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Ordinanza — n. 28911/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses consumer appeal regarding defective window frames, ruling new claims barred by preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28911/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the consumer's appeal against a lower court ruling that dismissed claims for defective window frames. The consumer argued for specific conformity and information duties, but the court held that claims based on facts not presented within the statutory preclusion period were inadmissible. Consequently, the court affirmed the lower court's decision to reject the request for replacement and awarded costs to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 129 Codice del Consumo; Art. 183 c.p.c.: The court must reject claims based on facts established after the preclusion period expires, even if they relate to consumer rights like specific conformity or information duties.

Parole chiave

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consumer protection defective products preclusion period specific conformity substitute claim Cassazione costs allocation vizio di costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 129 Codice del Consumo
Con il primo motivo si denuncia "violazione dell'art. 129 del codice del consumo, d.lgs.
Art. 183 c.p.c.
Trattandosi di una domanda fondata su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti entro la barriera preclusiva di cui all'art. 183 c.p.c., correttamente è stata ritenuta non esaminabile dai giudici di merito.
Art. 130 Codice del Consumo
Art. 112 c.p.c.
Il quarto motivo contesta "violazione dell'art. 112 c.p.c., errata interpretazione della domanda sostitutoria formulata ai sensi dell'art.
Art. 2 Codice del Consumo
129 del codice del consumo, d.lgs. 205/2006, il giudizio di idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore compete al professionista/venditore": la Corte d'appello ha erroneamente applicato l'art.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 360 c.p
4 dell'art. 360 c.p.c., "violazione degli artt.
art. 183 c.p
Trattandosi di una domanda fondata su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti entro la barriera preclusiva di cui all'art. 183 c.p.c., correttamente è stata ritenuta non esaminabile dai giudici di merito.
art. 112 c.p
Il quarto motivo contesta "violazione dell'art. 112 c.p.c., errata interpretazione della domanda sostitutoria formulata ai sensi dell'art.
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Testo completo

e Y),-, 7-e ORDINANZA sul ricorso 24220-2017 proposto da: PORCACCHIA PAOLO (C.F. PRCPLA66B12H501N), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Bolognesi (C.F. BLGRCR63L12H5013), con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via Cola di Rienzo, n. 28; - ricorrente - contro FENSTER SAS di DI CICCO R. & C. (P.I. 04070991007), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti Stefano Fiorentini e Luciano Mariani, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi, in Roma, Via Nizza, n. 45; -controricorrente- SAFS 2001 SRL (P.I. 01778050748); -intimata- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6394/2016, pubblicata in data 28 ottobre 2016;

A ",,,A udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis. PREMESSO CHE Paolo Porcacchia ricorre per cassazione avverso la sentenza 28 ottobre 2016 n. 6394 della Corte d'appello di Roma, che ha rigettato l'appello principale proposto dal ricorrente e quello incidentale di controparte avverso la pronuncia del Tribunale di Roma n. 23412/2010. Il ricorrente aveva citato in giudizio la società Fenster s.a.s. di Di Cicco R. & C., chiedendo di "dichiarare il difetto di conformità dei beni acquistati [sei infissi per il corrispettivo di 8.062 euro] rispetto a quelli indicati nel contratto di vendita .. ovvero la posa in opera difettosa e/o non a regola d'arte degli stessi, tali da renderli inidonei all'uso e per l'effetto condannare" la convenuta "alla integrale sostituzione dei beni viziati e non conformi al contratto di acquisto", nonché al risarcimento del danno.

La convenuta, costituendosi, aveva chiamato in causa la società SAFS 2001 s.r.l. quale ditta costruttrice degli infissi, individuandola quale unico responsabile dei difetti del prodotto, società che costituendosi aveva negato la propria responsabilità. Il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda e compensato le spese tra le parti con sentenza impugnata in via principale da Porcacchia e in via incidentale da SAFS in relazione alla compensazione delle spese. Ha resistito con controricorso la Fenster s.a.s. di Di Cicco R. &C. L'intimata SAFS 2001 s.r.l. non ha proposto difese.

Memoria è stata depositata in prossimità dell'adunanza in camera di consiglio dalla controricorrente e dal ricorrente, che chiede di rimettere la causa alle sezioni unite o comunque in pubblica udienza. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso - del quale il Collegio esclude il rilievo nomofilattico, non ponendo questioni di diritto di particolare rilevanza - è articolato in quattro motivi.

1) Con il primo motivo si denuncia "violazione dell'art. 129 del codice del consumo, d.lgs. 205/2006, il giudizio di idoneità all'uso particolare voluto dal consumatore compete al professionista/venditore": la Corte d'appello ha erroneamente applicato l'art. 129 del codice del consumo, immotivatamente ristringendo il concetto enucleato alla lettera b) del medesimo articolo, secondo il quale il venditore è tenuto a fornire un bene idoneo "all'uso particolare voluto dal consumatore", dovendo il venditore valutare quale bene sia concretamente idoneo all'uso particolare voluto dal compratore, stante lo squilibrio di conoscenze tecniche tra le parti e l'affidamento che il contraente debole attribuisce alla competenza del venditore; il venditore si è recato nell'appartamento dove gli infissi dovevano essere installati per prendere le misure, mancando però di verificarne la compatibilità specifica all'uso richiesto.

