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Ordinanza — n. 29783/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appellate court for failing to assess good faith obligations and damages in waste contract dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29783/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court partially allowed the appeal, quashing the lower appellate court's decision regarding a waste management contract dispute between Cosir and Gesam. The appellate court had incorrectly conflated distinct legal concepts and failed to properly evaluate the breach of good faith obligations by Gesam, which was essential for determining the existence of damages. Consequently, the case was remanded to a different composition of the appellate court for a fresh examination of contractual duties and liability.

Regesto Legislator

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Art. 1176 c.c.; Art. 1338 c.c.: The court must independently assess the breach of good faith obligations and the resulting damages, rather than relying on a unilateral view that neutralizes one party's failure due to the other's, as this renders the legal evaluation void.

Parole chiave

Generato dall'IA
breach of good faith waste management contract assessing damages appellate review remand for retrial rimborso delle spese risarcimento per errore giudiziario prestazioni indebitamente riscosse

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1176 c.c.
Art. 1338 c.c.
Art. 360, n. 5 c.p.c.
4, 5 e 7 della Convenzione tra Gesam e Cosir del 26.8.2005, in relazione all’art. 360, n.
art. 1362 c.c
Il primo motivo censura la violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’interpretazione degli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., n. 10525/2022
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27071/2017 R.G. proposto da : COSIR s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, via F . RENZA n. 3, presso lo studio dell’avv . PASQUINELLI GABRIELLA (PSQGRL75T53H501Q); rappresentat a e difes a dall'avv . MEAZZA GIANFRANCO (MZZGFR66L18I452S)per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro GESAM s.r.l., domiciliataex lege in Roma , piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; rappresentat a e difes a dall'avv. TORRE MICHELE (TRRMHL66M03I452W) per procura a margine del controricorso; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari (Sez . dist . di Sassari) n.341/2017, depositata i l 15/09/2017 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Gesam s.r.l. ottenne dal Tribunale di Sassari il decreto ingiuntivo n. 1578/2009 dell’importo di Euro 49.302,44, a titolo di corrispettivo per il servizio di ricevimento di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata svolta nel biennio 2008/2009. Avverso tale decreto propose opposizione l’ingiunta Cosir s.r.l., “deducendo che la Gesam non aveva diligentemente prestato l’opera di selezione – trattamento delle frazioni del materiale conferito da Cosir, con conseguente impossibilità per la opponente di beneficiare dei rimborsi previsti” (pag. 2 del ricorso per cassazione), e domandando, in via riconvenzionale, il risarcimento del danno conseguente al mancato ottenimento dei contributi dovuti da Conai “ai consorzi che avessero realizzato percentuali di riciclo e purezza superiori a quelle minime indicate nel programma generale” (pag. 3 del ricorso per cassazione).

Il Giudice di prime cure accoglieva la domanda e revocava il decreto ingiuntivo opposto, ma rigettava la domanda risarcitoria proposta da Cosir, sicché quest’ultima impugnava la pronuncia dinanzi alla Sezione distaccata di Sassari della Corte d’Appello di Cagliari. Il Collegio sassarese premise che, in forza della convenzione stipulata tra le parti in data 26.8.2005, Cosir avrebbe dovuto conferirea Gesam le frazioni secche della raccolta differenziata dei rifiuti, impegnandosi quest’ultima, tra l’altro, “a garantire che le frazioni selezionata [fossero] tali da permettere alla Cosir il rimborso da parte dei Consorzi di filiera, per la fascia qualitativa più alta prevista dall’accordo Anci/Conai”.

Da parte sua, Cosir si impegnava “a porre in essere tutte le misure possibili per ricondurre la presenza di frazioni estranee alla percentuale massima del 3%”. La convenzione era stata successivamente rinnovata in data 22.1.2007, elevando la suddetta percentuale al 6%. Osservò la Corte d’Appello che “l’impegno assunto dall’appellata non dipendeva solo ed esclusivamente dalla propria attività, ma anche da una forma di collaborazione da parte creditrice che non [era] avvenuta” (pag. 8 della sentenza impugnata), dal momento che il rimborso nella percentuale massima da parte di Conai non era stato erogato a causa della presenza di una percentuale di impurità nei rifiuti conferiti ben superiore a quella concordat a dalle parti nelle convenzioni sopra menzionate.

