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Ordinanza — n. 28726/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 28726/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28726/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LUISA AMELIA ABBATE ottenne dal Tribunale di Brescia l'emissione nei confronti di GIUSEPPE PICCOLO VALERANI di un decreto ingiuntivo per l'importo di C 35.150,00 sulla base di una scrittura ricognitiva di debito, datata 29 dicembre 1999 e riferita al pagamento del corrispettivo per la vendita di una cascina con terreno. Proposta opposizione da GIUSEPPE PICCOLO VALERANI -il quale dedusse che l'indicazione contenuta nella scrittura era stata superata dai successivi contratti: preliminare (datato 15 febbraio 2000) e definitivo (datato 31 gennaio 2002)- e costituitasi LUISA AMELIA ABBATE -la quale dedusse invece la sussistenza di una simulazione relativa sul prezzo di compravendita, di cui la stessa scrittura ricognitiva costituiva controdichiarazione- il Tribunale di Brescia, dopo l'espletamento di attività istruttoria, con sentenza 28 gennaio 2014, respinse l'opposizione, ritenendo fondata la tesi della simulazione del prezzo di compravendita.

Regesto Legislator

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art. 2724 c.c, art. 116 c.p, art. 1414 c.c, art. 1350 c.c; Ordinanza — n. 28726/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Il ricorso enumera, ulteriormente, le circostanze che sarebbero state valorizzate dal giudice di prime cure per ricostruire la fattispecie in termini di simulazione del prezzo e la cui valutazione sarebbe stata invece omessa dalla decisione della Corte d'Appello bresciana. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., e 1414, 2722, 2724, primo comma, n. 1), c.c. Il ricorso censura la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto assorbiti i profili concernenti l'ammissibilità delle prove assunte in primo grado.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo credito contestato prezzo d'acquisto valore litigioso prezzi imposti causa di carattere pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 2724 c.c
Argomenta nel senso della piena ammissibilità delle medesime, alla luce sia del disposto di cui all'art. 2724 c.c.
art. 116 c.p
art. 1414 c.c
Esclusa la possibilità di valorizzare le deposizioni testimoniali in virtù del disposto di cui all'art. 1414 c.c., altrettanto correttamente la Corte ha negato valenza alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero da GIUSEPPE PICCOLO VALERANI.
art. 1350 c.c
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Testo completo

07/2022 CC ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28038/2017 R.G. proposto da: LUISA AMELIA ABBATE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORNELIO NEPOTE, 21, presso lo studio dell'avvocato GABRIELE CORONA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO BIGNOTTI — ricorrente — contro GIUSEPPE PICCOLO VALERANI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIANOLI e ROSSELLA BARBARO — controricorrente — avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 926/2017 depositata il 22/06/2017. 1WL Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/07/2022 dal Consigliere FEDERICO ROLFI.

RITENUTO IN FATTO

1. LUISA AMELIA ABBATE ottenne dal Tribunale di Brescia l'emissione nei confronti di GIUSEPPE PICCOLO VALERANI di un decreto ingiuntivo per l'importo di C 35.150,00 sulla base di una scrittura ricognitiva di debito, datata 29 dicembre 1999 e riferita al pagamento del corrispettivo per la vendita di una cascina con terreno. Proposta opposizione da GIUSEPPE PICCOLO VALERANI -il quale dedusse che l'indicazione contenuta nella scrittura era stata superata dai successivi contratti: preliminare (datato 15 febbraio 2000) e definitivo (datato 31 gennaio 2002)- e costituitasi LUISA AMELIA ABBATE -la quale dedusse invece la sussistenza di una simulazione relativa sul prezzo di compravendita, di cui la stessa scrittura ricognitiva costituiva controdichiarazione- il Tribunale di Brescia, dopo l'espletamento di attività istruttoria, con sentenza 28 gennaio 2014, respinse l'opposizione, ritenendo fondata la tesi della simulazione del prezzo di compravendita.

