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Ordinanza — n. 28256/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses director's claim for breach of contract regarding unpaid opera directing fees.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28256/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by opera director Giuseppe Giuliano inadmissible, upholding the lower court's rejection of his €1.5 million claim. Giuliano argued that a 2009 letter from the theater's supervisor constituted a binding promise to engage him for future productions after his work on 'Andrea Chenier' was cancelled. The court ruled that the supervisor's statement to 'verify the possibility' of hiring him did not create a legally binding obligation or a debt, as it lacked the necessary intent to be bound. Consequently, the court found no fundamental contractual relationship existed, rendering the claim for breach of contract inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 1987 c.c.; Art. 1988 c.c.; The promise to pay, like the acknowledgment of debt, is not an independent source of obligation but merely confirmatory of a pre-existing fundamental relationship, lacking binding effect if that relationship is proven non-existent or invalid.

Parole chiave

Generato dall'IA
breach of contract promise to pay opera director binding declaration fundamental relationship inadmissible appeal unpaid fees opera tutelata dal diritto d'autore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1987 c.c.
Art. 1988 c.c.
Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
Con il secondo motivo di ricorso, sempre articolato con riferimento all’art. 360 n.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
228 (che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art.
art. 112 c.p
art. 2697 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez.Un., n. 7155/17
(come interpretato da Cass., Sez.Un., n. 7155/17) , non ravvisandosi alcun errore di diritto nell’interpretazione della dichiarazione in questione alla stregua di proposito non vincolante.
Cass., n. 2091/2022
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 16274-2017 r.g., proposto da: GIUSEPPE GIULIANO, rappresentato e difeso dall’avv. PIETRO GIUSEPPE GIGANTE in virtù di procura su foglio separato materialmente congiunto al ricorso; -ricorrente - contro FONDAZIONE TEATRO DELL’OPERA DI ROMA, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrente - avverso la sentenza n. 7658/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 21/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/3/2022dal Consigliere dott.

LUIGI LA BATTAGLIA; Ric. 2017 n. 16274sez. S2 - ud. 8 - 3 - 202 2 - 2 - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il regista di opere liriche Giuseppe Giuliano convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, deducendo che, nell’ambito di un pregresso e risalente rapporto di collaborazione, quest’ultima, in data 29.4.2003, era addivenuta aun accordo secondo il quale, in caso di successiva riprogrammazione della rappresentazione della “Tosca” (la cui regia era già stata affidata al Giuliano per il periodo febbraio-marzo 2004), ovvero di noleggio ad altri teatri dell’allestimento dell’opera, egli sarebbe stato interpellato ai fini di un suo “coinvolgimento”, con conseguente definizione del relativo compenso.Sostenne, inoltre, di avere successivamente lavorato (per circa quattro mesi) all’allestimento dell’opera “Andrea Chenier”, che però era stata poi cancellata dal cartellone del 2009.

Nella lettera con cui tale circostanza gli veniva comunicata, il sovrintendente del Teatro dell’Opera aveva dichiarato la propria “disponibilità a verificare la possibilità” di scritturarlo “per altra produzione relativa al cartellone degli anni 2010 o 2011”.Sulla base di tali premesse, il Giuliano invocava la condanna della Fondazione convenuta al risarcimento del danno (quantificato in € 1.500.000,00) derivante dall’inadempimento di tale accordo, lamentando, in particolare, che la Tosca era stata affidata, nel 2010, ad altro regista; che il relativo allestimento era stato noleggiato al teatro Carlo Felice di Genova senza informarlo; infine, che non era mai stato dato corso all’impegno di affidargli la regia di altro spettacolo in luogo dell’”Andrea Chenier”.

Il Tribunale di Roma rigettòla domanda, ritenendola non sufficientemente provata. Propose, quindi, appello il Giuliano, che ven ne anch’esso rigettatodalla Corte d’Appello di Roma. Osservò, quest’ultima, Ric. 2017 n. 16274sez. S2 - ud. 8 - 3 - 202 2 - 3 - quanto al noleggio dell’allestimento della Tosca al “Carlo Felice”, che dalla locandina prodotta dallo stesso appellante a sostegno della propria tesi si evincesse che, in realtà, non si era trattato di quello da lui ideato (essendo indicato che le scene e i costumi erano quelli di Adolf Hohenstein, “ricostruiti da Maurizio Varamo e Anna Biagiotti”).

Con riferimento all’affidamento ad altro regista della “Tosca”, il giudice di secondo grado ritenne che dalle prove documentali e testimoniali fosse emerso che quella rappresentata nel 2010 era la versione non già del Giulian o, bensì di altro regista (Bolognini). Quanto, infine, all’ingaggio per altre opere da programmarsi per le stagioni 2010 e 2011, nessun obbligo formale era stato assunto dalla Fondazione nei confronti del Giuliano, “come si evince chiaramente dalle espressioni usate (disponibilità a verificare la possibilità di una scrittura)”.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorsoGiuseppe Giuliano sulla base di tre motivi.La Fondazione Teatro dell’Opera di Roma ha depositato controricorso. 2.Il primo motivo di ricorso lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dall’integrazione del contratto (datata 29.4.2003)fonte delle obbligazioni relative alla futura riprogrammazione della Tosca (o al noleggio del relativo allestimento), asseritamente inadempiute dalla Fondazione. A dire del ricorrente, la Corte d’appello di Roma avrebbe indebitamente circoscritto l’oggetto del giudizio “al ripristino (pure operato dal ricorrente, ma elemento non centrale della vicenda) dell’allestimento delle scene di Ettore Rondelli dai bozzetti di Adolf Hohenstein”(pag. 8 del ricorso).