Correttamente, dunque, “il tribunale [aveva ritenuto] non provato il danno nel senso che, pur riconoscendo in capo a Gesam s.r.l. un operato scarsamente diligente, [aveva riten uto] non sussistere una relazione immediata tra causa ed effetto, tra il comportamento di quest’ultima ed il danno lamentato” (pag. 10 della sentenza impugnata). Dunque, “Cosir non aveva provato che anche in caso di totale massima diligenza da parte di Gesam s.r.l. nelle sue attività di trattamento, avrebbe conseguito lo specifico risultato del premio fascia alta, considerato che vi era anche un premio di seconda fascia che Cosir aveva più volte ottenuto” (ibidem).

L’appello venne, quindi , rigettato, con sentenza impugnata in questa sede da Cosir, sulla base di cinque motivi. Gesam s.r.l. ha depositato controricorso, nonché memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.

2. Il primo motivo censura la violazione dell’art. 1362 c.c., in relazione all’interpretazione degli artt. 4 e 5 del contratto concluso tra le parti in data 26.8.2005. Sostiene la ricorrente che, mentre l’art. 5 “vincola[va] Gesam a garantire a Cosir il rimborso da parte del Conai per la fascia di qualità alta” (pag. 10 del ricorso per cassazione), su Cosir non gravava affatto l’obbligo di contenere le impurezze nelle frazioni conferite entro la soglia del 3% (e poi del 6%), il cui superamento (verificato all’esito di una procedura in contraddittorio, invero mai attivata da Gesam) si sarebbe riverberato unicamente in termini di incremento del corrispettivo contrattuale pattuito in favore di Gesam.

D’altronde Cosir non era stata messa nelle condizioni “di monitorare la situazione e prendere eventuali contromisure e provvedimenti, anche al fine di agevolare la posizione della propria controparte contrattuale” (pag. 12 del ricorso), dal momento che quest’ultima aveva sistematicamente omesso di effettuare “ogni tipo di controllo sulle percentuali di frazioni estranee” (pagg. 11 e s. del ricorso).

3. Con il secondo motivo di ricorso, Cosir deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1655 e 1667 c.c., in combinato disposto con l’art. 4, 5 e 7 della Convenzione tra Gesam e Cosir del 26.8.2005, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, per avere ritenuto irrilevante la qualificazione alla stregua di obbligazione di risultato dell’obbligo, assunto da Gesam nella citata convenzione, di far ottenere a Cosir il rimborso “per la fascia qualitativa più alta prevista dall’accordo Anci Conai” (così l’art. 5 del contratto del 26.8.2005), facendone logicamente conseguire il diritto al risarcimento del danno derivante dal corrispondente inadempimento.

4. Il terzo motivo denunzia la violazio ne de gli artt. 1176, 1218 e 1362 c.c., in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver ravvisato un inesistente rapporto di interdipendenza tra le obbligazioni delle parti, facendo discendere dall’(asserito) inadempimentodi Cosir agli obblighi di buona fede la preclusione al risarcimento del danno conseguente al conclamato inadempimento di Gesam.

5. Il quarto motivo è imperniato sulla “violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 del contratto e 1175, 1366 e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.”, per avere qualificato “l’esecuzione della prestazione incombente su Gesam srl come eccessivamente gravosa da risultare inesigibile” (pag. 19 del ricorso), quando invece “sarebbe stato sufficiente per Gesam richiedere i dovuti controlli, ciò che poteva essere fatto in qualsiasi momento (..)” (ibidem). 6.Con il quinto motivo la sentenza della Corte d’Appello di Cagliari viene impugnata, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., per l’omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalle risultanze dei documenti prodotti, i quali davano conto della mancata percezione di qualsivoglia rimborso (ovvero della percezione di rimborsi in misura inferiore a quella corrispondente alla prima fascia) da parte di Cosir nei periodi considerati. 7.Il primo e il quarto motivo di ricorso (il cui esame può condursi congiuntamente, in considerazione della relativa connessione logica) sono fondati (con conseguente assorbimento del secondo motivo).

