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Ordinanza — n. 28178/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on property transfer, upholding appellate court's finding of proven contract content via presumptive evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28178/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected the appeal filed by heirs against a lower court judgment transferring property to a buyer. The heirs argued the evidence was insufficient to prove the contract's content and payment details, but the court found the appellate court's evaluation of presumptive evidence and witness testimony legally sound. Consequently, the court affirmed that the transfer of ownership was properly established and dismissed the appeal with costs awarded to the opposing party.

Regesto Legislator

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Art. 2724, 2729, 2932 c.c.; The Court of Cassation cannot substitute its own evaluation of presumptive evidence for that of the court of first instance, provided the lower court's reasoning is motivated and based on a coherent analysis of all case elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
presumptive evidence contract content property transfer appellate review burden of proof contract preliminary cassation control motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2724 c.c.
Art. 2729 c.c.
Art. 2932 c.c.
352/2009, aveva respinto le domande proposte da Basilio Russo nei confronti del de cuius dei ricorrenti, volte ad ottenere l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
Art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R.
art. 2932 c.c
352/2009, aveva respinto le domande proposte da Basilio Russo nei confronti del de cuius dei ricorrenti, volte ad ottenere l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 9054/2022
da ultimo Cass. n. 9054/2022).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso 25211-2017 proposto da: CARMELA D'AMBROSIO, GAETANO CAPASSO, GIUSEPPE CAPASSO, FILOMENA CAPASSO, ANTONIO CAPASSO e NUNZIO CAPASSO, in proprio e nella qualità di eredi di Mario Capasso, rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale in calce al presente atto, dall'Avv. Massimo Ambroselli, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Ennio Magrì, in Roma, Via Guido D'Arezzo, n. 18; - ricorrenti - contro BASILIO RUSSO, rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Massimiliano Capasso, con domicilio eletto in Roma, Largo della Gancia n. 1, presso lo studio dell'Avv.

Francesco Attianese; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 3417/2017, pubblicata in data 20 luglio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2022 dal Consigliere Dott.ssa Chiara Besso Marcheis. PREMESSO CHE 1. Carmela D'Ambrosio, Gaetano Capasso, Giuseppe Capasso, Filomena Capasso, Antonio Capasso e Nunzio Capasso ricorrono per cassazione avverso la sentenza 20 luglio 2017 n. 3417 della Corte d'appello di Napoli che ha accolto l'appello proposto da Basilio Russo e ha trasferito a quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., la piena proprietà del fondo rustico oggetto di causa, subordinando la produzione dell'effetto traslativo al pagamento in favore degli eredi del defunto Mario Capasso del residuo prezzo di euro 11.500.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 352/2009, aveva respinto le domande proposte da Basilio Russo nei confronti del de cuius dei ricorrenti, volte ad ottenere l'esecuzione specifica ex art. 2932 c.c. del contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti e in subordine la risoluzione per inadempimento del promittente venditore, con condanna dell'inadempiente a restituire le somme percepite a titolo di acconto. Il Tribunale aveva ammesso la prova testimoniale articolata dall'attore al fine di ricostruire il contenuto del contratto preliminare dedotto in giudizio, ritenendo configurabile l'ipotesi eccezionale della perdita incolpevole del documento.

Sulla base delle dichiarazioni dei testimoni, il Tribunale aveva sì ritenuto provato il fatto storico dell'avvenuta stipulazione di un preliminare, ma sfornito di adeguato riscontro probatorio il contenuto dell'atto.

2. Resiste con controricorso Basilio Russo. I ricorrenti hanno depositato memoria. Memoria è stata depositata anche dal controricorrente, che ribadisce l'eccezione, già proposta nel controricorso, di inammissibilità del ricorso, non "emergendo dalla lettura dello stesso l'attestazione di conformità delle copie analogiche agli originali digitali delle relazioni di notificazione della sentenza". L'eccezione non può essere accolta, dato che la suddetta attestazione di conformità è presente nel fascicolo d'ufficio. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi.

1) Il primo motivo contesta "violazione e falsa applicazione degli artt. 2724, 2729 e 2932 c.c.": la sentenza è illegittima in quanto ha violato e falsamente interpretato la normativa in tema di presunzioni semplici e di valutazione delle prove; non sono infatti emersi elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti tali da fare ritenere raggiunta la prova, oltre che della stipulazione del contratto preliminare, pure del suo specifico contenuto, come dell'avvenuto pagamento delle somme che Russo asseriva di avere corrisposto a Capasso; il compendio probatorio valorizzato dalla Corte d'appello non è sufficiente, né atomisticamente né complessivamente considerato, a conferire certezza, quantomeno in termini probabilistici, circa il contenuto del contratto, la corresponsione del prezzo e la proroga dell'efficacia del preliminare.

Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello di Napoli ha posto in essere una attenta e analitica analisi degli elementi presuntivi presenti nella documentazione depositata, elementi presuntivi che ad avviso del giudice corroborano l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali raccolte, così come le risposte del ricorrente all'interrogatorio libero. Il giudice d'appello è così arrivato alla conclusione che, sulla base della valutazione complessiva delle risultanze istruttorie acquisite al processo, va ritenuta raggiunta la prova degli elementi del contratto preliminare essenziali ai fini della emissione della pronuncia traslativa ex art. 2932 c.c., con ragionamento che si sottrae a censure, essendo la valutazione delle prove, compresi gli indizi, compito del giudice di merito, che non può essere sindacato - ove sia, come nel caso in esame, motivato - da questa Corte di legittimità (specificamente sui limiti del controllo in cassazione del ragionamento presuntivo cfr. da ultimo Cass. n. 9054/2022).

Quanto alla corresponsione di somme di denaro, il giudice d'appello - oltre a sottolineare la genericità dell'eccezione di difformità delle prodotte copie delle ricevute di pagamento rispetto agli originali - ha in ogni caso ritenuto provata la corresponsione in base alle dichiarazioni di un testimone, anche qui con argomentazioni analitiche e coerenti, come tali incensurabili da questa Corte. Anche la qualificazione come non essenziale del termine per la sottoscrizione del contratto definitivo si sottrae alle censure - peraltro generiche - dei ricorrenti, essendo basata sull'interpretazione delle espressioni utilizzate dai contraenti e sul loro comportamento successivo.

2) Il secondo motivo non censura la sentenza impugnata, ma chiede a questa Corte, una volta accolto il ricorso, di cassare la sentenza impugnata anche per i capi relativi al regime delle spese e al pagamento dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 5.500, dì cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così dec