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Ordinanza — n. 29747/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition against administrative sanction, ruling that fact-finding and sanction imposition are distinct procedural phases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29747/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Prefecture's appeal against the First Instance Court's dismissal of the opposition to an administrative sanction. The Prefecture argued that the First Instance Court incorrectly conflated the fact-finding phase with the sanctioning phase, violating the distinct procedural steps required by law. The Court agreed, holding that failing to challenge the initial finding of violation precludes re-examining facts during the sanction phase, but the First Instance Court erred in its reasoning regarding the separation of these stages.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 4 e 9 DPR n. 309/1990; Art. 360 n. 3 c.p.c.: The procedural phases of administrative fact-finding and sanction imposition are distinct; the inability to challenge the initial finding does not bar the court from reviewing the legality of the sanction itself.

Parole chiave

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administrative sanction procedure opposition to administrative act fact-finding vs sanction phase procedural bifasica violation of law cassation of judgment administrative law revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 4 DPR n. 309/1990
Il giudice di appello affermava che l’oggetto della causa promossa avanti il Giudice di pace con l’impugnazione prevista dal comma 4° dell’art. 75 DPR n.
Art. 75 comma 9 DPR n. 309/1990
Il giudice di appello affermava che l’oggetto della causa promossa avanti il Giudice di pace con l’impugnazione prevista dal comma 4° dell’art. 75 DPR n.
Art. 22 l. n. 689/1981
Art. 23 l. n. 689/1981
Art. 360 n. 3 c.p.c.
689/1981, in relazione all’art. 360 n.
art. 75 D.P.R. n. 309/1990
RAGIONI DI DIRITTO Attraverso la censura, la Prefettura di Isernia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 D.P.R. n. 309/1990 nonché degli artt.
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1436/2019 R.G. proposto da : PREFETTURA -UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ISERNIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell’avvocato AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CICCONE LORIS ERNESTO -intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE I SERNIA n. 384/2018 depositata il 10/10/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Presidente dr.MAURO MOCCI. FATTI DI CAUSA Il Giudice di pace di Isernia accoglieva l’opposizione di Loris Ernesto Ciccone nei confronti dell’ordinanza n. 8730 del 13 marzo 2014, con il quale il Prefetto di Isernia aveva disposto la sospensione della patente di guida e della validità della carta d’identità ai fini dell’espatrio per mesi due, nonché del porto d’armi per mesi dodici.

A seguito di rituale impugnazione della Prefettura, il Tribunale di Isernia rigettava il gravame. Il giudice di appello affermava che l’oggetto della causa promossa avanti il Giudice di pace con l’impugnazione prevista dal comma 4° dell’art. 75 DPR n. 309/1990 avrebbe avuto come thema decidendum la determinazione del Prefetto circa la fondatezza di un accertamento e non già circa la fondatezza di una violazione, che sarebbe stata rimessa al Giudice di pace attraverso l’impugnazione del provvedimento sanzionatorio, impugnazione che, per sua natura, assorbirebbe l’indagine sulla fondatezza della violazione.

Contro la predetta sentenza (n. 384/2018) ricorre per cassazione la Prefettura di Isernia, sulla scorta di un unico motivo. Il Ciccone è rimasto intimato. RAGIONI DI DIRITTO Attraverso la censura, la Prefettura di Isernia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 75 D.P.R. n. 309/1990 nonché degli artt. 22 e 23 l. n. 689/1981, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Sostiene che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato in unico contesto le due fasi del procedimento sanzionatorio, che sarebbero invece state distinte, tant’è vero che, una volta definita la prima fase, non sarebbe stato più possibile eccepire nel giudizio avverso la sanzione asseriti vizi attinenti all’accertamento, previsti a pena di decadenza.

Il motivo è fondato. Il 4° comma dell’art. 75 D.P.R. n. 309/1990 stabilisce: “Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura- ufficio territoriale del Governo.

Nel caso in cui l'interessato si avvalga delle facoltà previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma.

La mancata presentazione al colloquio comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13”. Il successivo 9° comma, a sua volta, afferma: “Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notificaall'interessato, può essere fatta opposizione entro il termine di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo come determinato al comma 13.

Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.” Il legislatore ha dunque costruito il procedimento secondo una concezione bifasica, distinguendo fra l’accertamento delle modalità del fatto – nel cui ambito si esplica altresì, nel rispetto del contraddittorio, il colloquio con la persona segnalata – e l’irrogazione delle sanzioni. Per entrambe le ordinanze prefettizie, è stabilito il termine di dieci giorni per l’opposizione avanti il giudice di pace competente. E’ perciò evidente che la mancata impugnazione del provvedimento che accerta l’evento nella sua materialità determina una cesura procedurale con la successiva fase, nella quale il giudice dell’opposizione non può più rimettere in discussione la ricostruzione del fatto, ma deve solo occuparsi della misura e della legittimità delle sanzioni, rispetto ad una situazione fattuale ormai irrefutabile.

E’ conseguentemente erronea la conclusione del Tribunale di Isernia il quale, dopo aver dato formalmente atto del diverso thema decidendum delle due fasi, giustifica il rigetto del gravame con la considerazione che, essendo la fondatezza della violazione rimessa alla cognizione del Giudice di pace attraverso l’opposizione al provvedimento sanzionatorio, l’impugnazione della sanzione, per sua natura, assorbirebbe l’indagine sulla fondatezza della violazione. La sentenza impugnata va pertanto cassata e rinviata, per una nuova valutazione, al Tribunale di Isernia, in diversa composizione personale, il quale si atterrà al principio sopra enunciato, pronunziandosi altresì con riguardo alle spese del giudizio d i cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Isernia, in diversa compos