L’art. 5 della convenzione stipulata da Gesam e Cosir il 26.8.2005 prevedeva che la prima “si impegna[sse] ad effettuare sul materiale conferito le operazioni di selezione, trattamento e trasporto consentite dalla normativa (..)”, nonché “a garantire che [le] frazioni selezionate [fossero] tali da permettere alla Cosir il rimborso da parte dei Consorzi di filiera, per la fascia qualitativa più alta prevista dall’accordo ANCI/CONAI”. L’art. 4, invece, stabiliva che “la Cosir, e la Gesam ne conviene, non potrà garantire l’assenza, nei materiali conferiti, di frazioni estranee, in quanto detti materiali provengono da raccolte domiciliari differenziate, e si impegna a porre in essere tutte le misure possibili per ricondurre la presenza di frazioni estranee alla percentuale massima del 3%.

Qualora pervenga alla Gesam un carico di rifiuti per i quali si supponga il superamento della percentuale massima del 3% di frazioni estranee, la Gesam provvederà ad avvisare la Cosir che invierà, nel giorno solare di conferimento, un Tecnico per l’esame del carico ed una verifica sull’effettivo superamento della percentuale di frazione estranea. La richiesta di verifica del carico sarà inoltrata dalla Gesam a mezzo fax; la Cosir comunic herà , con lo stesso mezzo, il nominativo del Tecnico incaricato e l’ora della verifica. I corrispettivi per il trattamento di carichi con frazioni estranee superiori al 3% sono determinati dall’art.

7. Alla Gesam non saranno riconosciuti oneri aggiuntivi per il trattamento di carichi per i quali non sia stata avviata la procedura su indicata”. La Corte d’Appello , dopo una premessa sull’inutilità della distinzione tra obbligazioni di mezzi e di risultato, focalizza la propria attenzione sul rapporto di interdipendenza tra le prestazioni contemplate nella convenzione, giungendo ad affermare che il mancatoraggiungimento del risultato dedotto in contratto in favore di Cosir (vale a dire il rimborso più alto, in relazione al livello più “virtuoso” di “differenziazione” dei rifiuti) non potesse ascriversi esclusivamente all’inadempimento di Gesam (sul punto, la sentenza impugnata sembra condividere la posizione del primo giudice, che aveva riconosciuto “in capo a Gesam s.r.l. un operato scarsamente diligente”: pag. 10 della sentenza impugnata) ma fosse riconducibile anche all’inadempimento di Cosir rispetto all’”impegno (..) di conferire i carichi con una percentuale di impurità entro la soglia del 3% e dal 22 gennaio 2007 al 6%” (inadempimento che “non poteva escludersi” avesse “inciso sulle possibilità in capo all’opposta di ben operare nell’esecuzione della prestazione”: pag. 9 della sentenza impugnata).

L’assunto sembra mettere in discussione la stessa sussistenza di un inadempimento in capo a Gesam (quasi la sua obbligazione fosse divenuta inesigibile a causa del contegno scarsamente cooperativo della controparte contrattuale), anche se, nel prosieguo della motivazione, il ragionamento della Corte si sposta sulla prova del danno ( ciò che , al contrario, par r e bbe presupporre la ricor renza di un inadempimento), per giungere alla conclusione della mancata dimostrazione del nesso eziologico tra il detto inadempimento e il pregiudizio patrimoniale invocato (il ragionamento controfattuale viene svolto dalla Corte d’Appello affermando che “Cosir non aveva provato che anche in caso di totale massima diligenza da parte di Gesam s.r.l. nelle sue attività di trattamento, avrebbe conseguito lo specifico risultato”).

Orbene, sul punto dell’inosservanza degli obblighi di buona fede da parte di Cosir la motivazione della sentenza impugnata presenta evidenti ambiguità. Essa muove dal presupposto che la presenza, nei rifiuti conferiti, di una percentuale di “impurità” ampiamente superiore a quella indicata nella convenzione (3% e poi 6%), implicasse uninadempimento di Cosir agli obblighi di buona fede su di essa gravanti nell’esecuzione della prestazione. Vi è, però, in primis, che il riferimento (di cui a pag. 9 della sentenza impugnata) alla circostanza che “Cosir si era impegnata a garantire” il rispetto delle percentuali contrattuali sembra collocare il contegno de quo nel nucleo centrale degli obblighi di prestazione, e non già nella dimensione degli obblighi accessori di buona fede.

