Cassation court dismisses appeal on timeliness but allows recovery opposition regarding unnotified traffic violation records.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court dismissed the appeal regarding the timeliness of the opposition to the 'bonario' notice, finding it untimely based on the notice's issuance date. However, the court allowed the recovery opposition because the underlying traffic violation records were never directly notified to the plaintiff. Consequently, the Cassation court quashed the lower court's judgment and remanded the case for a new trial on the merits of the recovery opposition.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 7 comma 3 d.lgs. 150/2011; Art. 201 comma 5 Codice della Strada: While opposition to a 'bonario' notice is generally time-barred if not filed within 30 days of receipt, it remains admissible if filed as a recovery action challenging unnotified underlying administrative violation records.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19058-2019 proposto da: SIANI MARIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che lo rappresenta e difende; -ricorrenti - contro ROMA CAPITALE 02438750586, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato NICOLA SABATO, che lo rappresenta e difende; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 24598/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 21/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/07/2022 dal Consigliere Dott. CRISTINA AMATO; RILEVATO CHE:
1. Con atto di citazione in opposizione exart. 615 cod. proc. civ. , l’odierna ricorrente conveniva in giudizio Roma Capitale innanzi al Giudice di Pace di Roma al fine di far dichiarare l’illegittimità dell’avviso Ric. 2019 n. 19058 sez. S2 -ud. 07-07-2022 - 2 - bonario di pagamento identificato con il n. 79150185711, ricevuto a mezzo posta ordinaria dalla ricorrente in data 03.11.2015, contenente una dichiarazione debitoria per un importo complessivo di €704,82, riferita a n. 4 verbali di avviso di violazione (VAV) per violazioni del codice della strada. Dinanzi al Giudice di Pace parte ricorrente lamentava l’omessa notificazione dei pregressi verbali di contravvenzione, oltre a contestare le maggiorazioni di cui all’art. 27 legge 14 novembre 1981, n. 689.
2. Il Giudice di Pace dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta, attesa la mancata autonoma lesività dell’atto impugnato.
3. Seguiva appello dinanzi al Tribunale di Roma, con il quale parte ricorrente riproponeva in totole sue doglianze, eccependo la piena impugnabilità di atti anche non direttamente lesivi. Il Tribunale di Roma rigettava l’appello.
4. Osservavail Tribunale: - che l’avviso bonario non è autonomamente impugnabile, in quanto precede l’emissione di cartella e avvisa il destinatario di contraddire con la P.A., al fine di sospendere ogni procedura di recupero; - che in ogni caso si deve dedurre la ta rdività dell’impugnazione, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto proporre la sua domanda entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. Benché non sia stato possibile accertare la data di ricevimento dell’avviso, quale dies a quo ai fini della decorrenza dei 30 giorni, ma solo dell’emissione dell’avviso bonario (03.11.2015), dalla notifica del ricorso in opposizione datata 10.02.2016 e dal successivo deposito datato 14.06.2016 si deve dedurre la tardività dell’atto di opposizione;
Ric. 2019 n. 19058 sez. S2 -ud. 07-07-2022 - 3 - - che con riferimento alla doglianza di indebita applicazione delle maggiorazioni ex art. 27 L. n. 689/1981, tale censura è stata già respinta dalla Corte Suprema di Cassazione, la quale ha ribadito la legittimità della maggiorazione, in caso di ritardo nel pagamento di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, del 10% semestrale ai sensi dell’art. 27 L. n. 689/1981 (Cass. n. 14268/18; Cass, n. 1884/16).
1. Il ricorso si articola in due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comm a 1, n. 3, con riguardo agli artt. 112, 115, 116 cod. proc. civ.,omessa valutazione di circostanza determinante ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. La ricorrente rileva di non aver impugnato direttamente l’avviso bonario, quanto l’atto ad esso sotteso (ossia i quattro verbali di accertamento di cui ha avuto conoscenza solo tramite detto avviso): pertanto, oggetto della domanda di opposizione exart. 615 cod. proc. civ. era l’annullamento del titolo esecutivo e l’estinzione del diritto all’azione giudiziaria da parte del Comune di ROMA CAPITALE, non essendo i verbali mai stati notificati all’odierna ricorrente. 1.2.
Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 615 cod. proc. civ. laddove il giudice d’appello ha ritenuto tardiva l’impugnativa dell’odierna ricorrente, in quanto non proposta nel termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell’avviso. La decisione di rigetto del giudice d’appello sarebbe in contrasto con il giudicato interno,costituito dalla decisione nel merito in ordine all’impugnabilità dell’avviso bonario.
2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente, e sono entrambi fondati. Occorre preliminarmente precisare che anche se il primo motivo è stato proposto ai sensi dei nn. 3 e 5, il richiamo all’art.112 c.p.c. vale quale deduzione di una violazione del principio di Ric. 2019 n. 19058 sez. S2 -ud. 07-07-2022 - 4 - corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà esserededotto come vizio di nullità processuale exart. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., ove l'errore del giudice di merito si traduca in una difformità dell'attività del giudice dal paradigma della norma processualeviolata; ovvero nell’inesatta rilevazione del contenuto della domanda , determinando un vizio attinente alla individuazione del "petitum" (Cass., 3 civ., 10.06.2020, n. 11103; cfr. ex plurimis , in senso conforme:
Cass., 6-L, 13.07.2022, n. 22130; Cass., 6-2 civ., 23.06.2022, n. 20287; Cass., 2 civ., 30.12.2021, n. 42045). 2.1. Ciò premesso, la ricorrente - con l'opposizione alla sentenza del Giudice di Pace – ha dedotto l'omessa notifica dei quattro verbali di accertamento. Tale omissione, seppure non impedisce la formazione del titolo esecutivo stragiudiziale presupposto della successiva formazione del ruolo esattoriale, espone tuttavia il titolo a possibile contestazione di validità, che deve essere necessariamente proposta nella forma dell'«opposizione recuperatoria» ai sensi dell'ar t. 7 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, come chiarito dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte del 22 settembre 2017, n. 22080.
E’ stato, altresì, chiarito che ove l’opposizione all’avvisobonario sia proposta non pervizi propri di quest’ulti mo, ma in funzione recuperatoria, consistente nel dedurre che il verbale di accertamento della sanzioneamministrativa e la successiva cartella di pagamento non furono mai notificati, con conseguente applicazione dell'art. 201, comma 5 CdS, l’opposizione stess a è ammissibile (Cass. 2 civ., 21.07.2021, n. 20919). Nel caso di specie,l’odierna ricorrente non aveva impugnato diret tamente l’avviso bonario: piuttosto, contestava gli atti ad esso sottesi, cioè i quattro verbali di accertamento di cui ha avuto conoscenza solo tramite detto avviso.
Ric. 2019 n. 19058 sez. S2 -ud. 07-07-2022 - 5 - 2.2. Sulla mancata notificazione e, quindi, sulla non certezza del dies a quoda cui far decorrere i 30 gg. dell’art. 7, comma 3, d .Lgs. n. 150/11, il giudice di appello investito dal gravame della SIANI avverso la sentenza di primo grado non si è pronunciato, e su tale questione si è formato il giudicato interno. Di riflesso,l’opposizione (recuperatoria) non è soggettané a detto termine né ad altro, e va dunque esaminata nel merito, unitamente alla questione più volte sollevata dalla ricorrente anche in sede di appello riguardante l’eccezione di prescrizione (Cass.
Sezioni Unite civili n. 22080/2017, al paragrafo 8.1.; ex plurimis: Cass. 11 marzo 2022, n. 8000; Cass. 11 luglio 2022, n. 21905; Cass. 28 dicembre 2021, n. 41752; Cass. 24 settembre 2020, n. 20000).
3. Il ricorso va, dunque, accolto, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio