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Ordinanza — n. 28146/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of notification report under Article 369 of CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 28146/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the absence of the required notification report in the case file. Although the appellant claimed the judgment was notified via PEC on June 8, 2018, the court found no supporting report in the records, and the only available document was a copy of the judgment itself. The court ruled that without the notification report, the timeliness of the appeal could not be verified, rendering the procedural requirement non-compliant.

Regesto Legislator

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Art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c.; The failure to deposit the notification report with the cassation appeal renders the appeal inadmissible, as this document is essential for verifying the timeliness of the filing.

Parole chiave

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cassation appeal notification report procedural inadmissibility timeliness verification CPC Article 369

Disposizioni normative citate

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Art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c.
l ricorso in cassazione per inosservanza dell’art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c., per le ra- gioni di seguito argomentate.
Art. 325, co. 2 c.p.c.
Infine, nel caso di specie il periodo di tempo intercorrente tra la pub- blicazione della sentenza impugnata (13/4/2018) e la notifica del ri- corso (7/9/2018) è maggiore del termine breve (art. 325, co. 2 c.p.c.: sessanta giorni).
art. 369 c.p
l ricorso in cassazione per inosservanza dell’art. 369, co.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU 10648/2017
Cass. SU 8312/2019
Né sono applicabili le regole dettate da un’altra pronuncia delle Se- zioni Unite (Cass. SU 8312/2019) per disciplinare le conseguenze del difetto delle attestazioni di conformità.
Cass. 11386/2019
Pertanto, la tempestività della proposizione del ri- corso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le altre, Cass. 11386/2019).
Cass. 1839/2022
Cassation court dismisses appeals against fraudulently destructive and documentary bankruptcy convictions for corporate administrators.

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Testo completo

l ricorso in cassazione per inosservanza dell’art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c., per le ra- gioni di seguito argomentate. L’art. 369 c.p.c. dispone a pena di improcedibilità che, nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti, insieme col ricorso debba essere depositata la copia autentica della sentenza, «con la re- lazione di notificazione, se questa è avvenuta» (v. art. 369, co. 2, n. 2 c.p.c.). Tale formalità è diretta a consentire di verificare la tempestività della proposizione del ricorso in cassazione. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha dato atto della notifica della sentenza impugnata a mezzo Pec, avvenuta l’8/6/2018.

Tuttavia, a se- guito degli appositi controlli effettuati dal Collegio e dalla cancelleria negli incartamenti processuali, alla data dell’udienza non è stata rinve- nuta fra questi ultimi la relazione di notifica. L’unica copia della sen- tenza della Corte di appello di Messina n. 353/2018 presente in atti è quella prodotta all’atto di iscrizione del ricorso il 1°/10/2018 dall’avvo- cato di parte ricorrente (come da timbro apposto dall’ufficio depositi), che è copia conforme all’originale per uso ricorso in cassazione, rila- sciata in data 9/7/2018 (cfr. la certificazione della cancelleria, allegata agli atti). 2 di 4 – RG 26870/2018 – CC 10/6/2022 – Caponi Est.

F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 Numero registro generale 26870/2018 Numero sezionale 1305/2022 Numero di raccolta generale 28146/2022 Data pubblicazione 27/09/2022 In particolare, a seguito dei predetti controlli, copia della sentenza impugnata con allegata la relazione di notificazione non è stata rinve- nuta nemmeno nel fascicolo depositato dalla parte controricorrente.

Infatti, ciò avrebbe consentito di assicurare la procedibilità del ricorso (cfr. Cass. SU 10648/2017). Né sono applicabili le regole dettate da un’altra pronuncia delle Se- zioni Unite (Cass. SU 8312/2019) per disciplinare le conseguenze del difetto delle attestazioni di conformità. Infatti, il caso de quo è diverso e più grave, risolvendosi nel mancato deposito della relazione di noti- ficazione, cioè in questo caso dei relativi messaggi Pec con le ricevute, trattandosi di notificazione per via telematica (cfr. Cass. SU 8312/2019, cit., p. 42).

Infine, nel caso di specie il periodo di tempo intercorrente tra la pub- blicazione della sentenza impugnata (13/4/2018) e la notifica del ri- corso (7/9/2018) è maggiore del termine breve (art. 325, co. 2 c.p.c.: sessanta giorni). Pertanto, la tempestività della proposizione del ri- corso in cassazione non può essere verificata nemmeno in tale modo (come sarebbe altrimenti consentito sulla base della giurisprudenza di questa Corte: cfr., tra le altre, Cass. 11386/2019). 3. - Pertanto è inevitabile dichiarare l’improcedibilità del ricorso (cfr.

Cass. 1839/2022). Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in disposi- tivo. Sussistono a carico del ricorrente i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’improcedibilità del ricorso; condanna la parte ri- corrente al rimborso delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in 1.800,00 Euro, oltre a 200,00 Euro per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. 3 di 4 – RG 26870/2018 – CC 10/6/2022 – Caponi Est. F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3