Cassation appeal dismissed due to withdrawal by the appellant, resulting in the extinction of the legal proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal extinct following the appellant's formal withdrawal of the case. Although the lower courts had partially ruled in favor of the appellant regarding building setbacks and damages, the appellant voluntarily abandoned the litigation before the final judgment. Consequently, the court ordered the appellant to bear the litigation costs, including compensation and statutory fees.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The withdrawal of the appeal by the appellant extinguishes the proceedings, and the withdrawing party bears the litigation costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20983/2017 R.G. proposto da: BASCUCCI ALDO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ZARA n. 13, presso lo studio dell’avv. GIULIO GUARNACCI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. SIMONA PRIOLO -ricorrente- contro MATTEONI MARCO e MATTEONI MARINA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ULPIANO n. 29/B, presso lo studio dell’avv. FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE, rappresentati e difesi dall'avv. LUIGINO BIAGINI -controricorrenti- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 347/2017, depositata il 09/02/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/09/2022 dal Consigliere STEFANO OLIVA. Lette le conclusioni scritte depositate dal P.G., nella persona del Sostituto Dott.ssa LUCIA DE RENZIS FATTI DI CAUSA Con atto di citazione notificato il 19.2.2002 Bascucci Aldo conveniva in giudizio Matteoni Marco e Matteoni Marina innanzi il Tribunale di Rimini, invocando la loro condanna all’arretramento di tre distinti corpi di fabbrica realizzati dai convenuti, in violazione delle distanze, dal confine e dal frontistante edificio dell’attore, previa demolizione e ricostruzione, con modificazioni di un preesistente unico fabbricato.
L’attore invocava altresì il risarcimento del danno e la disapplicazione della concessione edilizia conseguita dai convenuti. Nella resistenza di questi ultimi, che a loro volta spiegavano domanda riconvenzionale per l’arretramento di alcuni manufatti realizzati, in violazione delle distanze, sul fondo dell’attore. Con sentenza n. 579/2010 il Tribunale accoglieva in parte la domanda di arretramento, limitandola al piano terra e al piano primo dell’edificio “A” ed alla sopraelevazione dell’edificio “C”, e rigettandola nel resto; rigettava anche la domanda risarcitoria in assenza di prova del danno; accoglieva altresì in parte la riconvenzionale, ordinando la rimozione di uno dei manufatti realizzati sul fondo Bascucci.
Interponeva appello avverso detta decisione il Bascucci e si costituivano in seconde cure gli originari convenuti, resistendo al gravame e spiegando, a loro volta, appello incidentale in relazione alla parte della domanda principale accolta in prime cure. Con la sentenza impugnata, n. 347/2017, la Corte di Appello di Bologna accoglieva in parte il gravame incidentale, rigettando la domanda di arretramento proposta dal Bascucci in relazione all’edificio “A” e confermando, nel resto, la decisione di prima istanza. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza Bascucci Aldo, affidandosi a cinque motivi.
Resistono con controrico rso Matteoni Marco e Matteoni Marina. La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. La parte controricorrente ha depositato memoria. Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, instando per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Prima di esaminare i motivi di ricorso va dato atto che, giusta la rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente va dichiarata l’estinzione del presente giudizio di legittimità. In assenza di accettazione della predetta rinuncia, vanno liquidate le spese, le quali, quantificate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
dichiara estinto il presente giudizio di legittimità e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese dello stesso, che liquida in Euro 3.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, nella cam