Court allows appeal against first instance for violating the principle of demand in technical expert proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court granted the architect's appeal against the first-instance judgment, which had dismissed the client's claim for damages. The lower court had incorrectly refused the technical expert access to documents not produced by the parties, relying on the expert's own investigation. The Court ruled that technical experts can examine all necessary documents to answer judicial questions, even those not formally alleged by the parties, provided they do not concern main facts requiring party proof. Consequently, the first-instance decision was annulled and the case remitted for retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 161 c.p.c.; Art. 132 c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: The technical expert appointed by the judge may examine all documents necessary to answer the questions posed, regardless of whether the parties have formally alleged them, unless they concern main facts that must be proven by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7081/2017 R.G. proposto da: PRO.FI.S. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO ERRANTE, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO CADELO, giusta delega in atti; –ricorrente – contro SERRA TOMMASO, elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA MARGHERITA 1, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO DE STEFANO, rappresentato e difeso dall'avvocato CLAUDIO CALAFIORE, giusta delega in atti;
–controricorrente – avverso la sentenza n. 2256/2016 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 06/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - L’architet to Tommaso Serra, incaricato dalla s.r.l. PRO.FI.S. della progettazione e direzione dei lavori di ristrutturazione di un immobile, ottenne decreto ingiuntivo per l’ammontare di € 36.709,40, ad integrazione del compenso già ricevuto per l’importo di € 13.790,40; - la società committente si oppose e in via riconvenzionale chiese che il professionista fosse condannato a risarcire il danno causato dagli errori commessi dal Sera nella progettazione e nella direzione dei lavori (assumeva, in particolare, la inidoneità statica della copertura in legno lamellare, che aveva causato ritardo nel completamento dei lavori, lievitazione dei prezzi e necessità di conferire incarico ad altro tecnico); - il Tribunale, dopo aver reputato che l’opposto non avesse fornito la prova delle prestazioni rese (venne giudicata tardiva la produzione documentale da sottoporre al ctu, per violazione del termine di cui all’art. 183 co. 6, n. 2, cod. proc. civ., essendo consentito al c.t.u. l’esame di documenti non prodotti dalle parti nel solo caso in cui si tratti di fatti accessori, rientranti strettamente nell’ambito tecnico della consulenza e, in ogni caso, esclusa indagine esplorativa), riconosciuti sussistere i denunciati errori e il danno procurato all’opponente, condannò l’opposto al pagamento della somma di € 53.600,00, a titolo di responsabilità per inadempimento del contratto d’opera professionale; - la Corte d’appello di Palermo, accolta l’impugnazione del Serra, ribaltò la statuizione di primo grado e, ferma la revoca del decreto ingiuntivo, condannò la PRO.FI.S. al pagamento, a titolo di residui onorari, della somma di € 35.789,97; - a tale epilogo la Corte locale giunge dopo aver istruito la causa mediante incarico di c.t.u., la quale, sulla base della documentazione esaminata aveva accertato l’opera svolta dal professionista e negato la sussistenza dei prospettati danni; -La s.r.l.
PRO.FI.S. proponeva ricorso sulla base di tre motivi e Tommaso Serra resisteva con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. - venuta la causa in trattazione all’adunanza camerale del 4/11/2021 la stessa veniva rinviata in attesa del deposito della decisione delle S.U. su questione di contrasto discussa il 14/9/2021; osserva 1. Va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per carenza di procura sollevata dal controricorrente. Con l’atto introduttivo la società ricorrente dichiara di agire in persona dell’Amministratore unico e legale rappresentante dott.
Rosaria Spataro . La procura speciale alla lite, spillata al ricorso, dopo l’ultima pagina, reca firma di mandato autenticata dal difensore. Assume il controricorrente l’invalidità di quest’ultimo atto per non essere state indicate le generalità del conferente, né la sua qualità, in presenza di firma illeggibile e, infine, per la mancanza d’indicazione specifica a riguardo del ricorso per cassazione. Quanto ai primi profili di critica vale quanto affermato “a contrario” da questa Corte, la quale ha escluso la riferibilità della procura al rappresentante legale della società nel solo caso in cui la relazione fra costui e la società rappresentata non consti neppure dall’atto processuale di cui si discorre (Cass. n. 7765/2021).
Evenienza che, come si è visto, qui non ricorre. Né può assegnarsi miglior sorte all’ultimo profilo di critica. Va, invero, condiviso l’orientamento di questa Corte, secondo il quale la procura al difensore apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione o anche su un foglio separato ma congiunto materialmente al ricorso, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché è irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito (cfr., da ultimo, Sez.
L., n. 9935, 28/03/2022, Rv. 664232).
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2967 cod. civ., 194, 115, 116 e 345 cod. proc. civ. Assume la PRO.FI.S. che la Corte di merito, a dispetto della puntuale motivazione di primo grado, con la quale si era negata la possibilità alla controparte di sottoporre al c.t.u. documenti non prodotti tempestivamente, errando, aveva fondato la propria decisione sulla scorta delle valutazioni della c.t.u. disposta in quel grado, prendendo a base documenti non prodotti in primo grado e arbitrariamente acquisiti dal consulente del giudice nel corso delle operazioni peritali. 1.
1. La doglianza è fondata. Le S.U., dirimendo contrasto, hanno di recente chiarito che in materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite, il cui accertamento si renda necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio (S.U. n. 3086, 01/02/2022, mass.
Rv. 663786-02). Con la medesima sentenza si è ulteriormente precisato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti - non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, alla condizione sopra indicata (Rv. 663786-03). Così giungendo alla conclusione che l'accertamento di fatti principali diversi da quelli dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, che il consulente nominato dal giudice accerti nel rispondere ai quesiti sottopostigli dal giudice, viola il principio della domanda ed il principio dispositivo ed è fonte di nullità assoluta rilevabile d'ufficio o, in difetto, di motivo di impugnazione da farsi valere ai sensi dell'art.161 c.p.c. (mass.
Rv. 663786-06). È di tutta evidenza che la decisione d’appello non risulta conforme al complesso dei principi sopra riportati, ai quali, quindi dovrà attenersi in sede di rinvio, verificando se e quali documenti, prova dei fatti principali siano stati tempestivamente prodotti dalle parti e, quindi, legittimamente utilizzati dal c.t.u. e quali impropriamente acquisiti e utilizzati dal c.t.u., salvo i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti, che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare.
Il secondo e il terzo motivo, con i quali la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. attuaz. cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, restano assorbiti (in senso proprio) dall’accoglimento del primo motivo. Il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appe