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Ordinanza — n. 29354/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal by client while opposing party remained unrepresented.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29354/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared extinguished because the client withdrew from the proceedings while the opposing company remained unrepresented. Although new lawyers were initially appointed, they subsequently renounced all acts, leaving the defendant without counsel. The court ruled that the process terminated under the relevant procedural articles without addressing costs or merits.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.: When a party withdraws from the cassation appeal while the opposing party remains unrepresented, the proceedings are extinguished without a decision on the merits or costs.

Parole chiave

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cassation appeal extinguishment withdrawal of client unrepresented opposing party procedural termination c.p.c. articles 390 391 spese di ristrutturazione incasso di contributi alimentari deduzione delle spese di manutenzione di immobili

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7893/2017 R.G. proposto da : CRISTINA LEONE, elettivamente domiciliata in Roma, Circ.ne Gianicolense n. 233, presso lo studio degli avvocati CORRADO (GRLCRD72R21H501U) e FRANCESCO GRILLO (GRLFNC77D03H501R), che la rappresentano e difendono per procuraspeciale rilasciata per scrittura privata autenticata del 21.7. 2022; -ricorrente- contro SOCIETÀ COOPERATIVA ROMANA MANUTENZIONI a r.l. -intimata- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5604/2016, depositata il 26/09/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022dal Consigliere LUIGI LA BATTAGLIA. RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Cristina Leone impugnò per cassazione la sentenza della Corte d’Appello di Roma che, riformando la pronuncia del Tribunale della stessa città, aveva rigettato l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 23479/2004, con il quale l’odierna ricorrente era stata condannata a pagare la somma di € 8.506,64 alla Società Cooperativa Romana Manutenzioni, quale (residuo) corrispettivo dell’appalto relativo ai lavori di ristrutturazione del propri o appartamento.

La Società Cooperativa Romana Manutenzioni è rimasta intimata. Con comparsa depositata il 22.7.2022 si costituivano i nuovi difensori della ricorrente, avv.ti Corrado e Francesco Grillo, i quali successivamente, con atto del 18.7.2022, dichiaravano di rinunciare agli atti del processo. In presenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c., deve dunque dichiararsi l’estinzione del processo di cassazione, senza alcuna statuizione sulle spese, essendo rimasta intimata la Società Cooperativa Romana Manutenzioni.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo di cassazione. Così deciso in R