2. Sul gravame proposto da GIUSEPPE PICCOLO VALERANI, la Corte d'Appello di Brescia, con la decisione in questa sede impugnata, in riforma della decisione di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo opposto, condannando LUISA AMELIA ABBATE alla restituzione delle somme ricevute per effetto della declaratoria di provvisoria esecutività, nonché alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. Osservò la corte territoriale che: il contenuto della scrittura 29 dicembre 1999 doveva ritenersi superato dalla clausola n. 7 del preliminare datato 15 febbraio 2000, nella quale si dichiarava "H presente a R.G. 28038/2017 - Pagina nr. 2 di 12 contratto preliminare annulla ogni precedente contratto o atto o scrittura privata avente ad oggetto il medesimo terreno e la cascina de quo, stipulato tra le parti sottoscritte"; ulteriormente, doveva valorizzarsi una ricevuta rilasciata da LUISA AMELIA ABBATE in data 31 gennaio 2002, con la quale l'appellata dichiarava di ricevere la somma di C 20.658,28 "a saldo di ogni spettanza presente passata e futura", né valeva replicare -come aveva fatto l'appellata- che tale dichiarazione fosse funzionale ad evitare l'iscrizione di ipoteca legale, in quanto la quietanza necessaria a tal fine era già contenuta nel rogito notarile di compravendita; tali considerazioni valevano a superare le ulteriori doglianze mosse dall'appellante sia in ordine all'ammissibilità delle prove assunte dal giudice di prime cure sia in ordine alla valenza delle prove medesime.

3. LUISA AMELIA ABBATE chiede ora con ricorso la cassazione di tale decisione. Resiste con controricorso GIUSEPPE PICCOLO VALERANI.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, e 380 bis.1, c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso si articola in tre motivi.

2. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente. 2.1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. o- R.G. 28038/2017 - Pagina nr. 3 di 12 Lamenta il ricorso che la Corte territoriale abbia omesso di considerare la prova dell'esistenza di pagamenti effettuati da GIUSEPPE PICCOLO VALERANI a favore di LUISA AMELIA ABBATE in epoca successiva alla conclusione del contratto preliminare ed in misura ulteriore rispetto al prezzo nel medesimo stabilito, tali, quindi, da smentire il contenuto sia della clausola n. 7 del preliminare sia della quietanza.

Il ricorso enumera, ulteriormente, le circostanze che sarebbero state valorizzate dal giudice di prime cure per ricostruire la fattispecie in termini di simulazione del prezzo e la cui valutazione sarebbe stata invece omessa dalla decisione della Corte d'Appello bresciana. 2.2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 116 c.p.c., e 1414, 2722, 2724, primo comma, n. 1), c.c. Il ricorso censura la decisione della Corte territoriale, nella parte in cui ha ritenuto assorbiti i profili concernenti l'ammissibilità delle prove assunte in primo grado.

Argomenta nel senso della piena ammissibilità delle medesime, alla luce sia del disposto di cui all'art. 2724 c.c. sia delle dichiarazioni rese nel giudizio di primo grado dallo stesso GIUSEPPE PICCOLO VALERANI. 2.3. I motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Inammissibili sono, in primo luogo, le deduzioni concernenti l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato. Come, del resto, rammentato dalla stessa parte ricorrente, questa Corte a Sezioni Unite ha chiarito che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla R.G. 28038/2017 - Pagina nr. 4 di 12 motivazione, con la conseguenza che è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si sia tramutata in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi detta anomalia nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", e risultando invece esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 -Rv. 629830 - 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022). Nel caso in esame non è ravvisabile alcuna delle ipotesi di vizio appena enumerate, avendo la Corte bresciana argomentato in modo concreto, comprensibile e non perplesso le ragioni sulla cui scorta è pervenuta a ritenere che la scrittura del 1999 non potesse essere qualificata come controdichiarazione, e che, pertanto, non sussistesse prova adeguata dell'esistenza di un'intesa simulatoria sul prezzo. Parimenti inammissibili appaiono le doglianze veicolate con l'etichetta dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.

