Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30784/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy compensation claim, ruling the one-year statute of limitations applied due to non-communication of the closure decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30784/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the Ministry of Justice's appeal against a lower court order awarding compensation for an unreasonable bankruptcy procedure duration. The Ministry argued the claim was time-barred because the bankruptcy closure decree became final in 2018, triggering a six-month limitation period. The court held that because the decree was never communicated to interested parties, the old one-year limitation period under the Civil Code applied, rendering the November 2019 claim timely.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4 della legge n. 89/2001; Art. 327 c.p.c.: When a bankruptcy closure decree remains uncommunicated to interested parties, the one-year limitation period for claiming equitable compensation applies instead of the six-month period.

Parole chiave

Generato dall'IA
bankruptcy compensation claim statute of limitations non-communication of decree equitable indemnity transitional provisions Civil Code limitation procedural timeliness termini di ricorso

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 della legge n. 89/2001
– la domanda per l’ottenimento del riconoscimento dell’equo indennizzo (formulata con ricorso depositato il 18 novembre 2019) si sarebbe dovuta considerare tempestiva avuto riguardo al termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001.
Art. 327 c.p.c.
143/2021, con compensazione delle spese, rilevando che – avuto riguardo all’individuazione del momento in cui era divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento, con applicazione del termine di cui all’art. 327 c.p.c., nella sua versione antecedente alla modifica sopravvenuta con l’art.
Art. 5-ter della legge n. 89/2001
Decidendo sull’opposizione formulata in virtù dell’art. 5-ter della citata legge n.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Con il formulato motivo, il citato Ministero ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Poiché il ricorso è stato proposto dal Ministero della Giustizia non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 327 c.p
143/2021, con compensazione delle spese, rilevando che – avuto riguardo all’individuazione del momento in cui era divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento, con applicazione del termine di cui all’art. 327 c.p.c., nella sua versione antecedente alla modifica sopravvenuta con l’art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 17384/2022
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15547/2022
17384/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15547/2022; Cass.
Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36156/2021
15547/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36156/2021; Cass.
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32519/2021
36156/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32519/2021; Cass.
Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17070/2021
32516/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17070/2021; Cass.
Cass. n. 5955/2014
228/2012, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr., per tutte, Cass. n. 5955/2014 e Cass.
Cass. n. 1778/2016
5955/2014 e Cass. n. 1778/2016).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 10323/2021 proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: 80184430587), rappresentato e difeso “ex lege” dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e domiciliato presso i suoi Uffici, in ROMA, v. dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro ISOLSYSTEM SNC (P.I.: 00867430432), in persona del legale rappresentante “pro-tempore”; - intimata - avverso il decreto n. cron. 143/2021 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositato il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/09/2022 dal Consigliere ALDO CARRATO.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con ricorso iscritto al n. R.G.V.G. n. 739/2019 la Isolsystem chiedeva alla Corte di appello di Ancona che le venisse riconosciuto l’equo indennizzo per la durata irragionevole di una procedura fallimentare di una società, il cui fallimento era stato dichiarato con sentenza depositata il 12 ottobre 1995. Con decreto n. 610/2020, la citata Corte di appello accoglieva il ricorso, condannando il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore dell’istante, della somma di euro 2.650,00, oltre interessi legali e spese giudiziali.

2. Decidendo sull’opposizione formulata in virtù dell’art. 5-ter della citata legge n. 89/2001 dal Ministero della Giustizia, con la quale era stata dedotta la tardività della domanda di equa riparazione, la Corte di appello di Ancona (in composizione collegiale), la rigettava con decreto n. cronol. 143/2021, con compensazione delle spese, rilevando che – avuto riguardo all’individuazione del momento in cui era divenuto definitivo il decreto di chiusura del fallimento, con applicazione del termine di cui all’art. 327 c.p.c., nella sua versione antecedente alla modifica sopravvenuta con l’art. 46, comma 17, della legge n. 69/2009 e, non quindi, quello semestrale, come previsto a seguito di tale novellazione - il ricorso ex art. 2 della legge n. 89/2001, depositato il 18 novembre 2019, si doveva considerare tempestivo, 3. Avverso il citato decreto emesso a seguito dell’opposizione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, il Ministero della Giustizia. La società intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Con il formulato motivo, il citato Ministero ha denunciato – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge n. 89/2001, 119 R.D. n. 267/1942 e 327 c.p.c., sul presupposto che, nella fattispecie, poiché il decreto di chiusura del fallimento era diventato definitivo (per effetto della mancata proposizione di reclami) il 24 novembre 2018 (in applicazione dell’art. 327 c.p.c., nella sua versione modificata dall’art. 47, comma 17, della legge n. 69/2009), il ricorso per equa riparazione avrebbe dovuto essere formulato nel termine di sei mesi a decorrere da tale data, ovvero entro il 24 maggio 2019. Pertanto, siccome il ricorso per equo indennizzo era stato, invece, depositato il 18 novembre 2019, esso avrebbe dovuto essere qualificato tardivo e, quindi, inammissibile.

