Court quashes speed fine due to lack of annual calibration certificate for radar device.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Rome Tribunal's decision upholding a speeding fine against Dueddi Immobiliare. The lower court had rejected the company's claim that the radar gun lacked valid calibration, relying on the public trust presumption and the presence of a homologation decree in the police report. The Supreme Court ruled that the lower court erred by failing to verify the annual calibration certificate required by law, which is essential for the sanction's legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 142, comma 6bis c.d.s.; d.m. 15/8/2007; Cass. n. 22015/2022: For a speed fine to be legal, the measuring device must possess a valid annual calibration certificate, not merely an initial homologation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
Cw.„ A2-S ORDINANZA sul ricorso 35728-2019 proposto da: DUEDDI IMMOBILIARE DI DI FELICE STEFANIA & C. S.N.C., rappresentata e difesa dapprima dall'Avvocato GIORGIO PETRACHI per procura in calce al ricorso e poi dall'Avvocato ANNALISA CETRANO per procura in data 21/6/2021; - ricorrente - contro PREFETTURA DI ROMA; - intimata - avverso la SENTENZA N. 20931/2019 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 30/10/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza non partecipata del 23/9/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1.
Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello proposto dalla Dueddi Immobiliare s.n.c. avverso la sentenza del giudice di pace che aveva, a sua volta, respinto l'opposizione della stessa nei confronti di quattro verbali di accertamento della polizia stradale che le avevano contestato il superamento, come accertato con sistema SICve-TUTOR, dei limiti di velocità. 1.2. Il tribunale, in particolare, ha respinto il motivo con il quale l'opponente aveva dedotto l'inesistenza di una valida omologazione dell'apparecchiatura e l'omessa taratura della stessa rilevando: - innanzitutto, che la presunzione di legittimità dell'azione pubblica imponeva al destinatario di provare come l'apparecchio utilizzato non fosse stato omologato ovvero sottoposto a taratura; - in secondo luogo, che nei verbali impugnati era indicato il decreto di omologazione dell'apparecchio con attestazione di corretta installazione e perfetto funzionamento dell'apparecchiatura e che era, pertanto, onere dell'opponente procedere, con istanza di accesso agli atti e ai documenti ad essa relativi ai sensi della I. n. 241 del 1990, per dimostrare compiutamente in giudizio le denunciate mancanze. 1.3.
Il tribunale, inoltre, ha ritenuto di non poter rilevare "alcuna discriminazione nell'apposizione di controllo di velocità su determinate strade statali, rientrando nei poteri amministrativi di discrezionalità l'organizzazione del territorio insindacabile allo stato avendo la parte solo genericamente allegato elementi di iniquità nei confronti degli automobilisti". 1.4. Il tribunale, poi, ha rilevato che, come si evince dai verbali impugnati, la postazione di controllo era preventivamente segnalata con appositi cartelli, come previsto dall'art. 142, comma 6bis, del codice della strada e dal d.m. 15/8/2007, per cui ogni mancanza o difetto doveva essere provata dall'opponente, senza che la generica allegazione contraria sollevata dalla stessa, peraltro non accompagnata dalla richiesta di prova sul punto, possa essere ritenuta idonea Ric. 2019 n. 35728 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 a sconfessare l'assunto dell'autorità come da verbale munito di fede privilegiata sino a querela di falso. 1.5.
Il tribunale, infine, ha ritenuto che, come risulta dal verbale, era stata applicata una riduzione del 5%, e cioè l'unica riduzione ammessa per l'accertamento della velocità con apparecchiature, mentre l'invocata riduzione progressiva prevista dal comma 3 dell'art. 345 del regolamento di attuazione del codice della strada può essere applicata solo per controlli effettuati con metodi empirici. 2.1. La Dueddi Immobiliare s.n.c., con ricorso notificato aii'Avvaentura Genef dello Stato 25t1 1/2D19, ha chk5tQ > per sei motivi, la Tassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata. 2.2.