L'ipotesi contemplata dall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., infatti, deve intendersi riferita a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018 - Rv. 651305 — 01; Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 - Rv. 655413 - 01). Nel caso in esame, le doglianze della ricorrente, in realtà, si traducono in un inammissibile sindacato della valutazione delle prove a R.G. 28038/2017 - Pagina nr. 5 di 12 operate dalla Corte d'Appello, ponendosi in conflitto con il principio enunciato da questa Corte, per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando - conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass.

Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01). Va, del resto, rammentato che le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto occasione di precisare che, nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti, con apprezzamento che è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 898 del 14/12/1999 - Rv. 532151 - 01). Come questa Corte ha più volte sottolineato (Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 11176 del 08/05/2017 - Rv. 644208 - 01), compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove R.G. 28038/2017 - Pagina nr. 6 di 12 a quella compiuta dai giudici del merito (cfr.

Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3267 del 12/02/2008 - Rv. 601665 - 01), dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. Presupposti, questi ultimi, che sono pienamente riscontrabili nel caso di specie, come verrà ulteriormente evidenziato nelle prossime considerazioni. Infondate sono, invece, le ulteriori deduzioni con cui la ricorrente viene a dolersi del fatto che la Corte territoriale abbia escluso la sussistenza di adeguata prova dell'esistenza di un accordo simulatorio.

È, infatti, da ritenersi che correttamente la Corte bresciana abbia ritenuto assorbito e superato il motivo di gravame concernente l'ammissibilità delle prove orali assunte in primo grado (motivo di gravame peraltro formulato non dall'odierna ricorrente bensì da GIUSEPPE PICCOLO VALERANI). La Corte, infatti, ha ritenuto -in modo del tutto condivisibile- che la pregiudiziale carenza di una vera e propria controdichiarazione -anche solo nella forma di principio di prova scritta- precludesse in modo radicale la possibilità di valorizzare prove orali concernenti l'esistenza di un'intesa simulatoria.

Ciò in quanto dalla formulazione della scrittura del 29 dicembre 1999 non era in alcun modo possibile evincere che la stessa costituisse una intesa simulatoria concernente la determinazione del prezzo di vendita, consistendo la scrittura in una mera promessa di pagamento, priva di riferimento alcuno ad una differenza di prezzo tra quanto era destinato ad essere dichiarato nella compravendita definitiva e quanto concretamente pattuito tra le parti. A fronte del carattere del tutto anodino (sul piano della manifestazione dell'intesa simulatoria) della scrittura in questione r€ R.G. 28038/2017 - Pagina nr. 7 di 12 e delle ben più univoche dichiarazioni successive contenute sia nella clausola n. 7 del preliminare datato 15 febbraio 2000 (nella quale si dichiarava "il presente contratto preliminare annulla ogni precedente contratto o atto o scrittura privata avente ad oggetto il medesimo terreno e la cascina de quo, stipulato tra le parti sottoscritte") sia nella ricevuta rilasciata da LUISA AMELIA ABBATE in data 31 gennaio 2002 (con la quale la ricorrente dichiarava di ricevere la somma di C 20.658,28 "a saldo di ogni spettanza presente passata e futura"), la Corte bresciana è quindi giunta alla coerente conclusione per cui la dichiarazione del 1999 non presentava alcun elemento sufficiente a qualificarla come controdichiarazione ed era da ritenersi superata -nel suo tenore letterale di mera promessa di pagamento- dalle due successive dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente nel preliminare e nella quietanza.

Esclusa la possibilità di valorizzare le deposizioni testimoniali in virtù del disposto di cui all'art. 1414 c.c., altrettanto correttamente la Corte ha negato valenza alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero da GIUSEPPE PICCOLO VALERANI. Al di là di ogni altro profilo sollevato dal controricorrente -a cominciare dalla possibilità di qualificare effettivamente dette dichiarazioni come vera e propria confessione- risulta dirimente la circostanza per cui il contratto concluso tra le parti concerneva la vendita di un bene immobile, come tale assoggettato al vincolo di forma di cui all'art. 1350 c.c., trovando, quindi, applicazione il principio -enunciato da questa Corte- per cui in tema di simulazione relativa oggettiva, ai fini della prova del contratto dissimulato che avrebbe dovuto rivestire forma scritta ad substantiam, deve escludersi che la confessione possa supplire alla mancanza del requisito formale rappresentato dalla controdichiarazione scritta, necessaria per il R.G. 28038/2017 - Pagina nr. 8 di 12 contratto diverso da quello apparentemente voluto (Cass.

