Cassation court dismisses appeal arguing contract vs tort prescription terms for refrigerator fire damage claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Fabio Ravera's appeal against the Second Instance Court's decision to dismiss his claim for damages regarding a fire that destroyed his agricultural assets. Ravera argued the claim should be treated as a tort action under Article 2043 of the Civil Code, which allows a five-year statute of limitations, whereas the lower courts classified it as a contractual breach under Articles 1494 and 1495, applying a one-year limitation period. The Court upheld the lower court's reasoning, noting that Ravera failed to contest the contractual qualification in the appellate proceedings and that his arguments regarding the limitation period were irrelevant given the established contractual nature of the dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1494, 1495, 2043, 2947 c.c.: When a claim for damages arising from a product defect is brought against the seller, it is qualified as contractual; the five-year limitation period for torts does not apply, and the one-year period for contractual breaches governs unless the plaintiff explicitly contests the contractual nature in the appellate stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24353-2017 proposto da: RAVERA FABIO rappresentato e difeso dagli Avv. Patrizia Tosello e Ferdinando De Giosa, con domicilio eletto in Roma, Via Giuseppe Gioacchino Belli, n. 36, presso lo studio dell'Avv. Francesco Carluccio; - ricorrente - contro MONTI & C. S.R.L. in liquidazione, in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Caterina Silvestri e Barbara Piccini, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Circonvallazione Clodia, n. 29; -controricorrente- ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY con sede in Milano, in persona del suo procuratore Pierfranco Gabasio, rappresentata e difesa dall'Avv.
Paola Minucci, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'Avv. Raul Rudel in Roma, Via Vasari, n. 5; -controricorrente- D avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 1420/2017, pubblicata in data 16 giugno 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis. PREMESSO CHE 1. Fabio Ravera citava in giudizio la società Monti & C s.r.I., deducendo di avere acquistato nel dicembre 2005 una cella frigorifera dalla convenuta e che il 5 dicembre 2007 dalla cella frigorifera si era propagato un incendio che aveva distrutto parte dei capannoni e dei beni custoditi all'interno dell'azienda agricola di proprietà dell'attore; di avere promosso un accertamento tecnico preventivo, che aveva individuato quale causa dell'incendio "un possibile corto circuito verificatosi sui motori elettrici dell'impianto di compressione forniti dalla Monti".
L'attore chiedeva pertanto al Tribunale di Pistoia di accertare "la responsabilità anche ex art. 2043 c.c. della convenuta nella causazione dei fatti di causa" e di condannarla al risarcimento dei danni subiti. La convenuta si costituiva e chiamava in causa per essere manlevata la sua assicuratrice Zurich, che si costituiva ed eccepiva la prescrizione del diritto fatto valere dall'attore (eccezione poi fatta propria da Monti nella memoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.). Con sentenza parziale n. 1190/2015 il Tribunale di Pistoia ha condannato la convenuta a pagare in favore dell'attore euro 20.616, a titolo di risarcimento dei danni subiti alla cella frigorifera, disponendo la prosecuzione del processo per la stima dei danni alle strutture dell'azienda agricola rimaste coinvolte dall'incendio.
Il Tribunale ha qualificato la domanda quale domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c., trattandosi di domanda fatta valere nei confronti del venditore della cella frigorifera. Il Tribunale ha ritenuto tempestiva e fondata l'eccezione di prescrizione fatta valere da Zurich (la cella frigo è stata consegnata nel 2005 e la prima lettera di richiesta del risarcimento dei danni è dell'8 ottobre 2008); ha però ritenuto che l'eccezione non potesse giovare alla convenuta, che l'aveva tardivamente eccepita in proprio e che quindi non prescrivesse il diritto dell'attore, ma solo quello del convenuto nei confronti di Zurich e ha così respinto la domanda di manleva della convenuta Monti nei confronti di Zurich.
2. Monti s.r.l. ha appellato in via principale la sentenza, facendo anzitutto valere l'efficacia dell'eccezione di Zurich anche nei suoi confronti, negando nel merito che fosse stata provata la propria responsabilità, affermando la fondatezza della propria domanda di manleva e la non debenza dell'imposta sul valore aggiunto. Ravera proponeva appello incidentale, contestando l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione di Zurich, chiedendo che fosse condannata a manlevare Monti. La Corte d'appello di Firenze - con la sentenza 16 giugno 2017, n. 1420 - ha parzialmente accolto l'appello principale e ha rigettato l'appello incidentale.
