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Ordinanza — n. 29056/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on mixed contract resolution, ruling partial performance does not bar restitution claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29056/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Idrolab Srl against the Milan Court of Appeal's decision regarding a software supply contract. The appellant argued that the contract was not a continuous performance contract, seeking restitution of payments made after the contract's resolution for non-performance. The court held that the mixed nature of the contract, involving periodic service maintenance and consulting, justified applying the rule that resolution does not affect prior performances, thus denying the restitution claim.

Regesto Legislator

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Art. 1458, comma 1, n. 2 c.c.; When a mixed contract involves periodic services or maintenance, the resolution does not retroactively affect prior performances, allowing the creditor to claim restitution for amounts paid.

Parole chiave

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mixed contract resolution restitution of payments continuous performance software supply contract partial performance effect restituzione delle prestazioni ricorso per inadempienza contratto in materia informatica

Disposizioni normative citate

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Art. 1458, comma 1, n. 2 c.c.
Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1458, comma 1 c.c.": la Corte d'appello ha rigettato la domanda di restituzione della somma, ritenendo applicabile alla fattispecie il primo comma dell'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
Art. 13, comma 1-bis del d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 1458, comma 1 c.c
Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1458, comma 1 c.c.": la Corte d'appello ha rigettato la domanda di restituzione della somma, ritenendo applicabile alla fattispecie il primo comma dell'art.
art. 1458 c.c
Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1458, comma 1 c.c.": la Corte d'appello ha rigettato la domanda di restituzione della somma, ritenendo applicabile alla fattispecie il primo comma dell'art.

Giurisprudenza citata

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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26216-2017 proposto da: IDROLAB SRL, società incorporante la IRIDE SISTEMI SRL, (P.I. 03210620963), in persona del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Achille Macrelli (C.F. MCRCLL59P28C573Q) e dall'Avv. Filippo Tornabuoni (C.F. TRNFFF66R12H501Z), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 77; - ricorrente - contro IBM ITALIA SPA, in persona del suo legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucchesi Federico, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv.

Guido Del Re in Roma, Via Virginio Orsini, n. 21; -controricorrente- avverso la sentenza n. 1646/2017 della Corte di Appello di Milano, depositata in data 14 aprile 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis. ±3"rtz-- 122_ PREMESSO CHE 1. Iride Sistemi s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano Sterling Commerce s.r.I. L'attrice esponeva di avere stipulato in data 31 dicembre 2005 con la convenuta un contratto per la fornitura di materiale software e dei correlati servizi professionali; che a partire da maggio 2006 il sistema software fornito e gli applicativi avevano manifestato i primi difetti di funzionamento; che il rapporto era proseguito tra le parti per tre anni, ma che il sistema rimaneva malfunzionante; che in data 29 luglio 2009 la committente aveva dichiarato con lettera raccomandata di risolvere il contratto per il grave inadempimento della controparte.

L'attrice chiedeva quindi, accertata la risoluzione del contratto, di condannare la controparte alla restituzione della somma versata a titolo di corrispettivo, pari ad euro 217.764, nonché al risarcimento del danno, quantificato in euro 250.000. La convenuta si costituiva chiedendo il rigetto delle domande avversarie e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al pagamento di euro 72.000, per forniture mai pagate. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 5355/2014, accoglieva parzialmente le domande e condannava la convenuta al risarcimento del danno, quantificato in euro 60.375.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello principale Iride Sistemi s.r.I., contestando l'errata motivazione da parte del giudice di primo grado in relazione alla risoluzione del contratto e l'errata quantificazione del risarcimento del danno. IBM Italia s.p.a. (quale incorporante Sterling Commerce s.r.I.) proponeva appello incidentale, lamentando l'attribuzione di responsabilità di natura contrattuale a Sterling, il riconoscimento del danno e la sua quantificazione. La Corte d'appello di Milano, con sentenza 14 aprile 2017, n. 1646, ha in parte riformato la sentenza di primo grado: ribadita la natura mista del contratto, avente ad oggetto non solo la fornitura di programmi, ma anche la prestazione di servizi, ha ritenuto provato l'inesatto adempimento di Sterling; ha così dichiarato la risoluzione del contratto per l'inadempimento di quest'ultima (e non per mutuo consenso come aveva ritenuto il giudice di primo grado); ha ritenuto di non accogliere la domanda di Iride di restituzione dell'intera prestazione pecuniaria corrisposta da Sterling, in quanto alla fattispecie in esame deve applicarsi il principio di cui alla seconda parte del primo comma dell'art.1458 c.c., per cui l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite; circa il quantum del risarcimento, ne ha rideterminato l'importo in euro 73.950.

3. Idrolab s.r.I., società incorporante Iride Sistemi s.r.I., ricorre per cassazione avverso la sentenza di appello. Resiste con controricorso IBM Italia s.p.a. CONSIDERATO CHE 1. Il ricorso è articolato in un motivo che denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 1458, comma 1 c.c.": la Corte d'appello ha rigettato la domanda di restituzione della somma, ritenendo applicabile alla fattispecie il primo comma dell'art. 1458 c.c., laddove dispone che l'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite; la Corte d'appello ha correttamente qualificato il contratto come contratto misto tra compravendita, contratto d'opera e appalto, ma non ha considerato che tali tipi contrattuali non sono qualificabili come contratti a prestazione continuata.

Il motivo è infondato. La Corte d'appello ha affermato che il contratto esistente tra le parti è "contratto che, per la sua natura atipica in relazione alla tipologia delle prestazioni rese da Stirling, è equiparabile ai contratti ad esecuzione continuata" e ad esso va pertanto applicata la regola di cui alla seconda parte del comma 1 dell'art. 1458 c.c. La ricorrente, nel contestare tale affermazione, sostiene che né la vendita, né il contratto d'opera, né l'appalto sono qualificabili come contratti a prestazione continuata o periodica. In tal modo non considera che nel caso in esame il contratto - come hanno accertato i giudici di merito (v. pp. 8 ss. della sentenza impugnata) - conteneva prestazioni tipiche di un appalto di servizi, con forniture periodiche di assistenza di sistema e di consulenze necessarie all'implementazione del servizio, così che correttamente la Corte d'appello lo ha sottratto alla regola generale, dettata dall'art. 1458 c.c., della piena retroattività di tutti gli effetti, anche in ordine alle prestazioni già eseguite (circa il principio per cui l'appalto non può considerarsi un contratto ad esecuzione continuata "fatte salve le ipotesi in cui le prestazioni in esso dedotte attengano a servizi o manutenzioni periodiche" v., da ultimo, Cass. 4225/2022).

2. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 5.800, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in