Cassation court quashes lower court judgment for insufficient reasoning and lack of independent evaluation of appeal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the second-instance judgment against the Ministry of the Interior for failing to provide adequate reasoning. The appellant argued the lower court merely referenced the first-instance decision without independently evaluating the specific grounds of appeal. The court held that such a 'relationem' judgment violates constitutional requirements for judicial motivation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132 comma 2 n. 4 c.p.c.; Art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.: A second-instance judgment is null if it lacks independent reasoning and merely adopts the first-instance decision without evaluating the appellant's specific arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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iato la seguente per la quale il ricorrente aveva depositato una memoria ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20187/2017 R.G. proposto da: CEDRATI SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCO GRILLO con domicilio presso lo studio dell’avvocato LAURA ROMANO in ROMA, LUIGI MANCINELLI 65. –ricorrente – contro MINISTERO DELL’INTERNO in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, con domicilio in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12. –resistente – avverso la sentenza n. 331/2018 del TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, depositata il 17/04/2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2022 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. Sergio Cedrati ha proposto ricorso, sulla scorta di 11 motivi, avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria che, confermando la sentenza del Giudice di Pace di Alessandria, ha respinto la sua opposizione all’ordinanza di ingiunzione n. 3130/2014 con cui la Prefettura di Alessandria lo aveva sanzionato per aver effettuato, in violazione dell’art. 46 l.n. 298/74, un trasporto di merci in conto proprio, senza essere in possesso della necessaria licenza.
Il Ministero dell’Interno non ha depositato controricorso, limitandosi a produrre un “atto di costituzione” solo al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa. La causa - originariamente chiamata alla camera di consiglio del 23.11.21, per la quale il ricorrente aveva depositato una memoria, e ivi rinviata per il rinnovo della notifica al Ministero intimato - è stata alfine discussa nella c amera di consiglio del 31 maggio 2022, per la quale il ricorrente ha depositato una ulteriore memoria. Si elencano di seguito gli undici motivi in cui il ricorso si articola.
1) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; nullità del procedimento e della sentenza, art. 132 comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.;
2) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto; nullità della sentenza e del procedimento (artt. 342, 348 bis, 132, comma 2, nn. 4 e 5, c.p.c. e 118 disp. att. al c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.;
3) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (artt. 319, 57 c.p.c. e 74 e 87 delle disp. att. al c.p.c.); omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.;
4) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (artt. 115 e 167 c.p.c.); omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.;
5) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (112 c.p.c.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Nullità della sentenza e del procedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n.4, c.p.c.
6) Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Omesso esame di documento e/o di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti;
7) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2697 c.c.). Errata valutazione del materiale istruttorio (art. 115 c.p.c.). Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.;
8) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 204 del Codice della strada, 18 l.n. 689/81). Vizio di motivazione e omessa pronuncia in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.;
9) Violazione, falsa ed erronea applicazione ed interpretazione di legge (art. 7, comma 2 d.l. 286/05, art. 47 l.n. 298/74, art. 3 l.n. 689/81, principio di personalità dell’illecito amministrativo) e art.2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
10) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 5, comma 4, della tabella annessa al d.P.R. n. 642/72) in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.;
11) Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 91 e 92 c.p.c., artt. 4 e 5 D.M. n. 55/14, artt. 3, 19 e 21 d.P.R. n. 633/72), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il primo motivo di ricorso, che denuncia la nullità della sentenza impugnata per essere la relativa motivazione meramente apparente, è fondato. Il Tribunale, infatti, dopo aver rilevato il difetto di specificità dell’appello, senza tuttavia, dichiararne l’inammissibilità, esamina le doglianze dell’appellante richiamando sic e simpliciter le motivazioni del primo giudice, senza argomentare in alcun modo sul perché disattende gli argomenti dell’appellante e, in definitiva, senza far esplicitare una comprensibile ratio decidendi .
La motivazione dell’impugnata sentenza si risolve, infatti, in una serie di enunciati meramente assertivi, così da non soddisfare il “minimo costituzionale” della motivazione (cfr. SSUU 8053/2014). La motivazione per relationem, secondo l’insegnamento di questa Suprema Corte, in tanto può ritenersi idonea ad assolvere alla funzione della motivazione della sentenza in quanto comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame. (cfr. Cass.2397/2021: «La sentenza d'appello non può ritenersi legittimamente resa "per relationem", in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall'appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame»).
L'accoglimento del primo motivo, risolvendosi nell’ accertamento della nullità della sentenza impugnata, implica l'assorbimento di tutti gli altri motivi. La sentenza gravata va cassata con rinvio al Tribunale di Alessandria, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa l'impugnata sentenza con rinvio al Tribunale di Alessandria, in persona di altro magistrato, che regolerà anche le spes