Sez. 2 - Ordinanza n. 10933 del 05/04/2022 - Rv. 664375 - 01; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 6262 del 10/03/2017 - Rv. 643369 - 02). Ben lungi dall'incorrere in una violazione del canone del prudente apprezzamento delle prove di cui all'art. 116 c.p.c., quindi, la Corte territoriale ha invece applicato correttamente i limiti normativi fissati in tema di prova della simulazione, disattendendo elementi probatori la cui ammissibilità è direttamente esclusa dalla legge. 3.1. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché 1414, 2733 e 2735 c.c. Il ricorso censura la valutazione di decisività espressa dalla corte territoriale in relazione alla clausola n. 7 del preliminare, in quanto: la medesima dovrebbe ritenersi mera clausola di stile; era riferita ad "ogni precedente contratto o atto o scrittura privata" -laddove, argomenta il ricorso, la controdichiarazione non costituisce atto negoziale- e prevedeva tempistiche non compatibili con lo stesso contratto preliminare; - risulterebbe smentita sia da successivi pagamenti di GIUSEPPE PICCOLO VALERANI sia dalle ammissioni da quest'ultimo svolte in sede di interrogatorio libero; - sarebbe inidonea a privare la dichiarazione scritta del 29 dicembre 1999 del proprio valore di vera e propria confessione della fattispecie simulatoria. 3.2.

Il motivo è infondato. Con esso, invero, la ricorrente viene sostanzialmente a dolersi della valutazione interpretativa data dalla Corte bresciana alla clausola n. 7 del preliminare datato 15 febbraio 2000. -)L R.G. 28038/2017 - Pagina nr. 9 di 12 Va allora ricordato che l'interpretazione del contratto, traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti, si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione, oltre che per violazione delle regole ermeneutiche, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., anche nell'ipotesi di omesso esame di un fatto decisivo e oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (Cass.

Sez. L - Sentenza n. 10745 del 04/04/2022 - Rv. 664334 - 02). Operata tale premessa, costante è l'affermazione di questa Corte per cui il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass.

Sez. 1 - Ordinanza n. 9461 del 09/04/2021 - Rv. 661265 - 01; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 27136 del 15/11/2017 - Rv. 646063 - 01), e ciò perché l'interpretazione accolta nella decisione impugnata non deve essere l'unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra (Cass.

Sez. 3 - Sentenza n. 28319 del 28/11/2017 - Rv. 646649 - 01). R.G. 28038/2017 - Pagina nr. 10 di 12 Tale, invece, è lo scenario che si configura nella presente sede, dal momento che la ricorrente si limita nella sostanza a caldeggiare una diversa interpretazione (peraltro tale da negare valore alcuno) della clausola in rilievo, adducendo argomentazioni che non solo non deducono in modo specifico la violazione delle regole di interpretazione (ed anzi mirano a superare quell'interpretazione letterale della clausola che resta comunque criterio prioritario, assumendo funzione fondamentale nella ricerca della effettiva volontà delle parti:

Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 34795 del 17/11/2021 - Rv. 663182 - 01), ma si rivelano altresì sostanzialmente basate su un'affermazione (la qualificazione della dichiarazione del 1999 come controdichiarazione) smentita la quale (come evidenziato in modo argomentato dalla Corte territoriale) le argomentazioni medesime risultano irrimediabilmente infirmate. Ove, poi, si consideri che la ricorrente nulla di concreto ha dedotto in ordine alla valutazione espressa dalla Corte d'Appello in ordine alla successiva quietanza del 2002 -anch'essa univoca nell'escludere l'esistenza di un debito residuo del controricorrente- si palesa in modo pieno e definitivo l'infondatezza del motivo di ricorso.

4. Il ricorso deve quindi essere respinto, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.

5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause 6. RG. 28038/2017 - Pagina nr, 11 di 12 originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05). P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.300,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1,