Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29373/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against condominium resolution, ruling procedural objections inadmissible due to lack of reciprocal litigation costs.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29373/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court dismissed Raffaele Micelotta's appeal against a second-instance rejection of his challenge to a condominium assembly resolution. Micelotta argued the meeting location was inaccessible, accounting tables were flawed, and outdated tax tables were applied, while the condominium maintained the proceedings were regular. The court held that claims for litigation costs under Article 96 of the Civil Procedure Code require a finding of total defeat by the opposing party, which was absent here, rendering the specific procedural objection inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 96 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.; Art. 1129, 1893 c.c.: A claim for litigation costs based on temerarious litigation is inadmissible when the opposing party is not found to be integrally defeated, as this condition is necessary for the accessory claim to be granted.

Parole chiave

Generato dall'IA
condominium resolution litigation costs temerarious litigation procedural objection reciprocal defeat Civil Procedure Code accessory claim opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 96 c.p.c.
civ., per non avere la Corte di Roma disposto la compensazione delle spese, nonostante il Condominio fosse risultato soccombente su due domande, la prima riguardante l’improcedibilità dell’appello e la seconda la richiesta di condanna ex art. 96 cod.
Art. 132 n. 4 c.p.c.
Art. 1129 c.c.
Art. 1893 c.c.
Art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R.
art. 198 cod. proc. civ
Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame della richiesta di c.t.u., già avanzata in primo grado, costituente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione dell’art. 198 cod. proc. civ.
art. 116 cod. proc. civ
Con il terzo motivo, enunciante violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la omessa valutazione dell’imponente documentazione contabile, depositata dall’appellante .
art. 96 cod. proc. civ
civ., per non avere la Corte di Roma disposto la compensazione delle spese, nonostante il Condominio fosse risultato soccombente su due domande, la prima riguardante l’improcedibilità dell’appello e la seconda la richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ.
art. 342 cod. proc. civ
L’eccezione con la quale l’appellato aveva chiesto alla Corte di Roma di dichiarare inammissibile l’impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ.
art. 92 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22952/2019
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 20080/2017 R.G. proposto da: MICELOTTA RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI MONTE DEL GALLO 4, presso lo studio dell'avvocato SILVIA TASSINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; –ricorrente – contro CONDOMINIO DI VIA DELLA PISANA 56 ROMA, in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 45, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO SABBATANI SCHIUMA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; –controricorrente – avverso la sentenza n. 4105/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;

La Corte osserva Raffaele Micelotta, proprietario di un appartamento facente parte del Condominio di via della Pisana, 56, Roma, impugnò davanti al Tribunale la delibera condominiale del 30/7/2009, con la quale erano stati, fra l’altro, approvati il consuntivo dell’anno 2008, la gestione straordinaria dell’anno 2008 e il preventivo dell’anno 2009 con i relativi riparti. L’attore aveva esposto che il luogo di convocazione dell’assemblea era per lui “inaccessibile”, trattandosi dell’appartamento di un condomino; che la delibera aveva applicato le tabelle millesimali annullate da precedente sentenza del Tribunale di Roma; che la deliberazione non aveva previamente approvato i rendiconti degli anni 2000, 2001, 2003 e 2004; che, infine, i bilanci approvati contenevano irregolarità contabili.

In conclusione aveva chiesto dichiararsi la nullità della delibera impugnata. Il Tribunale rigettò la domanda. Il Micelotta appellò la sentenza di primo grado, assumendo che il Tribunale non aveva valutato la “illegittima contabilità del bilancio 2008”, aveva errato ad apprezzare il contenzioso, civile e penale, con il Condominio, che gli aveva reso impossibile partecipare alla riunione assembleare, tenutasi presso l’abitazione di uno dei condomini, aveva omesso di motivare a riguardo dell’applicazione delle tabelle millesimali. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione.

Raffaele Micelotta insorge avverso la decisione d’appello sulla base di quattro censure, ulteriormente illustrate da memoria. Il Condominio resiste con controricorso.

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 132, n. 4, cod. proc. civ., 1129 e 1893 cod. civ. Secondo l’assunto impugnatorio la Corte locale aveva ignorato completamente il merito della causa e non esaminato adeguatamente il bilancio, né le sentenze del Tribunale di Roma nn. 15492/2015 e 20415/2015, con particolare riguardo alla luce condominiale , al compenso all’amministratore , all’ assicurazione stabile , alla ripartizione acqua e alle spese postali, varie etc. . 1.

1. La doglianza è inammissibile. La sentenza d’appello a pag. 5 precisa: Analogamente, poi, vanno disattesi anche gli ulteriori profili di doglianza. Infatti, come già correttamente rilevato dal Tribunale, il sig. Micelotta, nello stesso atto introduttivo di primo grado, affermò che le “irregolarità contabili e le conseguenti violazioni di legge dell’impugnata delibera assembleare sono già state denunciate in sede giudiziale, con l’impugnazione dell’altra delibera assembleare del 23 luglio 2008”, evidenziando che esse avevano avuto ad oggetto, tra l’altro, proprio l’omessa indicazione del canone locatizio spettante al Condominio per il “locale fontane”, l’errata ripartizione delle spese dell’acqua, le spese sostenute dal Condominio per l’ “inesistente contratto di assicurazione” per la responsabilità civile, nonché l’omessa specificazione delle spese individuali dell’amministratore, l’aumento del suo compenso e l’abnormità delle spese da lui sostenute per c/c postali, cancelleria e fotocopie.

Orbene, anche questa Corte non può che rilevare - così come già fatto dal Tribunale - che il sig. Micelotta, nell’atto introdut tivo di primo grado, non ha mai esplicitato le ragioni per cui gli asseriti vizi della delibera del 2008 si riverbererebbero anche sulla delibera oggetto del presente giudizio . Il ricorrente limitandosi qui a riproporre le critiche già esposte in primo grado, senza confutare il ragionamento sopra esposto, non attinge la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, pertanto divenuta intangibile sul punto.

2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame della richiesta di c.t.u., già avanzata in primo grado, costituente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, nonché violazione dell’art. 198 cod. proc. civ. 2.

1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Il ricorrente non prospetta di essersi doluto con l’appello della mancata ammissione della c.t.u. e, di conseguenza, la censura risulta nuova.

3. Con il terzo motivo, enunciante violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la omessa valutazione dell’imponente documentazione contabile, depositata dall’appellante . 3.

1. La doglianza è inammissibile per le stesse ragioni per le quali risulta inammissibile il primo motivo. Va in disparte soggiunto che la critica del tutto aspecifica, per difetto di autosufficienza, evoca un improprio riesame di merito.

4. Con il quarto motivo il Micelotta denuncia violazione dell’art.92 cod. proc. civ., per non avere la Corte di Roma disposto la compensazione delle spese, nonostante il Condominio fosse risultato soccombente su due domande, la prima riguardante l’improcedibilità dell’appello e la seconda la richiesta di condanna ex art. 96 cod. proc. civ. 4.

1. Il motivo è destituito di giuridico fondamento. L’eccezione con la quale l’appellato aveva chiesto alla Corte di Roma di dichiarare inammissibile l’impugnazione ex art. 342 cod. proc. civ. non costituisce, all’evidenza, una domanda, ma appunto una mera eccezione processuale. Quanto alla domanda di condanna per responsabilità aggravata basterà richiamare quanto affermato da questa Corte con una precedente pronuncia, del tutto condivisa dal Collegio: Secondo un primo indirizzo, che ha trovato consacrazione nella sentenza n. 20838 del 14/10/2016 (Rv. 641572) di questa Sezione, “il rigetto di parte della domanda ovvero di alcune delle domande proposte dalla stessa parte configura l'ipotesi di parziale soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione totale o parziale delle spese di lite, in applicazione del principio di causalità, in forza del quale sono imputabili a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per aver resistito a pretese fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate (da ultimo, con ampi richiami, Cass., sez. 3, sentenza n. 3438 del 2016)”.

Altro e successivo orientamento di legittimità ha espresso il principio secondo il quale il rigetto, in sede di gravame, della domanda, meramente accessoria, ex art. 96 cod. proc. civ., a fronte dell’integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un’ipotesi di parziale e reciproca soccombenza, né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92 cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 9532, 12/4/2017, Rv. 643825).

Questa seconda opzione interpretativa risulta essere stata condivisa, sulla base di un ordito motivazionale di maggiore incisività, da una successiva decisione (Sez. 6, n. 11792,15/5/2018). La Corte, dopo aver dato atto di volersi confrontare con il primo orientamento, propende per la seconda opzione interpretativa, “stante la natura meramente accessoria della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. rispetto all'effettivo tema di lite cui va rapportata la verifica della soccombenza (domanda che presuppone, quale condizione necessaria - anche se non sufficiente - per il suo accoglimento, proprio il riconoscimento della soccombenza integrale della parte cui si attribuisce l'illecito processuale), nel caso - come quello all'esame - di rigetto della domanda ex art. 96 cod. proc. civ. proposta dagli appellati e di rigetto dell'appello (con conseguente conferma del rigetto della domanda proposta in primo grado dagli appellanti) non dà luogo ad una ipotesi di pluralità di domande effettivamente contrapposte idonea a determinare la soccombenza reciproca sulla quale il Tribunale ha fondato la compensazione delle spese di lite di secondo grado”.

Il Collegio reputa doversi dare continuità a questo secondo indirizzo, del quale condivide la struttura argomentativa portante. A voler completare la delineazione del quadro pare utile precisare che il dato dirimente è rappresentato non tanto dalla natura dell’istanza, che si traduce, per forza di cose, in una domanda, pur indubbiamente accessoria, quanto nella testuale condizione necessaria della riconosciuta integrale soccombenza del preteso litigante temerario. L’ostacolo alla tesi opposta non si rinviene nella dedotta mancanza di contrapposizione delle domande (tutte le domande che le parti si rivolgono contro sono contrapposte per forza di cose, non essendo richiesto che siano simmetriche), ma nell’accessorietà della domanda per lite temeraria, la quale, come puntualmente osservato, presuppone che la controparte risulti integralmente soccombente (Sez. 2, n. 22952/2019).

5. Con il quinto motivo il ricorrentelamenta il conflitto tra la sentenza impugnata (…) e le quattro sentenze passate in giudicato che hanno annullato tutti gli altri bilanci condominiali . 5.

1. La doglianza risulta palesemente inammissibile. Il ricorrente, invero, senza produrre le asserite sentenze passate in giudicato, con evidente difetto di specificità, non ne invoca, peraltro, la forza del giudicato, ma enuncia essere stato violato, un non meglio chiarito principio di uniformità delle sentenze nell’applicazione delle stesse norme , d’indecifrabile declinazione.

6. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

7. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da p