Il motivo non può essere accolto. L'art. 129 del codice del consumo ci dice che "per essere conforme al contratto di vendita, il bene deve [..] essere idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al più tardi al momento della conclusione del contratto di vendita e che il venditore abbia accettato". L'uso particolare del bene, secondo le parole dello stesso ricorrente, era costituito dalla funzione di isolamento termico dell'appartamento. Con accertamento in fatto la Corte d'appello ha affermato che questa esigenza è stata soddisfatta dal venditore, in quanto il prodotto fornito è risultato adeguato rispetto a questo fine.

Come già sottolineato dal giudice di primo grado, proprio la perfetta tenuta termica degli infissi è stata la probabile causa, secondo la consulenza tecnica d'ufficio svolta, dell'accrescimento di formazioni di muffa riscontrate nell'appartamento, incremento verosimilmente causato dell'aumento della condensa interna e dal contrasto tra l'aria calda interna e il soffitto più freddo (mancando una adeguata coibentazione del solaio di copertura dell'appartamento).

2) Con il secondo motivo si contesta "violazione dell'art. 129 del codice del consumo in punto di onere della prova": l'art. 5 della direttiva 1999/44/CE, attuata col codice del consumo, stabilisce che "la non conformità dei beni al momento della consegna è presunta laddove essa si manifesti nei sei mesi successivi alla consegna dei beni, salvo che il venditore provi diversamente" e la Corte di giustizia nella sentenza del 4 giugno 2015, causa n. 497/2013, ha affermato che il citato art. 5 deve essere interpretato nel senso che la regola si applica quando il consumatore fornisce la prova che il bene venduto non è conforme al contratto e che il difetto di conformità in questione si è palesato concretamente entro il termine di sei mesi dalla consegna del bene. Il motivo non può essere accolto. Nel caso in esame i giudici di merito hanno infatti escluso, per le ragioni sopra menzionate, che si sia manifestata la non conformità al contratto di vendita dei beni, così che non si pone la questione della operatività della presunzione di cui all'art. 5 della richiamata direttiva.

3) Il terzo motivo fa valere, ai sensi del n. 4 dell'art. 360 c.p.c., "violazione degli artt. 112, 180, 183 e 184 c.p.c., non ricorrenza di una domanda nuova": la Corte d'appello, come il Tribunale, ha erroneamente ritenuto che il ricorrente, nella memoria autorizzata a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio e poi nella conclusionale di primo grado, abbia compiuto una nuova contestazione, consistente nella denuncia del mancato rispetto della Fenster ai propri obblighi di diligenza professionale; si tratta invece di una semplice deduzione in diritto che poteva essere compiuta anche d'ufficio e che comunque il ricorrente non poteva formulare prima, essendo emerso solo con la consulenza tecnica d'ufficio il motivo tecnico che ha determinato il deterioramento degli infissi e dell'appartamento.

Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente ha proposto una domanda (cfr. le conclusioni formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, riportate dalla sentenza di primo grado) di accertamento del difetto di conformità dei beni acquistati rispetto a quelli indicati nel contratto di vendita ovvero la posa in opera difettosa e/o non a regola d'arte degli stessi, tali da renderli inidonei all'uso. Rispetto a tale domanda, la Corte d'appello ha correttamente rilevato che è differente quella, "abbozzata" nella memoria autorizzata a seguito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio e formalmente fatta valere in sede di comparsa conclusionale, di responsabilità del venditore per violazione del diritto ad una adeguata informazione previsto dall'art. 2 del codice del consumo, informazione che - nella prospettiva del ricorrente - si sarebbe dovuta spingere, nel caso di una fornitura di infissi e in mancanza di uno specifico incarico, fino all'esame della struttura dell'immobile e alla verifica dello stato di coibentazione delle parti dell'immobile stesso.

Trattandosi di una domanda fondata su fatti costitutivi diversi da quelli dedotti entro la barriera preclusiva di cui all'art. 183 c.p.c., correttamente è stata ritenuta non esaminabile dai giudici di merito.

4) Il quarto motivo contesta "violazione dell'art. 112 c.p.c., errata interpretazione della domanda sostitutoria formulata ai sensi dell'art. 130 del codice del consumo": rispetto alla domanda di integrale sostituzione dei beni la Corte d'appello, confermando quando statuito dal Tribunale, ha ritenuto che la richiesta di sostituzione degli infissi difettosi fosse contraddittoria e pertanto non meritevole di accoglimento. Il motivo non può essere accolto in quanto non sussiste il vizio denunciato. La Corte d'appello, dopo avere osservato la contraddittorietà della richiesta del ricorrente di sostituire gli infissi con altri di identica tipologia (essendo proprio, come si è visto, la loro caratteristica di tenuta termica ad avere probabilmente causato l'aumento di umidità e muffe nell'appartamento) ha confermato quanto sostenuto dal Tribunale circa la possibilità per la natura dei difetti specificamente manifestatisi in relazione agli infissi di un intervento riparatorio (i vizi sono stati ricondotti alla mancanza di "registrazione" dei medesimi), a cui però il ricorrente non aveva voluto aderire, rendendo così impossibile una statuizione officiosa sul punto.

II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente che liquida in euro 3.200, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Luciano Mariani che si è dichiarato antistatario. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del c