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Ordinanza Interlocutoria — n. 31208/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to missing proof of service of interlocutory order on respondent.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 31208/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered the appellate court clerk to obtain a formal certification proving the service of an interlocutory order on the respondent, which was previously missing. The appellant argued that the lack of this certification rendered the scheduling of the oral hearing on May 3, 2017, procedurally invalid under Article 281 sexies of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court remitted the case to a new hearing date pending the production of the required documentation.

Regesto Legislator

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Art. 281 sexies c.p.c.; The failure to formally certify the service of an interlocutory order on the respondent renders the subsequent procedural steps void, necessitating a remand to a new hearing date.

Parole chiave

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service of process interlocutory order Code of Civil Procedure procedural defect remand to new hearing certification of service oral hearing scheduling difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 281 sexies c.p.c.
art. 281 sexies c.p
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Testo completo

te: 34Z-C ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17018-2017 proposto da: PALMISANI GRAZIELLA, rappresentata e difesa dapprima dall'Avvocato ENRICO PAVIA per procura in calce al ricorso e poi dall'Avvocato ALFREDO SICA per procura in data 16/6/2020; - ricorrente - contro OMBRETTA PERFETTI, rappresentata e difesa dall'Avvocato GIUSEPPE DELL'AVERSANO per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché SANTONICO MIRELLA e PERFETTI LOREDANA; - intimati - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI ROMA, depositata il 3/5/2017; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 23/9/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; vista l'ordinanza interlocutoria pronunciata da questa Corte in data 7/3/2022;

I 7- rilevato che la Cancelleria della Corte d'appello di Roma non risulta aver trasmesso una formale certificazione che attesti l'avvenuta comunicazione (non desumibile alitee) alla parte appellata dell'ordinanza in data 14/4/2017 con la quale la stessa Corte distrettuale ha fissato l'udienza del 3/5/2017 per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.;

P.Q.M.

La Corte così provvede: dispone che la Cancelleria acquisisca la certificazione indicata in premessa e rinvia a n\JOVO ruolo. Così deciso a Roma nella Camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 23 settembre 2