Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30124/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed and extinguished by plaintiff's unilateral withdrawal without defendant's acceptance, resulting in plaintiff bearing all costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30124/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal extinguished due to the plaintiff's unilateral withdrawal, which legally terminates the proceedings regardless of the defendant's acceptance. The plaintiff argued for cost compensation, while the defendant contended that the withdrawal should not automatically end the case. The court ruled that such withdrawals produce immediate effects without needing counterparty approval, thereby extinguishing the process and imposing full costs on the withdrawing party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 390, 391 c.p.c.; A unilateral withdrawal by the appellant extinguishes the cassation proceedings without requiring the respondent's acceptance, resulting in the loss of the right to contest and the imposition of costs on the withdrawing party.

Parole chiave

Generato dall'IA
unilateral withdrawal extinction of proceedings cassation appeal cost allocation judicial economy impugnazione di decisioni amministrative esame di cassazione decisione incidentale impugnabile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
10140/2020); -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, con addebito delle spese a carico della ricorrente; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 3971/2015
Cass. n. 10140/2020
Cass. 23175/15
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7022/2020 R.G. proposto da: CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI,9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocatiULISSE COREA e GINO SCACCIA -ricorrente- contro SALVATORE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4603/2019 depositata il 08/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Considerato che: -con la ricorrente, con atto depositato il 30 agosto 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -l’atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto, è stato notificato alla controparte, che non ha accettato, né aderito alla rinuncia; -la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 3971/2015; n. 10140/2020); -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, con addebito delle spese a carico della ricorrente; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dellaSeconda S