Court dismisses appeal due to client's withdrawal, declaring the legal proceeding extinguished under Italian Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the legal proceeding extinguished after the appellant, a Chamber of Commerce, formally withdrew its appeal against a lower court's decision. The appellant had previously argued that a general power of attorney was invalid and that the opposing lawyer lacked proper representation authority. The court ruled that since the appellant no longer had an interest in the outcome, the case ended without a substantive review of the underlying contract disputes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390, 391 c.p.c.; When a party withdraws an appeal or loses interest in the decision, the proceeding is extinguished without examining the merits of the contested judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 29917-2020 proposto da: CAMERA COMMERCIO INDUTRIA AGRICOLTURA ARTIGIANTO FROSINONE LATINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA SACCHETTI, 9, presso lo studio dell'avvocato ULISSE COREA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO SAVERIO MARINI, GINO SCACCIA giusta procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro SALVATORE GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1290/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 20/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2022 dal Consigliere Dott.
MAURO CRISCUOLO; RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. Con ricorso al Tribunale di Cassino l'avvocato Giancarlo Salvatore esponeva che aveva rappresentato ed assistito la Camera di Commercio di Frosinone in taluni giudizi di espropriazione forzata immobiliare innanzi al tribunale di Frosinone; che la Camera di Commercio non aveva provveduto a corrispondere quanto spettantegli a saldo per diritti ed onorari. Chiedeva ingiungersi a controparte il pagamento della somma di Euro 5.581,81, oltre interessi e spese. Con decreto n. 64/2011 veniva pronunciata l'ingiunzione richiesta.
La Camera di Commercio di Frosinone, poi divenuta a seguito di accorpamento di cui al DM del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 febbraio 2020, e con decreto del Presidente della Regione Lazio, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Frosinone - Latina, proponeva opposizione ed instava per la revoca dell'opposto decreto. Si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Con sentenza n. 563/2013 il Tribunale di Cassino accoglieva l'opposizione, revocava l'ingiunzione e condannava l'opposto alle spese di lite.
Proponeva appello Salvatore Giancarlo cui resisteva la Camera di Commercio di Frosinone. Ric. 2020 n. 29917 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -2- Con sentenza n. 1290 del 20 febbraio 2020 la Corte d'appello di Roma accoglieva il gravame, rigettava l'opposizione proposta dalla Camera di Commercio di Frosinone avverso l'ingiunzione e condannava l'appellata alle spese del doppio grado. In primo luogo la Corte rilevava che la procura, ancorché generale ad lites, conferita all'avvocato da un ente pubblico e la sottoscrizione da parte dell'officiato patrocinatore di un qualsivoglia atto difensivo poi depositato in giudizio valgono ad integrare, non prefigurandosi la necessità della contestualità delle rispettive manifestazioni di volontà, gli estremi della stipulazione per iscritto richiesta ad substantiam negotii per i contratti della pubblica amministrazione, e ciò anche alla luce di numerosi precedenti di legittimità, intervenuti tra le medesime parti ed in relazione al medesimo contratto di patrocinio.
Inoltre, la procura alle liti consentiva di individuare con sufficiente grado di certezza le controversie per le quali era operante il contratto di patrocinio. Passando quindi ad esaminare le varie eccezioni sollevate dall'appellata, evidenziava che erano allegati al fascicolo del procedimento monitorio i documenti che attestavano lo svolgimento dell'attività difensiva da parte dell'appellante. Doveva altresì escludersi che ricorresse la nullità del contratto per violazione del canone generale di buona fede e di correttezza ovvero per contrasto con l'art. 1343 c.c., mancando ogni prova circa gli elementi costitutivi della fattispecie dedotta (accordo truffaldino tra l'opposto ed un funzionario della Camera di Commercio).
Ric. 2020 n. 29917 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -3- Aggiungeva altresì che l'eccezione con cui l'appellata aveva dedotto il difetto del potere di rappresentanza in capo al segretario generale, firmatario della procura generale ad lites rilasciata al Salvatore, era vanificata dall'intervenuta ratifica da parte della Camera di Commercio di Frosinone dell'operato del proprio segretario generale. Infatti, la Camera di Commercio, revocata la procura generale ad lites conferita all'appellante, si era costituita in tutti i giudizi di espropriazione forzata in cui era intervenuta col ministero del difensore in precedenza officiato ed aveva fatto proprie tutte le domande e richieste antecedentemente svolte, in tal guisa ratificando sia la stipulazione del contratto di patrocinio sia le prestazioni dal difensore espletate.
Ancora era disattesa l'eccezione di illegittimo ed abusivo frazionamento del credito da parte dell'opposto, rilevandosi che lo stesso vantava tanti autonomi crediti per quanti erano i procedimenti esecutivi patrocinati. Era poi da escludere che fosse possibile derogare ai minimi tariffari, in quanto doveva reputarsi tuttora vigente la norma che impedisce la deroga convenzionale a detti minimi Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la Camera di Commercio Industria, Agricoltura ed Artigianato di Frosinone e Latina sulla scorta di due motivi. Salvatore Giancarlo ha resistito con controricorso.
2. In prossimità dell'udienza parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, deducendo di non avere interesse alla decisione della controversia. Ric. 2020 n. 29917 sez. 52 - ud. 09-09-2022 -4 - In conseguenza di ciò, il processo va dichiarato estinto ex artt.390 e 391 c.p.c.
3. Le spese da porre a carico di parte ricorrente si liquidano come da dispositivo;
4. Non sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. PQM Dichiara l'estinzione del giudizio e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi C 2.300,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi ed accessori di legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consigl