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Ordinanza — n. 29624/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for late filing due to invalid electronic domicile election for short appeal period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29624/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing deadline had expired. The appellant elected a digital domicile via PEC but limited its scope to 'communications,' while the respondent notified the judgment at the court's physical registry. The court ruled that when a physical domicile exists, the respondent may choose to notify the judgment there, making the late notification valid and the appeal untimely.

Regesto Legislator

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Art. 325, comma 2; Art. 326, comma 1 c.p.c.; When a party elects both a physical and a limited-scope digital domicile, the opposing party may choose to notify the judgment at the physical address, rendering a late notification valid and the subsequent appeal inadmissible for missing the short deadline.

Parole chiave

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short appeal period electronic domicile PEC notification inadmissible appeal domicilio digitale notifica sentenza termine breve sussidio per la costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 325, secondo comma, c.p.c.
Art. 326, primo comma, c.p.c.
Art. 82 del r.d. n. 37/1934
114/2014), resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.
art. 2615 c.c
c) che, infatti, la disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi, dettata dall'art. 2615 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020
L'indirizzo PEC è stato indicato, infatti, circoscrivendone la portata alla sola effettuazione delle "comunicazioni", a fronte dell'elezione di domicilio presso la cancelleria della Corte territoriale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020).
Cass. Sez. L, Sentenza n. 33806 del 12/11/2021
Sez. 2, Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021
33806 del 12/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021), ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale" (art.
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021; Sez.
Sez. L, Sentenza n. 3557 del 11/02/2021
39970 del 14/12/2021; Sez. L, Sentenza n. 3557 del 11/02/2021; Sez.
Sez. 3, Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020
3557 del 11/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020).
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Testo completo

ubappalto - ORDINANZA Compenso sul ricorso (iscritto al N.R.G. 6251/2017) proposto da: LA GIOIA Costruzioni S.r.l. (C.F.: 01232330728), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Giuseppe Mariani, con domicilio digitale eletto presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata; - ricorrente - contro Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società cooperativa (C.F.: 00281620377), in persona del suo legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Pasubio n. 4, presso lo studio dell'Avv.

Lucilla Forte, che lo rappresenta e difende, unitamente agli Avv.ti Gianluigi Serafini e Francesca Capodiferro, giusta procura in calce al controricorso; e SIGLA - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa (C.F.: 00328900402), in persona dei suoi commissari liquidatori pro - tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Ruggero Fauro n. 43, presso lo studio dell'Avv. Ugo Petronio, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Roberto Pinza, giusta procura in calce al controricorso; - con troricorrenti - avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1478/2016, pubblicata il 26 agosto 2016, notificata 1'8 settembre 2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15 settembre 2022 dal Consigliere relatore dott.

Cesare Trapuzzano; lette le memorie depositate nell'interesse dei controricorrenti ai sensi dell'art. 380-bis.1. c.p.c. FATTI DI CAUSA 1.- Con citazione del 22 giugno 2009, l'impresa La Gioia Costruzioni S.r.l., quale cessionaria del ramo d'azienda già intestato all'impresa individuale La Gioia Antonio, conveniva, davanti al Tribunale di Bologna, il Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società cooperativa e la consorziata Sigla Soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, chiedendo:

1) che fosse accertato che Sigla, in qualità di cooperativa consorziata del CCC, aveva stipulato contratto di subappalto in data 9 giugno 1995 con l'impresa La Gioia Antonio, quale dante causa di La Gioia Costruzioni S.r.l., nell'interesse di CCC, cui era stata affidata in app-Mtn t1 13arl - con contratto del 20 aorfle 1995 - metaruzzaztone 1efla al al Mari, e aveva cibblil l u ct yes subappalto di spettanza di CCC nei termini autorizzati dalla stazione appaltante a seguito di specifica istanza del CCC;

2) che, inoltre, fosse accertato che CCC aveva ratificato e fatto propri gli effetti del contratto di subappalto intercorso tra Sigla e l'impresa La Gioia Antonio, assumendo l'obbligo di pagamento delle somme spettanti al subappaltatore;

