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Ordinanza — n. 28440/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on construction contract damages, rejecting claims of missing evidence and false application of civil code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28440/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Verbano Costruzioni S.R.L. against a lower court judgment ordering restitution of overpaid funds and damages for construction defects. The appellant argued that the appellate court failed to examine specific documentary evidence regarding the contract type and incorrectly applied liability rules without proving actual prejudice to the intermediary party. The court dismissed these grounds, holding that the contract was indeed executed by the intermediary as a single lump sum, and that the intermediary was properly liable for damages since the contractor failed to contest the design plans in writing.

Regesto Legislator

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Art. 1666 c.c.; Art. 1218, 1223, 1226, 2697 c.c.: The court established that a lump-sum contract implies acceptance of the final value without reservation, and that an intermediary contractor remains liable for damages to the client even if the architect is also responsible, provided the contractor did not formally contest the design.

Parole chiave

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lump sum contract construction defects intermediary liability contractor damages civil code provisions appellate review solidary responsibility contratto di costruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il primo motivo denuncia "omesso esame di fatti e circostanze decisivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo state le prove documentali prodotte valutate erroneamente ex art.
Art. 116 c.p.c.
5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo state le prove documentali prodotte valutate erroneamente ex art. 116 c.p.c. e 2697 c.c.; omessa applicazione dell'art.
Art. 2697 c.c.
Art. 1666 c.c.
Art. 1218 c.c.
Art. 1223 c.c.
Art. 1226 c.c.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002
Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art.
art. 116 c.p
5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo state le prove documentali prodotte valutate erroneamente ex art. 116 c.p.c.
art. 1666 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. 13132/2003
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 17677-2017 proposto da: VERBANO COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SAVOIA, 72, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DI NAPOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO ZONTA, ELENA ARSURA; - ricorrente - contro SIR S.R.L.) gli7AJ 2022 DO CD- 0"HS\ V410 672 - intimata avverso la sentenza n. 1039/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 10/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/03/2022 dal Consigliere CHIARA BESSO MARCHE IS; , 19.

R.G. 17677/2017 PREMESSO CHE 1. La società Verbano Costruzioni s.r.l. ha chiamato in giudizio innanzi al Tribunale di Busto Arsizio Bruno Limido e Cristina Vanoni, chiedendo che fossero condannati al pagamento del saldo relativo ai lavori di ristrutturazione dell'immobile di loro proprietà. I convenuti si sono costituiti anzitutto eccependo la carenza della loro legittimazione passiva, in quanto il contratto d' appalto era stato stipulato tra l'attrice e la società SIR s.r.I., che chiedevano di essere autorizzati a chiamare in giudizio. SIR si è costituita, chiedendo il rigetto della domanda e affermando, in via riconvenzionale, di avere corrisposto un importo eccedente quanto dovuto e domandando quindi la condanna dell'attrice alla restituzione del maggiore importo versato; chiedeva inoltre di accertare i vizi e i difetti dell'opera con condanna dell'attrice alla loro eliminazione o al risarcimento dei danni.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha rigettato la domanda della attrice e, in accoglimento delle domande riconvenzionali della SIR, ha condannato Verbano Costruzioni a restituire a SIR euro 3.133,79, somma corrisposta in eccedenza rispetto a quanto pattuito, e a pagare sempre a SIR euro 25.977,21 a titolo di risarcimento dei danni per i vizi e i difetti riscontrati nella esecuzione dei lavori.

2. Verbano Costruzioni ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 1039/2017, ha rigettato il gravame.

3. Avverso la sentenza Verbano Costruzioni s.r.l. ricorre per cassazione. Gli intimati SIR s.r.I., Bruno Limido e Cristina Vanoni non hanno proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo denuncia "omesso esame di fatti e circostanze decisivi, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, essendo state le prove documentali prodotte valutate erroneamente ex art. 116 c.p.c. e 2697 c.c.; omessa applicazione dell'art. 1666 c.c.": la Corte d'appello, pretermettendo l'analisi di prove documentali chiare, precise e univoche sia sul contratto stipulato sia sul prezzo del relativo corrispettivo, ha dato per scontato che, sulla base di un preventivo introduttivo di massima, il valore finale di tutte le opere realizzate corrispondesse alla somma indicata nel preventivo, quando invece l'appalto era a misura e non a corpo.