5. Rileva il collegio che il proposto motivo è infondato e deve, quindi, essere respinto. Invero, alla stregua della più recente e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 8088/2019 e, da ultimo, Cass. n. 15547/2022 e Cass. n. 17384/2022), che risulta ormai assestatasi, deve ribadirsi che al fine di stabilire se sia applicabile il termine lungo di sei mesi ex art. 327 c.p.c., in luogo del termine di un anno, ai fini della proposizione del reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato (secondo la versione dell'art. 119 della legge fallimentare anteriore alle riforme di cui al d.lgs. n. 5/2006 e al d.lgs. n. 169/2007 e all'esito della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza del Giudice delle leggi 23 luglio 2010, n. 279), occorre considerare non la data di instaurazione del sub-procedimento di chiusura, bensì la data di apertura della procedura fallimentare, che rappresenta il giudizio presupposto rispetto al quale si lamenta la non ragionevole durata.

E ciò perché il procedimento di reclamo e, a monte, il procedimento di chiusura del fallimento non costituiscono procedimenti autonomi occasionati dal fallimento - rispetto ai quali può applicarsi il principio tempus regit actum, con la conseguente applicabilità del termine lungo semestrale, ove ad essi sia stato dato impulso successivamente alla data del 4 luglio 2009, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 69/2009 -, ma sono piuttosto procedimenti endofallimentari, avverso l'esito della procedura, ai quali si applica la disciplina transitoria (Cass.

Sez. 2, Ordinanza n. 17384/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15547/2022; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 36156/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32519/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32009/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32516/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 17070/2021; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4531/2021; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 28496/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19740/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19736/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 19735/2020; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 4020/2020; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 8088/2019), da cui la riferibilità al termine di un anno oltre a quello della sospensione feriale dei termini.

In altri termini, non operando le modifiche introdotte con il d. lgs. n. 5/2006 e con il d. lgs. n. 169/2007 nel caso di fallimenti anteriori (come quello, nel caso di specie, dichiarato con sentenza del 1995), il termine semestrale di decadenza per proporre la domanda di indennizzo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 89/2001, in quanto decorrente dalla data di definitività del decreto (non comunicato) di chiusura del fallimento deve essere calcolato a decorrere da un anno, oltre sospensione feriale, dalla sua pubblicazione come disposto dall’art. 327 c.p.c., nella sua formulazione anteriore alla indicata entrata in vigore della sua modifica intervenuta per effetto della legge n. 69/2009.

Pertanto, la Corte di appello ha, in conformità al decreto del giudice monocratico opposto, legittimamente affermato che - non risultando il decreto di chiusura del fallimento (depositato il 23 aprile 2018 in relazione ad una procedura iniziata nel 1995) essere stato comunicato o notificato a tutte le parti interessate e dovendosi applicare (in relazione al momento di acquisto della sua definitività) il termine annuale, oltre al computo del periodo di sospensione feriale, ai sensi della vecchia formulazione dell’art. 327 c.p.c. – la domanda per l’ottenimento del riconoscimento dell’equo indennizzo (formulata con ricorso depositato il 18 novembre 2019) si sarebbe dovuta considerare tempestiva avuto riguardo al termine semestrale previsto dall’art. 4 della legge n. 89/2001.

6. In definitiva, per tutte le spiegate ragioni, il ricorso deve essere rigettato, senza luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Poiché il ricorso è stato proposto dal Ministero della Giustizia non sussistono i presupposti per dare atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo comma dell’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115/2002, introdotto dal comma 17 dell’art. 1 della legge n. 228/2012, ai fini del raddoppio del contributo unificato per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile (cfr., per tutte, Cass. n. 5955/2014 e Cass. n. 1778/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ric