Se così fosse, la prestazione di Cosir si sarebbe dovuta considerare a monte inadempiuta, per il sol fatto della consegna a Gesam di stock di rifiuti con percentuali maggiori rispetto a quelle pattuite, ma allora non si comprenderebbe in cosa sarebbe dovuta consistere la prestazione di Gesam, volta a “garantire che [le] frazioni selezionate [fossero] tali da permettere alla Cosir il rimborso da parte dei Consorzi di filiera, per la fascia qualitativa più alta prevista dall’accordo ANCI/CONAI”. In secondo luogo, ulteriore perplessità suscita l’affermazione secondo cui “non può escludersi che il travalicamento della percentuale del 6% ave[sse]inciso sulle possibilità in capo all’opposta di ben operare nell’esecuzione della prestazione” (pag. 9).

E ciò non solo per la natura meramente dubitativa dell’affermazione, ma per il fatto che essa sembra evocare un’altra categoria di obblighi di buona fede, ovvero quelli gravanti (non già sul debitore, bensì) sul creditore della prestazione, consistenti nella cooperazione necessaria affinché l’esecuzione della prestazione da parte del debitore avvenga nella maniera più confacente agli interessi dedotti ne ll’obbligazione oggetto del contratto. In ogni caso, la concl usione cui la Corte d’Appello perviene è che il superamento delle percentuali (che viene imputato a Cosir) aveva reso di per sé impossibile (sotto il profilo soggettivo, ovvero inesigibile) l’adempimento di Gesam.

E ciò, nonostante il contratto prevedesse un meccanismo di verifica in contraddittorio del concreto superamento della detta percentuale (il che, dal punto di vista logico,implica la possibilità che , a monte, Cosir conferisse a Gesam rifiuti con percentuale maggiore), e nonostante a carico di Gesam fosse contemplata la già citata obbligazione “di garanzia”, il cui adempimento sembrerebbe presupporre che essa dovesse pur sempre attivarsi in qualche modo, a fronte di un conferimento con percentuale superiore (ciò che, alla stregua della prospettazione delle parti, non risulta essere mai avvenuto).

Dunque, l’osservanza degli obblighi di buona fede gravanti sulle parti è stata indagata dalla Corte d’Appello sovrapponendo piani concettualmente diversi, e comunque in modo quantomeno unilaterale, non essendo stato dato alcun peso, nella valutazione delle modalità di adempimento delle rispettive obbligazioni (e, specularmente del reciproco atteggiarsi dei contestati inadempimenti), alla mancata attivazione di Gesam nel segnalare (e cooperare ad eliminare, ove possibile) l’avvenuto superamento della detta percentuale in relazione ai singoli conferimenti (ciò che ha finito, di fatto, per svuotare di contenuto l’obbligazione contrattualmente assunta dalla stessa Gesam).

Altro salto logico della motivazione è quello che individua la ricaduta dell’inosservanza degli obblighi di buona fede nei soli termini risarcitori, per denegare la sussistenza di un danno in favore della odierna ricorrente. Ciò in quanto, delle due l’una: o l’inadempimento di Gesam non ci fu - perché “neutralizzato” da quello della ricorrente -, e allora a fortiori non potrebbe configurarsi alcun danno; ovvero ci fu, ma in tal caso (quantomeno) il danno “emergente” (corrispondente al controvalore economico dell’utilità che l’adempimento della prestazione avrebbe apportato alla sfera giuridica del creditore) sarebbe dovuto essere senz’altro riconosciuto, potendosi fare questione di (prova del) nesso di causalità (giuridica) solo per gli (eventualmente ulteriori) danni- conseguenza (non in questione nel caso di specie).

8. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, nella misura in cui identifica il fatto la cui valutazione sarebbe stata omessa, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., nell’inadempimento di Gesam (e nella correlata assenza di qualsivoglia inadempimento imputabile a Cosir), così impingendo nel merito della valutazione giuridica tipicamente riservata al giudice di merito (si veda Cass., n. 10525/2022, secondo cui, “in tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunqueapprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio”). 9.Il quinto motivo è anch’esso inammissibile, per le stesse ragioni enucleate con riferimento a quello precedentemente esaminato, venendo denunziata l’omessa valutazione non già di un fatto (nei termini delineati dal precedente sopra citato), ma delle risultanze probatorie relative al danno patrimoniale occorso alla società ricorrente 10.

Conclusivamente, meritano accoglimento il primo e il quarto motivo di ricorso, con conseguente assorbimento del secondo. Alla cassazione della sentenza impugnata si accompagna, pertanto, il rinvio alla Corte d’Appello di Cagliari, in diversa composizione, cui è demandato il riesame del contenuto delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti e del relativo adempimento.

P.Q.M.

Accoglie ilricorso, nei termini di cui in moti