Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; defendant not required to pay additional uniform contribution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the plaintiff's formal withdrawal, which legally terminates the proceedings regardless of the defendant's acceptance. Although the defendant refused to accept the withdrawal, the court ruled that such an act is effective without consent and extinguishes the process while leaving the withdrawing party liable for costs. Consequently, the appeal was dismissed, and the plaintiff was condemned to pay the legal costs of the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; A withdrawal from a cassation appeal extinguishes the proceedings even without the opposing party's acceptance, and the withdrawing party remains liable for costs without the additional uniform contribution obligation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2644/2019 R.G. proposto da: CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI,9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ULISSE COREA; -ricorrente- contro SALVATORE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4821/2018 depositata il 12/07/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Considerato che: -con la ricorrente, con atto depositato il 30 agosto 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -l’atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto, è stato notificato alla controparte, che non ha accettato, né aderito alla rinuncia; -la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 3971/2015; n. 10140/2020); -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, con addebito delle spese a carico della ricorrente; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).
P.Q.M.
visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dellaSeconda S