La Prefettura è rimasta intimata. 2.3. La ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 3.1. Il terzo motivo, con il quale la società ricorrente ha lamentato la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 45, comma 6, del codice della strada, così come dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 113/2015, dev'essere esaminato in via prioritaria ed è fondato, con assorbimento di tutti gli altri. 3.2. La ricorrente, infatti, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale, dopo aver implicitamente affermato la necessità della taratura del sistema utilizzato per il rilevamento delle infrazioni, ha, tuttavia, ritenuto che è l'opponente a dover provare la mancanza della stessa e, comunque, il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura utilizzata, senza, tuttavia, considerare che, in realtà, l'onere di produrre in giudizio il certificato di taratura della stessa spetta alla prefettura.
Ric. 2019 n. 35728 - 5ez. 2 - CC del 23 settembre 2022 3.3. La giurisprudenza di questa Corte ha, in effetti, ripetutamente affermato e recentemente ribadito (Cass. n. 22015 del 2022, in motiv.) che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del codice della strada (Corte cost. n. 113/2015), tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (Cass. n. 533 del 2018; conf.
Cass. n. 23953 del 2020, non massimata), essendo, per contro, irrilevante (cfr. Cass. n. 40627 del 2021) che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi, a fronte della necessità di dimostrare o attestare, con apposite certificazioni di omologazione e conformità, il loro corretto funzionamento (conf. Cass. n. 24757 del 2019; Cass. n. 29093 del 2020). 3.4. Peraltro, dovendo le apparecchiature di misurazione della velocità essere periodicamente tarate e verificate, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass.n. 35830 del 2021), dovendosi, in particolare, escludere che tale prova possa essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e conformità (Cass. n. 14597 del 2021;
Cass.n. 9645 del 2016; Cass. n. 18022 del 2018, non massimata) e che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio possa essere ricavata dal verbale di contravvenzione, il quale "... non riveste fede privilegiata - e quindi non fa fede fino a querela di falso - in ordine all'attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli Ric. 2019 n. 35728 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 _ _ agenti circa il corretto funzionamento dell'apparecchiatura, allorché e nell'istante in cui l'eccesso di velocità è rilevato" (Cass. n. 32369 del 2018). 3.5.
E', quindi, a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento: e solo in presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità (circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria), spetta alla parte sanzionata l'onere di fornire la prova contraria (Cass. n. 29093 del 2020, non massimata;
Cass. n. 3538 del 2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della pubblica amministrazione, al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato). 3.6. Va, poi, ricordato che, come da questa Corte già affermato (Cass. n. 1608 del 2021), la circolare del Ministero dell'interno 26/6/2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5) già prima della sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2015, aveva prescritto la verifica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto o per la contestazione successiva delle violazioni in materia di velocità, stabilendo, in particolare, che tale verifica doveva (e deve) essere effettuata presso un centro accreditato ACCREDIA (designata quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento in applicazione dell'art. 4 della I. n. 99/2009) ovvero presso lo stesso costruttore se abilitato alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
Solo successivamente, il decreto del Ric. 2019 n. 35728 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 13/6/2017 ha previsto che "le verifiche iniziali e periodiche di taratura devono essere eseguite, con emissione di certificato di taratura, da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 (e future revisioni) come laboratori di taratura, accreditati da ACCREDIA o da altri organismi di accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento". 3.7.
Deve, pertanto, ritenersi che ai fini della legittimità della sanzione, non è sufficiente che l'apparecchio sia stato inizialmente sottoposto a taratura, ma è necessario che tale operazione sia reiterata nel tempo e con una cadenza temporale almeno annuale, come precisato nel precedente da ultimo citato (Cass. n. 22015 del 2022, in motiv.). 3.8. La sentenza impugnata, lì dove ha ritenuto che nei verbali impugnati era indicato il decreto di omologazione dell'apparecchio con attestazione di corretta installazione e perfetto funzionamento dell'apparecchiatura e che spetta all'opponente la prova che la stessa non sia stata omologata ovvero sottoposta a taratura, non si è, quindi, attenuta ai principi esposti, tanto più in mancanza di certificazioni successive e comunque eseguite nell'anno anteriore alle infrazioni contestate, e si espone, come tale, alle censure svolte sul punto dalla ricorrente. 3.9.
La sentenza impugnata dev'essere, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un Ric. 2019 n. 35728 - Sez. 2 - CC del 23 settembre 2022 nuovo esame, al tribunale di Roma che, in differente composizione, provvederà anch