Cassation appeal dismissed due to withdrawal; court declared proceedings extinct upon acceptance of withdrawal by opposing parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe cassation appeal filed by Edil Petrarca s.r.l. against the Campobasso Court of Appeal's decision was dismissed because the appellant formally withdrew the lawsuit on September 28, 2022. The opposing parties, Roselli and Pizzi, accepted this withdrawal, leading the court to declare the proceedings extinct under Article 391 of the Code of Civil Procedure. Consequently, no ruling on litigation costs was issued as the dispute was resolved through the parties' mutual agreement to abandon the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.: When a cassation appeal is withdrawn and accepted by the opposing parties, the court must declare the proceedings extinct without ruling on costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
ul ricorso proposto da: Edil Petrarca s.r.l., con sede in Fornelli (IS), in persona del legale rappresentante sig. Graziano Petrarca, rappresentatae difesa per procura alle liti in calce al ricorso dall’Avvocato Sergio Sardelli, elettivamente domiciliat a presso lostudio dell’Avvocato Danilo Leva in Roma , c.so Trieste n. 123 . Ricorrente contro Roselli Domenico e Pizzi Adele,rappresentati e difes i per procura a lle liti in calce al contro ricorso da ll’Avvocato Clementino Pallante , elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Mario Ranucciin Roma, viale Ronchi n.
29. Controricorrenti avverso la sentenza n. 119/2017 della Corte di appello di Campobasso , depositatail 23. 3. 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11. 10. 2022 dal presidente Mario Bertuzzi. R.G. N. 25163/2017. La Corte, letto il ricorso proposto da lla Edil Petrarca s.r.l. per la cassazione della sentenza n. 119/2017 della Corte di appello di Campobasso, depositata il 23. 3. 2017, che, in riforma della sentenza di primo g ra do , aveva accolto l’opposizione proposta da Roselli Domenico e Pizzi Adele al decreto ingiuntivo n. 530/2012 del Tribunale di Isernia e ordinato alla società opposta l a restituzione dell’importo ricevuto in esecuzione della sentenza appellata; letto il controricorso di Roselli Domenico e Pizzi Adele; rilevato che la società ricorrente con atto depositato in data 28. 9. 202 2 , sottoscritto dal suo legale rappresentante e dal suo procuratore, ha dichiarato di rinunziare al ricorsoe che, con dichiarazione in calce all’atto, tale rinuncia è stata sottoscritta per accettazione da i controricorrent i e dal loro procuratore; che per effetto della accettazione della rinuncia non deve darsi luogo alla pronuncia sulle spese; visto l’art.391 cod. proc. civ.
P. T. M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022. Il Presidente Mario Bertuzzi R