3) che, per l'effetto, fosse dichiarato il suo diritto al pagamento del saldo per un totale di euro 571.528,59, oltre IVA ed interessi moratori quantificati in euro 491.567,01, con la condanna del CCC al pagamento, in suo favore, dell'importo complessivo di euro 1.063.095,60, oltre IVA sull'imponibile dovuto a titolo di corrispettivo ed ulteriori interessi moratori maturandi fino al soddisfo. In punto di fatto esponeva: che CCC aveva stipulato, con il Comune di Bari, un contratto di appalto per i lavori di metanizzazione della città di Bari; che, per l'esecuzione dei lavori, CCC aveva designato due cooperative consorziate, fra cui Sigla, la quale, a sua volta, aveva subappaltato i lavori a La Gioia, previa autorizzazione del Comune richiesta dal CCC; che la stazione appaltante, con delibere n. 3130 del 16 giugno 1995 e n. 1520 del 30 aprile 1996, aveva autorizzato il subappalto di una parte dei lavori, per un presunto importo di vecchie lire 4.200.000.000; che, sulla base di dette delibere, Sigla, designata quale esecutrice dell'appalto dallo stesso CCC, in forza di deliberazione del Comitato esecutivo del 17 ottobre 1994, aveva affidato in subappalto all'impresa La Gioia Antonio i lavori oggetto di autorizzazione da parte del Comune, per un corrispettivo da determinarsi in base ai prezzi unitari indicati nell'elenco prezzi allegati al contratto; che l'impresa La Gioia aveva provveduto all'esecuzione dei lavori commissionati; che al pagamento dei lavori - che erano stati progressivamente eseguiti - aveva provveduto direttamente CCC, nonostante il contratto di subappalto fosse stato stipulato con Sigla in qualità di consorziata assegnataria; che era stato corrisposto, fino al 5 aprile 2000, un totale di vecchie lire 1.490.740,512; che il contratto di appalto tra il Comune e CCC era stato risolto in autotutela, con deliberazione di Giunta del 13 marzo 1998; che, a seguito della risoluzione, CCC aveva evocato in giudizio il Comune di Bari per ottenere il pagamento dei lavori eseguiti e non ancora contabilizzati, giudizio in cui era intervenuta l'impresa La Gioia, chiedendo la condanna del Comune al pagamento delle opere eseguite in esecuzione del contratto di subappalto concluso con Sigla (domanda estesa solo con la comparsa conclusionale verso CCC); che il Tribunale di Bari, con sentenza n. 2123/2007 passata in giudicato, dichiarava inammissibile la domanda di La Gioia, in quanto l'intervento spiegato era tardivo; che l'impresa La Gioia, rimasta frustrata la domanda di pagamento diretto a carico del Comune, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza di Sigla, si era opposta allo stato passivo predisposto dai commissari liquidatori e aveva chiesto al Tribunale di Forlì di essere ammessa al passivo per l'importo contabilizzato dal consulente tecnico d'ufficio nel primario giudizio emarginato; che il Tribunale adito, con sentenza n. 77/2009, aveva disatteso l'opposizione allo stato passivo, avendo ritenuto che Sigla avesse stipulato il contratto di subappalto in forza della sua appartenenza al Consorzio e in qualità di organo dello stesso, con la conseguenza che tale contratto aveva prodotto i suoi effetti in capo al CCC, il quale aveva predisposto la maggior parte dei pagamenti pregressi direttamente a vantaggio dell'impresa La Gioia. 2.- Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2967/2013, depositata il 16 ottobre 2013, accoglieva la domanda spiegata e, per l'effetto, condannava CCC al pagamento, in favore di La Gioia Costruzioni S.r.l., della somma di euro 1.063.095,60. 3.- Sul gravame interposto, in via principale, dal Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società cooperativa con citazione notificata il 28 novembre 2013 e, in via incidentale, da Sigla Soc. coop. a r.l. in liquidazione coatta amministrativa, al quale resisteva La Gioia Costruzioni S.r.l., la Corte d'appello di Bologna, con la sentenza di cui in epigrafe, accoglieva l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della pronuncia impugnata, respingeva le domande proposte da La Gioia Costruzioni e dichiarava assorbito il proposto appello incidentale, con compensazione integrale delle spese di lite.

