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Ordinanza — n. 30536/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows lawyer fees claim by correcting monitor procedure tariff application for full adversarial trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30536/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appellant's request to correct the liquidation of lawyer fees, overturning the lower court's decision. The appellant argued that the appellate court incorrectly applied a specific tariff table designed for summary monitor proceedings to a case decided in a full adversarial trial. The court agreed, noting that despite the initial summary nature of the first phase, the final judgment resulted from a complete adversarial process where the Ministry of Justice participated fully. Consequently, the correct tariff table for full trials was applied to determine the compensable fees.

Regesto Legislator

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Art. 91 c.p.c.; D.M. n. 55/2014: When a summary monitor procedure concludes with a full adversarial trial, the lawyer fees must be calculated using the tariff table applicable to ordinary proceedings rather than the summary procedure table.

Parole chiave

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lawyer fees liquidation monitor procedure tariff adversarial trial summary procedure Cassation review spese di procedura mercede del perito compenso per prestazioni

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
- Con l’unico motivo di ricorso ( violazione e/o falsa applicazionedi norme di legge: art. 91 c.p.c., art.
Art. 2233 comma 2° c.c.
91 c.p.c., art. 2233 comma 2° c.c., liquidazione compensi exD.M.
D.M. n. 55 del 2014
2233 comma 2° c.c., liquidazione compensi exD.M. n. 55 del 2014 e D.M.
D.M. n. 37 del 2018
55 del 2014 e D.M. n. 37 del 2018) la ricorrentedenuncia l’erronea applicazione della tariffa per i procedimenti monitori, censurando il decreto nella parte in cui ha liquidato i compensi ricorrendo alla tabella n.
art. 5 ter legge n. 89/2001
L’opposizione proposta dall’istante ex art. 5 ter legge n. 89/2001 avverso il decreto monocratico con il quale la corte adita dichiarava la propria incompetenza territoriale veniva rigettata dallo stesso giudice in composizione collegiale, che dichiarava competente la Corte di Appello di Perugia.
art. 91 c.p
- Con l’unico motivo di ricorso ( violazione e/o falsa applicazionedi norme di legge: art. 91 c.p.c., art.
art. 2233 c.c
La liquidazione del compenso di euro 450,00da parte della corte umbra, inferiore ai predetti minimi, a detta della ricorrenteviola l’art. 2233 c.c., risultando lesiva del decoro della professione.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. II, 31 luglio 2020, n. 16512
Cass., Sez. VI-2, ord. n. 38477 del 2021
16512 del 2020; Cass., Sez. VI-2, ord. n. 38477 del 2021).
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N.11938- 2021 proposto da: SCARAPAZZI CATIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 101, presso lo studio dell'avvocato FERDINANDO EMILIO ABBATE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANNALISA PUCILLO, giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difendeope legis; -controricorrente - Ric. 2021 n. 11938 sez.

S2 -ud. 26-04-2022 -2- avverso il decreto n. 1296 della CORTE D'APPELLO di PERUGIAemesso il 21/09/2020, depositatoil 29 /10/2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/04/2022 dal Consigliere Dott. DIANORA POLETTI FATTI DI CAUSA 1. Con ricorso ex lege n. 89/2001 depositato in data 21/03/2019 avanti la Corte di Appello di Roma, Scarapazzi Catia chiedeva ingiungersi al Ministero della Giustizia il pagamento di un equo indennizzo per l'eccessiva durata di un precedente procedimento, parimenti ex lege n. 89/2001, instauratosi innanzi alla medesima Corte nel dicembre 2011 e definito con provvedimento del 4 ottobre 2018.

2. L’opposizione proposta dall’istante ex art. 5 ter legge n. 89/2001 avverso il decreto monocratico con il quale la corte adita dichiarava la propria incompetenza territoriale veniva rigettata dallo stesso giudice in composizione collegiale, che dichiarava competente la Corte di Appello di Perugia.

3. Riassunto il giudizio avanti quest’ultimo giudice, Scarapazzi Catia vedeva riconosciuto il suo diritto di ottenere dal Ministero della Giustizia il pagamento della somma di euro 2.400,00 a titolo di indennizzo del danno non patrimoniale, oltre agli interessi legali dalla domanda e alle spese di lite, liquidate in euro 450,00 per compensi, più accessori di legge ed esborsi, con distrazione pro-quotain favore dei procuratori antistatari ex art.93 c.p.c.

4. Avverso il decreto n. 1296/2019 della corte perugina Scarapazzi Catia ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo di ricorso, chiedendonela cassazione con ogni susseguente statuizione anche in ordine alle spese,da distrarsi in favore dei procuratorianticipatari. Ric. 2021 n. 11938 sez. S2 -ud. 26-04-2022 -3- 5. Il Ministero intimato resiste con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso.

5. Laricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONIDELLA DECISIONE 1. - Con l’unico motivo di ricorso ( violazione e/o falsa applicazionedi norme di legge: art. 91 c.p.c., art. 2233 comma 2° c.c., liquidazione compensi exD.M. n. 55 del 2014 e D.M. n. 37 del 2018) la ricorrentedenuncia l’erronea applicazione della tariffa per i procedimenti monitori, censurando il decreto nella parte in cui ha liquidato i compensi ricorrendo alla tabella n. 8 D.M. n. 55 del 2014. La Corte di Appello di Perugia non avrebbe tenutoconto che il giudizio non ha avuto natura monitoria, ma si è svolto avanti a detto giudice in composizione collegiale, con la necessità di applicare la tabella n. 12 allegata al decreto sopra citato, che prevede –applicando il massimo di abbattimento per ciascuna fase – la liquidazione delle seguenti somme: euro 255,00 per la fase di studio; euro 255,00 per la fase introduttiva; euro 283,50 per la fase istruttoria e euro 405,00 per la fase decisionale (per un totale complessivo di euro 1.198,50).

La liquidazione del compenso di euro 450,00da parte della corte umbra, inferiore ai predetti minimi, a detta della ricorrenteviola l’art. 2233 c.c., risultando lesiva del decoro della professione. 2. -Il ricorso è fondato. Questa Corte non ritiene di discostarsi dall’ormai consolidato orientamento secondo il quale il procedimento in tema di giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla L. n. 89/2001 va considerato ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all'avvocato quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che nel caso in esame trova applicazione la tabella n. 12 allegata Ric. 2021 n. 11938 sez.

S2 -ud. 26-04-2022 -4- al D.M. n. 55/2014 (v., ex plurimus, Cass., Sez. II, 10.04.2018, n. 8818; Cass., Sez. II, 26.11.2019, n. 30889; Cass., Sez. VI- 2, II, 21.07.2020, n. 15493; Cass., Sez. II, 9.11.2021, n. 32954; Cass., Sez. II, 12.01.2022, n. 684). La tabella n. 8, rubricata "procedimenti monitori", allegata aldetto decreto, trova applicazione solo per la liquidazione delle spesedella fase destinata a svolgersi dinanzi al consigliere designato, e dunque in un procedimento non a contradditorio pieno, assumendo rilevanza, pur dinanzi ad un procedimento monitorio destinato a celebrarsi dinanzi alla corte d'appello, con caratteri di "atipicità" rispetto a quello di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c., oltre che l'identica veste formale -decreto - del provvedimento conclusivo della prima fase di entrambi i procedimenti, anche l'iniziale assenza di contraddittorio e la differita operatività della regola cardine "audiatur et altera pars", che accomunano il primo sviluppo del procedimento "ex lege" Pinto e l'ordinario procedimento d'ingiunzione" (cfr., ad es., Cass., Sez.

II, 31 luglio 2020, n. 16512; Cass., Sez. II, n. 16512 del 2020; Cass., Sez. VI-2, ord. n. 38477 del 2021). Nel caso in esame, vertendosi nella prima ipotesi, avendo la Corte di Appello di Perugia deciso in composizione collegiale, all’esito di un giudizio a contraddittorio pieno, nel quale si è regolarmente costituito il Ministero della Giustizia, la tabella corretta per la liquidazione dei compensi è la tabella n. 12 allegata al D.M. n. 55/2014. 3. - Per le controversie comprese nello scaglione di valore tra euro 1.101,00 e euro 5.200,00, quale il caso di specie (in considerazione delle somme liquidate alla ricorrente a titolo di equa riparazione), la tabella di cui al detto decreto prevede quali valori “ minimi ” (derivanti dall'applicazione della massima decurtazione della tariffa) i seguenti importi: euro 255,00 per la Ric. 2021 n. 11938 sez.

S2 -ud. 26-04-2022 -5- fase di studio, euro 255,00 per quella introduttiva, euro 283,50 per quella di trattazione, euro 405,00 per quella decisoria, per un totale di euro 1.198,50. 4.- Consegue a quanto sopra l'accoglimento del ricorso, la cassazione del decreto della Corte di Appello di Perugia del 21- 9/29-10-2020 e, poiché non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto ex art. 3 84 comma 2° c.p.c. , ladecisione della causa nel merito nel senso che il Ministero della Giustiziadeve essere condannato al pagamento, in favore dei difensori della ricorrente dichiaratasi antistatari, a titolo di compenso professionale, della complessiva somma di euro 1.198,50, come sopra dettagliata, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge. 5.

– In ragione dell’esito del ricorso, a nche le spese legali del giudizio di legittimità devono seguire la soccombenza e possono liquidarsi al minimocome in dispositivo, sempre con distrazione in favore dei procurator i antistatari , tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle attività espletate;

P.Q.M.

la Corte, in accoglimento del ricorso, cassa – nei limiti di cui in motivazione - il decreto della Corte d'appello di Perugia del 21 - 9/29-10-2020; condanna il Ministero della Giustizia al pagamentoin favore dei procuratori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, dell’importo complessi vo di euro 1.198,50, oltre al 15% per spese generali di studio e agli accessori di legge. Liquida le spese del presente giudizio in euro 400,00, oltre al 15% per spese generali e agli accessori di legge, oltre a euro 200,00 per esborsi.Spese di lite anche in questo