Il motivo è inammissibile laddove denuncia l'omesso esame di fatti e circostanze decisive ai sensi del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. in quanto, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5 c.p.c., il ricorso per cassazione non può essere proposto per i motivi di cui al numero 5 dell'art. 360 c.p.c. quando la sentenza impugnata è fondata sulle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste alla base della decisione di primo grado. Al riguardo questa Corte ha precisato che "nell'ipotesi di c.d. doppia conforme, prevista dall'art. 348-ter, comma 5 c.p.c., il ricorrente in cassazione - per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse" (Cass.26774/2016), adempimento che la ricorrente non ha posto in essere.

Quanto alla denuncia di omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione, si tratta di parametro non invocabile nel caso in esame, essendo il nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. - peraltro richiamato dalla ricorrente nella prima parte del motivo - applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012. Quanto, infine, alla denuncia di violazione dell'art. 1666 c.c., va rilevato che la disposizione "si riferisce specificamente ai contratti relativi ad opere da eseguire per partite, nei quali sia la verifica, sia il pagamento, sia, infine, l'accettazione della (parte di) opera riguardano le singole partite, delle quali, una volta eseguito il pagamento da parte del committente, si presume l'accettazione senza riserve da parte di costui, e non si applica, per converso, agli appalti che non risultano essere stati convenuti ed eseguiti per partite" (Cass. 13132/2003).

Nel caso in esame, la ricorrente non ha neppure allegato che si trattasse di un contratto eseguito per partite, essendosi limitata ad affermare che i lavori era stati "commissionati a corpo e non a misura", così che la disposizione invocata non trova applicazione.

2) Il secondo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226 e 2697 c.c., in ordine alla insussistenza dei presupposti di legge per la condanna di Verbano Costruzioni al risarcimento dei danni nei confronti di SIR e al risarcimento dei danni in sé per mancanza dei danni stessi": SIR ha svolto il ruolo di intermediaria fra i committenti, i proprietari dell'immobile, e Verbano Costruzioni; la Corte d'appello ha pertanto condannato la ricorrente a risarcire SIR di un danno causato dai vizi e difetti riscontrati dal consulente tecnico d'ufficio di primo grado, senza che SIR abbia mai fornito la prova di avere subito un qualche pregiudizio da tali vizi e difetti che, semmai, avrebbero pregiudicato i proprietari dell'immobile, i signori Limido e Vanoni; vizi e difetti che sono in ogni caso addebitabili esclusivamente al progettista e direttore dei lavori.

Il motivo non può essere accolto. Premessa del ragionamento della ricorrente è che SIR sia stata una semplice intermediaria e non la committente dei lavori oggetto dell'appalto. Tale premessa è però stata negata dai giudici di merito che hanno accertato, sulla base delle testimonianze e dei documenti prodotti in giudizio, che i lavori erano stati commissionati da SIR e non dai proprietari dell'immobile. Come ha precisato la Corte d'appello, la committente SIR ha poi contestato i vizi ed è pertanto risultata legittimata a chiedere la condanna di Verbano al risarcimento dei danni causati dai medesimi.

Circa il rilievo della responsabilità esclusiva del progettista-direttore dei lavori, la Corte d'appello ha accertato che la responsabilità era invece imputabile solidalmente alla impresa e al direttore dei lavori, direttore dei lavori che la ricorrente non ha mai chiesto di chiamare in giudizio così come "non risulta che abbia contestato per iscritto le tavole progettuali o denunciato le varie incongruenze rilevate in corso di causa". II. Il ricorso va pertanto rigettato. Non vi è luogo a provvedimento sulle spese, non essendosi gli intimati difesi nel presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.