3. Con il secondo motivo di ricorso, sempre articolato con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c., Giuliano deduce l’omesso esame delle dichiarazioni rese, nel processo di primo grado, da “ben tre attendibilissimi testi”, i quali avrebbero confermato che Ric. 2017 n. 16274sez. S2 - ud. 8 - 3 - 202 2 - 4 - l’allestimento utilizzato dal Teatro dell’Opera di Roma nel 2010 era quello sul quale era intervenuto proprio il Giuliano.

4. I primi due motivi di ricorso sono inammissibili, essendo preclusa, dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., la deduzione del vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. nel caso -ricorrente nella specie - di c.d. doppia conforme. In ogni caso, per quel che riguarda il primo motivo, l’omesso esame, da parte del giudice d’appello, della questione relativa all’obbligo di affidare la regia al Giuliano, in caso di riprogrammazione della “Tosca” sarebbe potuta essere dedotta, al più, quale violazione dell’art. 112 c.p.c., non trattandosi di un “fatto”, nell’accezione fatta propria dall’art. 360 n. 5 c.p.c.

Quest’ultima allude, infatti, non già a “ una “questione”o [a] un “punto”della sentenza, ma [a] un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo” (così, da ultimo, Cass., n. 10525/2022, conforme a Cass., n. 17761/2016 e a Cass., n. 2805/2011). Peraltro, il giudice di secondo grado ha certamente esaminato la scrittura intercorsa tra le parti del 29.4.2003, prendendo specifica posizione sulla censura (formulata dal Giuliano nell’atto d’appello, e reiterata a pag. 9 del ricorso per cassazione) relativa alla necessità di non confondere - nell’ambito degli obblighi assunti dalla Fondazione controricorrente -la regia con l’intervento sull’allestimento della “Tosca”.

Si legge, infatti, a pag. 5 della sentenza impugnata: “l’appellante rileva che il giudicante ha confuso la regia con l’intervento sull’allestimento, in sostanza osservando che, dopo il suo intervento, la regia della Tosca non potesse essere realizzata se non per mezzo delle innovazioni strutturali dallo stesso maestro Giuliano apportate all’originario allestimento su Ric. 2017 n. 16274sez. S2 - ud. 8 - 3 - 202 2 - 5 - bozzetti di Adolf Hohenstein. Di questo assunto non è stata tuttavia fornita alcuna prove idonea e sufficiente. Viceversa, la richiamata connessione tra regia ed allestimento, le indicazioni nella locandina del teatro Carlo Felice, l’esistenza di diversi allestimenti dell’opera e le dichiarazioni della testimone fanno propendere per il contrario”.

Per quel che riguarda,invece, l’interpretazione delle risultanze della prova testimoniale, va ribadito l’insegnamento di questa Corte, alla cui stregua “la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito” (Cass., n. 20553/2021).

5. Con il terzo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1987 e/o 1988 c.c., per non avere il giudice del merito ritenuto la natura vincolante della dichiarazione resa dal sovrintendente del Teatro dell’Opera nella missiva del 27.1.2009, nella quale si impegnava, nei confronti Ric. 2017 n. 16274sez. S2 - ud. 8 - 3 - 202 2 - 6 - del Giuliano, a “verificare la possibilità di una scrittura per altra produzione relativa al cartellone degli anni 2010 o 2011”. Anche tale motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1,c.p.c. (come interpretato da Cass., Sez.Un., n. 7155/17) , non ravvisandosi alcun errore di diritto nell’interpretazione della dichiarazione in questione alla stregua di proposito non vincolante.

L’impegno a valutare (nient’altro che) la possibilità del conferimento di un incarico futuro, non integra, infatti, il riconoscimento o la promessa di pagamento di alcuna somma di denaro, tenuto anche conto che “la promessa di pagamento, al pari della ricognizione di debito, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, (..) della cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, con il conseguente venir meno di ogni effetto vincolante della promessa stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto fondamentale non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione ovvero un altro elemento attinente al rapporto fondamentale che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento (Cass., n. 2091/2022).

Nel la specie, con valutazione basata su una ragionevole interpretazione della dichiarazione del sovrintendente della Fondazione, il giudice di merito ha ritenuto che nessun rapporto fondamentale sia sorto in capo a quest’ultima nei confronti del Giuliano, sicché, al fine di contestare la mancata remunerazione per l’opera asseritamente svolta per l’allestimento di un’opera (l’“Andrea Chenier”) poi cancellata dalla programmazione del teatro, il ricorrente avrebbe potuto -al più - evocare altro titolo, quale ad esempio l’arricchimento senza causa.

Ric. 2017 n. 16274sez. S2 - ud. 8 - 3 - 202 2 - 7 - 6.In conclusione, il ricorso dev’essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente procedimento di legittimità (che si liquidano in dispositivo). Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello- se dovuto - previsto per la stessa impugnazione.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso; Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento di legittimità, che si liquidano in € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate e da prenotarsi a debito, e oltre accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versament