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Ordinanza — n. 30605/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal on legal fees, ruling compensation of remand costs unjustified without motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30605/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation dismissed the Ministry of Justice's defense regarding the second ground of appeal but allowed the first ground concerning legal fees. The appellants argued that the lower court failed to justify compensating the costs of the remand trial, violating statutory requirements for such compensation. The court held that without explicit motivation or reciprocal loss, the lower court's decision to offset remand costs was illegal, thereby ordering the Ministry to pay the appellants' legal fees.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 54 L. 69/2009: Compensation of litigation costs between parties is permitted only upon reciprocal loss or in the presence of grave and exceptional reasons expressly indicated in the judgment's reasoning.

Parole chiave

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compensation of litigation costs lack of judicial motivation remand trial expenses legal fees allocation Civil Procedure Code unjustified cost offset Supreme Court ruling calcolo dell'indennità risarcitoria

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il giudice distrettuale disposto la compensazione delle spese del giudizio di rinvio senza alcuna motivazione ed in carenza dei presupposti giustificativi di legge.
Art. 54 L. 69/2009
92 c.p.c., come novellato dall’art. 54 L. 69/2009, dovendo ritenersi illegittima la compensazione adottata in palese violazione dell’obbligo di motivazione.
Art. 4 D.M. 55/2014
Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 4, punto 2, D.M.
Art. 8 D.M. 55/2014
La ratio dell'art. 8, comma 1, D.M.
art. 92 c.p
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il giudice distrettuale disposto la compensazione delle spese del giudizio di rinvio senza alcuna motivazione ed in carenza dei presupposti giustificativi di legge.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14159/2021 R.G. proposto da FUSCO MARILENA, DE FRANCESCO MARIA ASSUNTA E INTRONA MARIA GRAZIA, rappresentat i e difesi dall’avv. Ferdinando Emilio Abbate, con domicilio in Roma, alla Via Ugo De Carolis n. 101. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. -CONTRORICORRENTE- avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia n. 693/2020, pubblicato il 26.11.2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 20.9.2022 dal Consigliere Giuseppe Fortunato. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. La Corte d'appello di Perugia, con decreto n. 2038 /2018 , condannò il Ministero della Giustizia a pagare in favore dei ricorrenti la somma di € 1042,00 ciascuno, a titolo d'equo indennizzo per la non ragionevole durata di un processo incardinato Oggetto: EQUA RIPARAZIONE ai sensi della L. n. 89 del 2001, liquidando le spese processuali in complessivi € 203,00, ed accessori. La decisione fu impugnata in cassazione dai ricorrenti relativamente alla pronuncia sulle spese, ritenuta lesiva dei minimi tabellari, e questa Corte, con ordinanza n. 26278/2019, cassò la pronuncia,rinviando la causa alla Corte d’appello di Perugia.

Il giudice del rinvio ha proceduto ad una nuova quantificazione, attribuendo € 286,50, per il giudizio di merito ed in € 645,00 per quello di legittimità, compensando le spese del giudizio di rinvio. La cassazione del decreto è chiesta da Fusco Marilena, De Francesco Maria Assunta, Introna Maria Grazia con ricorso affidato a due motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 92 c.p.c., per aver il giudice distrettuale disposto la compensazione delle spese del giudizio di rinvio senza alcuna motivazione ed in carenza dei presupposti giustificativi di legge. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 4, punto 2, D.M. 55/2014, per aver il giudice del rinvio omesso immotivatamente di riconoscere l’aumento delle spese legali prevista per l’ipotesi che il medesimo avvocato difenda più parti. 2.1.Il primo motivo fondato. La Corte distrettuale, adeguandosi al principio di diritto espresso con l’ordinanza di legittimità, ha proceduto ad una nuova liquidazione delle spese processuali del giudizio ex L. 89/2011 e di quelle di legittimità, e, nella soccombenza del Ministero, ha compensato quelle del rinvio senza addurre alcuna giustificazione.

In relazione alla data di proposizione del giudizio di merito (2012), la compensazione poteva esser disposta in caso di reciproca soccombenza o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate in motivazione, secondo il disposto del secondo comma dell’art. 92 c.p.c., come novellato dall’art. 54 L. 69/2009, dovendo ritenersi illegittima la compensazione adottata in palese violazione dell’obbligo di motivazione. 2.2. Il secondo motivo è infondato. In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 D.M. 55/2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 d.m. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale.

La ratio dell'art. 8, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, è quella di far carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c. (Cass. 17215/2015). Nel caso in esame, la situazione di vantaggio azionata nel processo per equa riparazione non richiedeva l’esame di questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per ciascuna delle parti (Cass.18047/2022), essendo dedotte posizioni sostanzialmente sovrapponibili, né è apparso necessario un impegno aggiuntivo giustificato dallo svolgimento dell’iter processuale o dalla disamina dei profili controversi, risultando per tale aspetto incensurabile il mancato riconoscimento della chiesta maggiorazione.

In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con rigetto del secondo. Il provvedimento impugnato è cassato in relazione al motivo accolto e, non essendovi accertamenti da compiere, la causa può essere decisa nel merito, con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali del giudizio di rinvio, non sussistendo i presupposti per la loro compensazione, oltre alle spese del presente giudizio di legittimità, con liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso, respinge il secondo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, liquidate in €. 100,00 per esborsi ed € 915,00 per compenso, e delle spese del presente giudizio di legittimità, pari ad € 200,00 per esborsi d € 800,00 per compenso, il tutto oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%,con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Se