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Decreto — n. 28907/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 28907/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 28907/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

O sul ricorso proposto da: FRATTARI ROLANDO, BISTOSINI PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI, 26, presso lo studio dell'avvocato SIMONA MULIERE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANLUCA CAPPELLETTI; - ricorrenti - contro ANGELUCCI RITA GIADA, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE GUERRIERI, CARMELA AUGELLO; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1223/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FRATTARI ROLANDO, BISTOSINI PAOLA, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 28907/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 1223/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FRATTARI ROLANDO, BISTOSINI PAOLA, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

Parole chiave

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riduzione delle spese giudiziarie spese di difesa dispensa dal versamento delle spese ripetibili dell'avvocato anticipo delle spese assunzione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art.
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Testo completo

O sul ricorso proposto da: FRATTARI ROLANDO, BISTOSINI PAOLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RAFFAELE CAVERNI, 26, presso lo studio dell'avvocato SIMONA MULIERE, rappresentati e difesi dall'avvocato GIANLUCA CAPPELLETTI; - ricorrenti - contro ANGELUCCI RITA GIADA, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE GUERRIERI, CARMELA AUGELLO; - controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 1223/2020 pubblicata in data 19 novembre 2020; Il Presidente titolare letta la rinuncia al ricorso proposto da FRATTARI ROLANDO, BISTOSINI PAOLA, accettata dalla controricorrente; rilevato che la rinuncia al ricorso ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cod. proc. civ.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ., come modificato con l'art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;

PER QUESTI MOTIVI dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese come richiesto. 115/2022 RG 13946-2021 Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Così deciso in Roma il 20