A sostegno dell'adottata pronuncia la Corte territoriale rilevava, per quanto interessa in questa sede:

a) che l'exceptio iudicati doveva essere disattesa, poiché il Tribunale di Bari non aveva esaminato nel merito la domanda di condanna proposta da La Gioia nei confronti di CCC, in quanto dichiarata inammissibile, a fronte di un intervento tardivo;

b) che il contratto di subappalto concluso tra Sigla e La Gioia non aveva prodotto i suoi effetti direttamente in capo al CCC, poiché quest'ultimo era un consorzio di cooperative, già costituito ai sensi del r.d. n. 422/1909, dotato di personalità giuridica, con piena autonomia patrimoniale, il che escludeva qualsiasi immedesimazione e/o identificazione tra il Consorzio e le cooperative consorziate, quali entità giuridiche autonome e separate che non potevano essere considerate "organi del consorzio";

c) che, infatti, la disciplina della responsabilità nei confronti dei terzi, dettata dall'art. 2615 c.c. per i consorzi con attività esterna, prendeva in considerazione soltanto le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio, distinguendo tra quelle contratte in nome di quest'ultimo, per le quali il primo comma prevede la responsabilità esclusiva del fondo consortile, e quelle assunte per conto dei singoli consorziati, per le quali il secondo comma prevede la responsabilità di questi ultimi, in solido con il fondo consortile;

d) che, pertanto, la responsabilità solidale del consorzio non era configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte dalle singole imprese, le quali, nei rapporti con i terzi, non erano legittimate ad impegnare il consorzio, essendo quest'ultimo dotato di propri organi e dovendo escludersi che la mera costituzione dell'organizzazione comune comportasse, in assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto della stessa;

e) che tale mandato non era altresì ricollegabile all'assegnazione dei lavori, la quale, comportando l'individuazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere, nell'ambito della funzione di coordinamento affidata al consorzio, determinava una responsabilità solidale di quest'ultimo nei confronti dei terzi con cui esso avesse contrattato, ma non anche nei confronti di quelli che avessero contrattato con l'impresa consorziata;

f) che detta responsabilità non era ravvisabile neanche ai sensi dell'art. 13 dalla legge n. 109/1994, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti, poiché la norma presupponeva una fattispecie di partecipazione alle procedure di affidamento di imprese o di consorzi in associazione temporanea, al fine di assicurare, nei casi di inadempimento o fallimento dell'impresa mandataria, una tutela delle situazioni soggettive attive dell'amministrazione e dei terzi, estendendo la responsabilità anche alle imprese associate o consorziate;

g) che non era rilevante neppure la circostanza che le fatture di La Gioia fossero state in parte saldate dal CCC e non da Sigla, in quanto le fatture in questione erano intestate a quest'ultima e i pagamenti di CCC erano stati eseguiti su istruzioni della consorziata. 4.- Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico, articolato motivo, La Gioia Costruzioni S.r.l. Hanno resistito con controricorso gli intimati Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società cooperativa e Sigla - Soc. coop. a r.l. in liquidazione coattiva amministrativa. 5.- I controricorrenti hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1.- Con l'unico, articolato motivo proposto la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, secondo comma, e 10 della legge n. 109/1994 nonché dell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dal d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, per avere la Corte d'appello escluso il diritto al pagamento dei lavori eseguiti in subappalto nell'interesse del CCC, nell'ambito dei lavori di appalto per la metanizzazione della città di Bari, come commissionati dall'impresa cooperativa Sigla, quale consorziata del CCC ed assegnataria dei medesimi lavori nell'ambito dell'appalto principale.

In proposito, l'istante deduce che la personalità giuridica di cui è dotato il consorzio fra cooperative di costruzioni e la specificità di tale forma di consorzio, rispetto alle altre forme di aggregazione consortile, con la relativa disciplina applicabile, non sarebbero state di ostacolo alla configurabilità di una responsabilità del consorzio verso i terzi per le obbligazioni assunte dalle cooperative consorziate, sicché l'offerta dei consorziati avrebbe determinato la responsabilità solidale anche del consorzio, nei confronti delle imprese subappaltatrici.

