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Ordinanza — n. 30118/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by withdrawal; court orders losing party to pay litigation costs despite no acceptance of withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30118/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal extinguished due to the appellant's formal withdrawal, which automatically terminated the proceedings without requiring the respondent's acceptance. Although the respondent refused to accept the withdrawal, the court ruled that such an act is effective independently and extinguishes the process, leaving the appellant liable for costs. Consequently, the judgment was dismissed, and the appellant was ordered to pay the respondent's litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal of appeal extinguishes proceedings regardless of opponent's acceptance, and the withdrawing party bears all litigation costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation cassation procedure judicial waiver effect economia pubblica contenzioso commerciale associazione con scopo economico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
10140/2020); -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, con addebito delle spese a carico della ricorrente; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 3971/2015
Cass. n. 10140/2020
Cass. 23175/15
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7027/2020 R.G. proposto da: CAMERA DI COMMERCIO DI FROSINONE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA SACCHETTI,9, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO SAVERIO MARINI che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ULISSE COREAe GINO SCACCIA -ricorrente- contro SALVATORE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4600/2019 depositata il 08/07/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Considerato che: -con la ricorrente, con atto depositato il 30 agosto 2022, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese; -l’atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto, è stato notificato alla controparte, che non ha accettato, né aderito alla rinuncia; -la rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, in quanto tale atto non richiede l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali, e, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione, rimanendo, comunque, salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass. 3971/2015; n. 10140/2020); -ricorrono, dunque, le condizioni per dichiarare l'estinzione del giudizio di Cassazione, con addebito delle spese a carico della ricorrente; -che non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato; tale misura, infatti, trova applicazione nei soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. 23175/15).

P.Q.M.

visti gli artt. 390, 391 c.p.c.; La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di Cassazione; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dellaSeconda