Italian court dismisses appeal regarding compensation order in civil damages case for unreasonable duration.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Maria Leo's appeal against a lower court's order for cost compensation in a civil damages case. Leo argued that the compensation was improper because she contested the total award amount, not just the living expenses, and claimed the court ignored her arguments on the main indemnity. The court found her arguments infounded, noting she had explicitly challenged the congruity of the awarded sum in her opposition, making the partial cost compensation legally correct.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 5 ter L. 89/2001; Art. 112 c.p.c.: When a party contests the congruity of the awarded indemnity in an opposition, the court may order cost compensation based on partial success without violating procedural rules regarding the number of grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23113/2021 R.G. proposto da LEO MARIA, rappresentata e difesa dall’avv. Filomena D’Addario, con domicilio in Grottaglie, Via De Gasperi n. 8. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce n. 219/2021, pubblicato il 3.2.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Maria Leo ha chiesto di emetter e ingiunzione di pagamento dell’indennizzo ex l. 89/2001, lamentando l’irragionevole durata di un giudizio civile di risarcimento del danno, instaurato dinanzi al Tribunale di Taranto in data 18.10.2004 e conclusosi con sentenza del 21.9.2017. Oggetto: EQUA RIPARAZIONE Il giudice designato ha liquidato € 5000,00 per il danno non patrimoniale ed € 600,00 per spese processuali; contro il decreto la ricorrente ha proposto opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, chiedendo di riconoscere l’intero importo richiesto (€ 9600,00 ) e l’esatto ammontare delle spese vive (€ 447,00), compensando le spese dell’opposizione.
La cassazione del decreto è chiesta da Maria Leo con ricorso in due motivi. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.
2. Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., lamentando che la compensazione sia stata disposta sul presupposto che fosse stata contestata anche la congruità della somma attribuita a titolo di indennizzo o l’ammontare dei compensi, mentre l’opponente si era limitato a richiedere un incremento delle spese vive, non potendo ritenersi neppure parzialmente soccombente. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver la Corte di merito ritenuto proposti più motivi di opposizione, di cui solo uno di essi accolto, essendo stata in realtà sollevata un’unica censura, riguardante esclusivamente il mancato rimborso delle spese vive.
I due motivi sono palesemente infondati. Dall’esame dell’atto di opposizione ex art. 5 ter L. 89/2001, consentito a questa Corte per la natura processuale del vizio denunciato, risulta – a partire da pag. 6 - una diffusa contestazione sulla congruità della somma liquidata a titolo di indennizzo. Secondo la ricorrente, occorreva considerare che nel giudizio presupposto erano stati disposti più rinvii della causa ad intervalli eccessivamente lunghi ed inoltre l’ammontare annuo dell’indennizzo doveva essere maggiorato a partire dal terzo anno.
L’opponente aveva quindi riproposto la richiesta di pagamento di € 9600,00 a titolo di equa riparazione, che la Corte distrettuale ha ritenuto infondata. La pronuncia ha – quindi - statuito solo sui motivi specificamente dedotti, disponendo la compensazione delle spese dell’opposizione a seguito del parziale accoglimento della domanda, senza incorrere nelle violazioni denunciate. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Essendo il procedimento ex L. 81/2001 esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 1000,00 per compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile