Cassation appeal dismissed due to valid private settlement extinguishing all reciprocal rights between parties.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following a private settlement signed by the parties on May 26, 2022. The appellants formally renounced their right to appeal, while the respondent accepted this waiver, thereby resolving all reciprocal claims. Consequently, the court found no need to rule on costs or merits, as the litigation was terminated by mutual agreement under Article 390 of the Code of Civil Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; A private settlement where both parties mutually renounce their rights extinguishes the pending cassation proceeding, rendering any further judicial intervention unnecessary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
guente ORDINANZA sul ricorso 22713-2017 proposto da: SANTE ACCIARINI e MAURIZIO MONTALBOTTI, rappresentati e difesi dall' Avv. Michele Pesiri, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via G. A. Guattani, n. 14/A; - ricorrenti - contro CLAUDIO D'ANNA, rappresentato e difeso dall' Avv. Luca Saccone, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Roma, Via degli Scipioni, n. 252; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1613/2017, depositata in data 9 marzo 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis.
PREMESSO CHE Sante Acciarini e Maurizio Montalbotti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza 9 marzo 2017 n. 1613 della Corte d'appello di Roma, che aveva rigettato l'appello proposto dai ricorrenti. Ha resistito con controricorso Claudio Dell'Anna. Con atto datato 26 maggio 2022 i ricorrenti hanno depositato scrittura privata con la quale vi è stata "definizione transattiva di ogni reciproca azione, ragione e diritto" tra le parti, atto di rinuncia dei ricorrenti al ricorso per cassazione e dichiarazione di accettazione della rinuncia del controricorrente.
L'atto di rinuncia è conforme a quanto prescritto dall'art. 390 c.p.c. Non vi è luogo a provvedimento sulle spese avendo il controricorrente aderito alla rinuncia.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, il 13 giugn