Il giudice d'appello ha anzitutto precisato che Ravera aveva chiesto il risarcimento del danno prospettando la responsabilità contrattuale della Monti s.r.l. e che il Tribunale aveva chiarito che "la domanda attorea deve essere qualificata come domanda di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1494 c.c." e che "sullo specifico punto Ravera non ha posto alcun appello incidentale". Quanto alla prescrizione dei diritto fatto valere, la Corte ha ritenuto che il termine annuale decorra dalla data di consegna del bene, mentre quello di decadenza dal giorno della scoperta del vizio;chiarito che non trova applicazione il termine quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. è evidente, ha concluso la Corte d'appello, la inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 1495 c.c. per il decorso dell'anno dalla consegna della cosa.
Circa l'efficacia dell'eccezione di prescrizione, il giudice d'appello ha aderito all'orientamento di questa Corte per cui l'eccezione di prescrizione giova non solo all'assicuratore, ma anche all'assicurato in base al c.d. principio di ultrattività dell'eccezione di cui all'art. 2939 c.c. (cfr. Cass. 31071/2019). Per l'effetto il giudice d'appello ha così, in riforma della sentenza di primo grado, rigettato la domanda proposta da Fabio Ravera.
3. Avverso la sentenza della Corte d'appello Fabio Ravera ricorre per cassazione. Resistono con distinti atti di controricorso Zurich Insurance Public Limited Company e Monti & C. s.r.l. È stata depositata memoria dalla controricorrente Monti in liquidazione. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi.
1. Il primo motivo denuncia "violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. con riferimento agli artt. 1494 e 1495 c.c.": il ricorrente ha agito per ottenere il risarcimento del danno con domanda che va inquadrata "esclusivamente nella previsione di cui all'art. 2043 c.c.", domanda rispetto alla quale è risultata provata la responsabilità della società Monti.
2. Il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1494 e 1495 c.c.": "per mero scrupolo difensivo", va osservato come sia pacifico che, trattandosi di vizi sorti successivamente alla vendita, non poteva essere considerato quale dies a quo per la loro denuncia il giorno della consegna del bene, cosicché il termine di decadenza previsto dall'art. 1495 c.c. è decorso dall'effettiva scoperta dei vizi ossia da quando è stata depositata la relazione del consulente nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
3. Il terzo motivo lamenta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2939 c.c., con riferimento agli artt. 1494, 1495 e 2952 c.c., per contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio": essendo stata effettuata tempestivamente la denunzia dei vizi e trattandosi di domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 2043 c.c. la prescrizione non è quella annuale, ma quella quinquennale di cui all'art. 2947 c.c. I motivi non possono essere accolti. Il primo e il terzo motivo sono tra loro strettamente connessi e presuppongono la riconduzione della fattispecie alla responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 c.c., che comporterebbe l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale invece che di quello annuale, con conseguente proponibilità dell'azione fatta valere.
Il ricorrente sostiene che la domanda da egli proposta in primo grado va esclusivamente qualificata come domanda extracontrattuale ai sensi dell'art.2043 c.c. In tal modo il ricorrente non considera che - come si è detto supra in premessa, sub 2 - il giudice d'appello ha precisato che il Tribunale aveva affermato che la domanda proposta va inquadrata nella responsabilità contrattuale di cui agli artt. 1494 e 1495 c.c. e che l'affermazione del giudice di primo grado non è stata censurata dall'appellante incidentale Ravera, oggi ricorrente, affermazioni con le quali i motivi non si confrontano, essendo nel primo motivo unicamente riportate le conclusioni dell'atto di citazione di primo grado, senza fare riferimento a quanto stabilito dai giudici di merito.
È vero che poi il giudice d'appello fa riferimento all'ipotetica domanda ex art. 2943 c.c. ritenendola comunque infondata (su cui la seconda parte del primo motivo, che richiama le pp. 11-12 della sentenza), ma tale riferimento è da ritenersi ad abundantiam, ulteriore rispetto alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, appunto basata sulla qualificazione contrattuale della domanda e sulla mancata contestazione al riguardo di Ravera. Quanto al secondo motivo, il ricorrente argomenta il relazione alla tempestività della denuncia dei vizi, che avrebbe rispettato il termine degli otto giorni dalla conoscenza che la responsabilità dell'incendio fosse addebitabile alla Monti, ma sono argomenti che rilevano - come riconosce lo stesso ricorrente - solo ove trovi applicazione il termine quinquennale per l'esercizio del diritto, applicazione subordinata al riconoscimento della domanda quale domanda di responsabilità extracontrattuale.
II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida a favore di Zurich in euro 3.100, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, e a favore di Monti in euro 3.300, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-b