Per l'effetto, ad avviso della ricorrente, i consorzi risponderebbero solidalmente con i consorziati, nei confronti dei subappaltatori, anche con riferimento a quelli costituiti da cooperative in forma societaria. 2.- In via pregiudiziale, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto spiegato tardivamente. E ciò in conformità al tenore delle omologhe eccezioni sollevate dai controricorrenti. Segnatamente, dalle risultanze processuali in atti emerge che:

a) con la comparsa di costituzione di La Gioia Costruzioni S.r.l. nel giudizio di appello, il suo difensore ha eletto domicilio presso la cancelleria della Corte territoriale adita, precisando di voler ricevere le successive "comunicazioni" mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato ovvero, nei casi previsti dalla legge, mediante comunicazione a mezzo fax, il cui numero è stato debitamente riportato;

b) la sentenza impugnata della Corte d'appello di Bologna n. 1478/2016, depositata il 28 agosto 2016, è stata "notificata", a cura del difensore del Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società cooperativa, nei confronti di La Gioia Costruzioni S.r.l., nel domicilio eletto dal suo procuratore costituito, presso la cancelleria della Corte d'appello di Bologna, a mezzo del servizio postale, con spedizione avvenuta il 7 settembre 2016 e con perfezionamento avvenuto 1'8 settembre 2016, come da relativa cartolina di ricevimento;

c) il ricorso per cassazione è stato notificato da La Gioia Costruzioni S.r.l. in modalità telematica, ai sensi dell'art. 3 -bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, in data 28 febbraio 2017 (ossia con notifica avvenuta a mezzo posta elettronica certificata, inviata il 28 febbraio 2017 e ricevuta per accettazione il 28 febbraio 2017).Ne discende che, per effetto della regolare notificazione della sentenza impugnata presso il domicilio eletto, dal perfezionamento di tale notifica è decorso il termine breve di 60 giorni per proporre ricorso per cassazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 325, secondo comma, e 326, primo comma, c.p.c.

A fronte di questo termine, la notifica del ricorso solo in data 28 febbraio 2017 è palesemente tardiva. L'indirizzo PEC è stato indicato, infatti, circoscrivendone la portata alla sola effettuazione delle "comunicazioni", a fronte dell'elezione di domicilio presso la cancelleria della Corte territoriale (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 10355 del 01/06/2020). Peraltro, quand'anche si ritenesse la concorrente rilevanza di tale indirizzo PEC ai fini dell'elezione di domicilio, benché la sua portata sia stata limitata alle sole "comunicazioni" (Cass.

Sez. L, Sentenza n. 33806 del 12/11/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 3685 del 12/02/2021), ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, anche dopo l'introduzione del "domicilio digitale" (art. 16 -sexíes del d.l. n. 179/2012, conv., con modif., in legge n. 221/2012, come modificato dal d.l. n. 90/2014, conv., con nnodif., in legge n. 114/2014), resta valida la notificazione effettuata - ai sensi dell'art. 82 del r.d. n. 37/1934 - presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario innanzi al quale pende la lite, ove il destinatario abbia scelto, eventualmente in associazione a quello digitale, di eleggervi il domicilio (sul concorso tra le opzioni del domicilio fisico e digitale cfr.

Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 39970 del 14/12/2021; Sez. L, Sentenza n. 3557 del 11/02/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 1982 del 29/01/2020). Ne discende che, in presenza di un domicilio fisico (nella fattispecie presso la cancelleria della Corte di merito adita), in aggiunta al domicilio digitale, comunque restava nella facoltà della controparte la scelta di notificare la sentenza, ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, all'uno piuttosto che all'altro domicilio, con l'effetto che la notifica eseguita nel domicilio fisico è valida ed efficace allo scopo.3.- Alle considerazioni innanzi espresse consegue l'inammissibilità del ricorso.

Le spese e i compensi di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite, che liquida per ciascuno in complessivi euro 12.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo