfenati aveva a sua volta chiamato in garanzia la Generali Italia s.p.a. Il Tribunale escluse che il contratto d’appalto per la manutenzione straordinaria dell’edificio, concluso dall’amministratore Alessio Benfenati, producesse effetti nei riguardi del Condominio, giacché non autorizzato né ratificato dall’assemblea, mancando anche prova dell’indifferibilità delle opere; secondo il Tribunale l’appaltatrice avrebbe unicamente potuto invo- care la responsabilità di chi aveva agito senza potere in nome e per conto dei condomini.
Propose appello unicamente Alessio Benfenati, assumendo che la sentenza del Tribunale conteneva in motivazione un giudizio sulla non indifferibilità dei lavori ed una valutazione sulla configurabilità di una ipotesi di falsus procuratorsuscettibili di assurgere a cosa giudicata e di consentire così al- la impresa appaltatrice di chiedere a lui il prezzo delle opere. Alessio Ben- fenati domandava di rigettare le domande proposte dal Condominio nei suoi riguardi, ed in subordine di essere comunque garantito dall’assicuratrice Generali Italia s.p.a.
La Corte d’appello di Bologna ha di- chiarato inammissibile il gravame di Alessio Benfenati, in quanto la do- manda di garanzia del Condominio azionata verso l’appellante presuppo- neva comunque l’accoglimento della domanda verso lo stesso formulata dalla appaltatriceAntonio Parisi s.r.l., sicché al rigetto di quest’ultima era conseguito l’assorbimento della prima. Da ciò il difetto dell’interesse ad appellare di Alessio Benfenati. 3.La trattazione del ricorso è stata fissatain camera di Consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.
Il ricorrente ha depositato memoria.
4. Il primo motivo del ricorso di Alessio Benfenati deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 c.p.c. Si sostiene che era idonea a formare un giudicato contrario all’interesse del ricorrente, e perciò legitti- mava all’appello, la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui il contratto, concluso dall’amministratore Alessio Benfenati con la Antonio Parisi in carenza di potere rappresentativo delCondominio, avrebbe unicamente potuto fondare la responsabilità del falsus procurator verso l’appaltatrice. La censura specifica che l’appello era stato proposto per chiedere proprio la modifica della motivazione a lui pregiudizievole contenuta nella pronuncia del Tribunale. Il secondo motivo del ricorso di Alessio Benfenati deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo, costituito dall’urgenza dei lavori eseguiti su beni condominiali.
5. Il primo motivo di ricorso è infondato. 5.1. A fronte della domanda di pagamento del corrispettivo di appalto pro- posta dallaimpresa edile Antonio Parisi s.r.l. nei confronti del Condominio Via Caduti di Via Fani nn. 16-17-19 e viale della Repubblica n. 23/2, quest’ultimo aveva chiamato in causa Alessio Benfenati, ex amministrato- re, per essere tenuto indenne o comunque manlevato in caso di condanna in favore dell’attrice. Secondo il Condominio, il Benfenati aveva commis- sionato i lavori all’impresa appaltatrice edile in assenza di deliberazione assembleare e dunque senza potere alcuno di obbligare i condomini.
La Antonio Parisi s.r.l. propose poi espressa domanda nei confronti diAlessio Benfenatiin sede di precisazione delle conclusioni: questa domanda venne dichiarata inammissibile perché tardiva in primo grado e la sentenza di appello si è limitata a ribadirne la inammissibilità, in quanto non oggetto di gravame incidentale. 5.2. La sentenza di primo grado ha dunque fatto applicazione del principio, enunciato da questa Corte, secondo cui l'iniziativa contrattuale dell'ammi- nistratore che, senza previa approvazione o successiva ratifica dell'assem- blea, disponga l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria dell'e- dificio condominiale, non determina l'insorgenza di alcun obbligo di contri- buzione dei condomini al riguardo, non trovando applicazione il principio secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, dall'organo di una so- cietà resta valido nei confronti dei terzi che abbiano ragionevolmente fatto affidamento sull'operato e sui poteri dello stesso, giacché i poteri dell'am- ministratore del condominio e dell'assemblea sono delineati con precisione dagli artt. 1130 e 1335 c.c., che limitano le attribuzioni del primo all'ordi- naria amministrazione, mentre riservano alla seconda le decisioni in mate- ria di amministrazione straordinaria (così Cass.
Sez. 6- 2 , 17/08/2017, n. 20136; Cass. Sez. 2, 07/05/1987, n.423). Né peraltro il terzo, che abbia operato su incaricodell'amministratore, può dedurre che la prestazione da lui adempiuta rivestisse carattere di urgenza, valendo tale presupposto non ad ampliare l’ambito del potere di rappresentanza ex art. 1131 c.c., quantounicamente a fondare, in base all'art. 1135, comma 2, c.c., il dirit- to dell'amministratore a conseguire dai condomini il rimborso delle spese nell'ambito interno al rapporto di amministrazione condominiale. 5.3. Ora, la deduzione della inefficacia del contratto stipulato in suo nome da un rappresentante senza poteri rappresenta una mera difesa, con la quale il convenuto non estende l'oggetto del processo al di là del diritto fatto valere dall'attore, né allarga l'insieme dei fatti rilevanti allegati al giudizio (così Cass.
Sez. Unite, 03/06/2015, n. 11377). A fronte di tale deduzione di inefficacia, il terzo contraente può chiedere che sia affermata la responsabilità per culpa in contrahendo del falsus procurator, ove questo sia stato evocato in giudizio, cioè il risarcimento dei danni sofferti per avere confidato senza propria colpa nell'operatività del contratto. L’inefficacia del contratto stipulato dal " falsus procurator " nei confronti dello pseudo rappresentato non comporta, infatti, salvo espressa previsione di legge (ad esempio, art. 1890, comma 2, c.c.), che gli effetti del negozio si verifichino in capo a colui che ha agito senza pote- re, il quale così assuma personalmente gli obblighi contrattuali. 5.4.
Nel caso in esame, giacché il Condominio, convenuto per il pagamen- to del prezzo dell’appalto, chiamò in causa il proprio ex amministratore, indicandolo come il vero legittimato passivo, obbligato in sua vece, rispet- to alle pretese dell’attrice, non si versava in un'ipotesi di chiamata in ga- ranzia impropria (o manleva), la quale presuppone la non contestazione della legittimazione passiva, ma di chiamata del terzo responsabile (do- vendosi privilegiare, al di là della formula adottata, l'effettiva volontà del chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire all’ex amministratore la responsabilità della stipula del contratto di appal- to, che ha come correlazione l'esclusione di quella dell'originario convenu- to), con conseguente estensione automatica della domanda dell’attore nei confronti del terzo (cfr.
Cass. Sez. 1, 08/03/2018, n. 5580; Cass. Sez. 6- 3, 28/11/2017, n. 28354; Cass. Sez. 3 , 07/10/2011, n. 20610 ). Tuttavia, qui l’attrice Antonio Parisi s.r.l. propose una espressa domanda nei confronti diAlessio Benfenati ma la stessa è stata dichiarata inammis- sibile, e tale statuizione non è devoluta nell’ambito del presente giudizio di cassazione. Il Tribunale, inoltre, avendo rigettato la domanda principale della Antonio Parisi s.r.l. nei confronti del Condominio, omise di pronuncia- re sulla domanda di manleva svolta da quest’ultimo verso Alessio Benfe- nati, ritenendola evidentemente assorbita.
Essendo stata dichiarata inammissibile la domanda espressamente propo- sta dall’attrice originaria nei confronti del terzo chiamato, ed essendo ri- masta assorbita la domanda di manleva proposta dal convenuto nei con- fronti dello stesso chiamato Alessio Benfenati, quest’ultimo non aveva, al- lora, interesse ad impugnare autonomamente la sentenza di primo grado quanto alla motivazione adottata in relazione al rapporto principale, non dovendo sottrarsi ad alcun effetto riflesso che quella decisione potesse spiegare sul rapporto tra il medesimo falsus procurator e la società terza contraente.
L'interesse all'impugnazione, manifestazione del generale principio dell'in- teresse ad agire - sancito, quanto alla proposizione della domanda ed alla relativa contraddizione alla stessa, dall'art. 100 c.p.c. - va apprezzato in relazione all'utilità giuridica concreta derivabile alla parte dall'accoglimento del gravame, e si collega alla soccombenza, anche parziale, nel preceden- te giudizio, mancando la quale l'impugnazione è inammissibile.Deve per- ciò escludersi l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare la sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, salvo il caso che da quest'ultima possa dedursi un'implicita statuizione contraria all'interesse della parte medesima, nel senso che a questa possa derivare pregiudizio da motivi che, quale premessa necessaria della deci- sione, siano suscettibili di formare giudicato (Cass.
Sez. L, 10/11/2008, n. 26921; Cass.Sez. L, 14/12/1996 , n. 11180 ; Cass. Sez. L , 06/07/1990, n. 7099). Sulle questioni inerenti al terzo chiamato in causa, indicato dal convenuto quale vero legittimato passivo, non esaminate tuttavia dal giudice di primo grado sia perché ritenute assorbite dal rigetto della domanda principale, sia in conseguenza della supposta inammissibilità della domanda rivolta dall’attore nei confronti dello stesso terzo, non può, tuttavia, formarsi al- cun giudicato in senso sostanziale. 5.5. L’appello proposto da Alessio Benfenati era dunque effettivamente inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione e il primo motivo di ricorso va rigettato.
Il secondo motivo del ricorso di Alessio Benfenati è inammissibile, in quan- to attiene al merito della lite, il cui esame era precluso ai giudici dell’appello per la inammissibilità del gravame.
6. Il ricorso va perciò rigettato, con condanna del ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’importo liquidato in dispositivo; non deve provvedersi al riguardo per gli altri intimati che non hanno svolto attività difensive. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte del ri- corrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel- lo previsto per l’impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controri- corrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in com- plessivi € 4.400,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quaterdel D.P.R. 115 del 2002, dà atto del- la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore impor